(Accordo-art. 7)
                             Articolo 7 
 
                      Commissione dei contratti 
 
  7.1 E' istituita una Commissione dei contratti in seno al Promotore
pubblico, per  garantire  i  principi  menzionati  all'art.  6.5  del
presente Accordo e le esigenze di scelta dell'offerta  economicamente
piu'  vantaggiosa  e  di  rigore  finanziario   nell'esecuzione   dei
contratti. 
 
  La Commissione dei contratti e'  competente  esclusivamente  per  i
contratti di servizi,  lavori  e  forniture  la  cui  conclusione  e'
obbligatoriamente soggetta a una procedura con pubblicita' del  bando
e indizione di gara, formalizzata  in  applicazione  della  direttiva
2004/17/CE. 
 
  La Commissione dei contratti si  compone  di  esperti  indipendenti
riconosciuti per le loro competenze negli aspetti tecnici, giuridici,
economici e  finanziari  dell'aggiudicazione  e  dell'esecuzione  dei
suddetti contratti, stipulati dal Promotore  pubblico.  Tali  esperti
non possono essere membri del Consiglio di amministrazione. 
 
  La Commissione dei contratti e' composta di 12 membri, nominati per
meta' da ogni Parte. 
 
  Ogni Parte notifica il nome di ciascun membro della Commissione che
intende designare all'altra Parte,  che  dispone  di  un  termine  di
quindici giorni per fare conoscere la propria decisione.  In  assenza
di obiezioni entro tale termine, e' ritenuto che l'altra Parte  abbia
approvato la designazione. Un membro puo' essere ricusato  unicamente
per giusta causa, motivata per iscritto. In caso di  ricusazione,  la
Parte interessata deve designare un altro  candidato,  che  non  puo'
piu' essere ricusato. 
 
  Il Presidente della Commissione dei  contratti  e'  nominato  dalla
Parte francese; egli ha voto preponderante in caso di parita'. 
 
  Il mandato dei membri della Commissione dei contratti ha una durata
di 5 anni ed e' rinnovabile. 
 
  La Commissione dei contratti delibera validamente solo a condizione
che la meta' dei membri sia presente o rappresentata. 
 
  7.2  Prima  dell'avvio  di  una  procedura  di  aggiudicazione  dei
contratti, la  Commissione  dei  contratti  verifica  la  sufficiente
determinazione  dei   fabbisogni,   il   rispetto   della   direttiva
2004/17/CE, la pertinenza della  procedura  adottata  e  dei  criteri
prescelti per la selezione delle candidature e delle offerte, nonche'
la pertinenza del fascicolo di consultazione delle aziende. 
 
  Su tali questioni  la  Commissione  formula  un  parere  giuridico,
tecnico, economico e finanziario, prima della pubblicazione del bando
di gara pubblico. 
 
  La Commissione riceve un  resoconto  del  contenuto  dei  fascicoli
delle candidature e delle offerte. 
 
  La Commissione controlla il contenuto delle  negoziazioni,  per  le
quali riceve un resoconto regolare. L'insieme o una parte dei  membri
della Commissione possono  essere  associati  alle  negoziazioni  dei
contratti   o   ai   dialoghi   competitivi    che    ne    precedono
l'aggiudicazione. 
 
  Ogni membro della Commissione dei  contratti,  tenuto  al  rispetto
della riservatezza delle offerte e delle procedure di  aggiudicazione
degli appalti, gode di un diritto di disponibilita' dei  documenti  e
di consultazione in loco dei  fascicoli  delle  candidature  e  delle
offerte dei candidati e, piu'  in  generale,  di  tutti  i  documenti
elaborati dal Promotore  pubblico  dai  candidati  nell'ambito  della
procedura. 
 
  La   Commissione   dei    contratti    controlla    la    validita'
dell'eliminazione delle  candidature  e  delle  offerte,  nonche'  la
pertinenza delle analisi e  delle  proposte  del  Promotore  pubblico
relative alle offerte. Formula il proprio  parere  preventivamente  a
ogni decisione relativa alle candidature, alle  offerte,  al  mancato
esito,  alla  dichiarazione  senza  seguito  o,  piu'  in   generale,
all'eventuale interruzione della procedura nonche' alla scelta finale
dell'aggiudicatario dell'appalto. 
 
  7.3 Sara' costituita una Commissione di valutazione  che  svolgera'
un preliminare lavoro istruttorio sulle offerte finali ricevute. 
 
  I  membri  di  tale  Commissione  sono   nominati   successivamente
all'arrivo  delle  offerte  finali  da  parte  dei  concorrenti,  dal
Presidente  della  Commissione  dei  contratti,  scegliendo   tra   i
componenti della stessa in composizione paritetica tra i  due  Stati,
motivando la scelta  sulla  base  delle  specifiche  professionalita'
degli esperti indicati. 
 
  Il Presidente della Commissione  di  valutazione  e'  nominato  dal
Presidente  della  Commissione  dei  contratti;  il   suo   voto   e'
preponderante in caso di parita'. 
 
  La Commissione sara' composta da 6 membri, che parteciperanno  alle
deliberazioni e  al  voto  della  Commissione  dei  contratti  quando
discutera'  del  parere  che   deve   esprimere   sull'aggiudicazione
dell'appalto. Alla fine dell'istruttoria  che  avra'  effettuato,  la
Commissione  di  valutazione  consegna  una  relazione  tecnica  alla
Commissione dei contratti  in  seduta  plenaria.  La  Commissione  di
valutazione formulera'  nella  suddetta  relazione  una  proposta  di
parere  sull'aggiudicazione  dell'appalto,  che  la  Commissione  dei
contratti  dovra'  esprimere  al  Direttore  Generale  del  Promotore
pubblico. 
 
  7.4 Durante l'esecuzione dei contratti, sara' adita la  Commissione
dei contratti per eventuali reclami o richieste di modifiche avanzati
dai titolari dei contratti conclusi dal Promotore pubblico, per bozze
di clausole aggiuntive,  bozze  di  conto  generale  e  definitivo  o
documento equivalente, e per qualsiasi progetto di transazione con  i
titolari  dei  contratti  conclusi   dal   Promotore   pubblico.   La
Commissione  dei  contratti  formula  il  proprio  parere  prima   di
qualsiasi modifica sostanziale dei contratti, prima  della  firma  di
eventuali clausole aggiuntive, dell'accettazione totale o parziale di
eventuali reclami, della  notifica  di  qualsiasi  conto  generale  e
definitivo o  di  eventuale  documento  sostitutivo  e  di  eventuali
transazioni. 
 
  La Commissione e' informata immediatamente di eventuali contenziosi
contrattuali. 
 
  7.5 I  pareri  formulati  dalla  Commissione  dei  contratti  e  la
proposta  di  parere  formulata  dalla  Commissione  di   valutazione
prevista all'articolo 7.3 del  presente  Accordo  sono  motivati  sul
piano tecnico, giuridico, economico e finanziario. La Commissione dei
contratti sara' adita in tempo utile, per permetterle di  istruire  e
formulare pareri motivati.  Puo'  esprimere  un  parere,  generale  o
specifico, sulle condizioni della consultazione. 
 
  La Commissione dei contratti formula il  proprio  parere  entro  un
termine di 90 giorni liberi a decorrere dalla data in  cui  e'  stata
adita. Questo termine decorre solo a partire  dalla  trasmissione  di
tutti i documenti che le  permettono  di  deliberare.  Il  Presidente
della Commissione dei contratti rivolge senza  indugio  al  Direttore
Generale qualsiasi richiesta di documenti complementari. 
 
  Entro i termini summenzionati, in funzione dell'importanza e  della
portata del contratto sottoposto al suo  esame,  la  Commissione  dei
contratti puo' decidere di non formulare  un  parere.  Il  Presidente
della  Commissione  dei   contratti   comunica   l'intenzione   della
Commissione al Direttore Generale. In questa  ipotesi,  la  procedura
segue  il  suo  corso,  nel  rispetto  delle  competenze   attribuite
rispettivamente   al   Direttore   Generale   e   al   Consiglio   di
amministrazione del Promotore pubblico. 
 
  In caso di parere favorevole alla proposta del Direttore  Generale,
la procedura segue il suo corso in conformita' di quanto esposto  nel
parere e nel rispetto delle competenze attribuite rispettivamente  al
Direttore Generale e al Consiglio di  amministrazione  del  Promotore
pubblico. 
 
  In caso di parere negativo alla proposta del Direttore  Generale  o
se la Commissione dei contratti non e' stata in grado di formulare il
proprio parere entro i termini  previsti  al  secondo  capoverso  del
presente articolo, il  Direttore  Generale  puo'  portare  avanti  la
procedura  solo  chiedendo   obbligatoriamente   l'approvazione   del
Consiglio di amministrazione che delibera a  maggioranza  qualificata
fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di
piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte. Se il
Direttore Generale fa la scelta  di  agire  conformemente  al  parere
negativo della Commissione dei contratti, presenta  al  Consiglio  un
nuovo progetto che tenga  conto  delle  motivazioni  di  tale  parere
negativo. 
 
  Le Parti del presente Accordo, il Direttore Generale e i membri del
Consiglio di amministrazione diventano immediatamente destinatari  di
qualsiasi parere formulato dalla Commissione dei contratti. 
 
  7.6 Il Promotore pubblico provvede  affinche'  la  Commissione  dei
contratti disponga in permanenza dei  mezzi  materiali  e  finanziari
sufficienti a permetterne il corretto funzionamento. A tal  fine,  il
Presidente della Commissione propone un budget annuale  al  Consiglio
di amministrazione; tale budget puo' essere  respinto  solo  con  una
maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore  pubblico
che preveda l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati
da ciascuna Parte. 
 
  Nel rispetto del suo budget, la Commissione dei contratti puo' fare
appello agli esperti di sua scelta  per  la  realizzazione  di  studi
specifici e, piu' in generale, per assisterla  nell'elaborazione  dei
pareri che deve formulare. 
 
  Il Presidente della Commissione dei contratti e' il solo  a  potere
disporre dei mezzi assegnati  alla  Commissione  per  permetterle  di
compiere  la  sua  missione.  L'aggiudicazione  e  l'esecuzione   dei
contratti conclusi a tal fine sono assicurate  dal  Presidente  della
Commissione dei contratti a nome del  Promotore  pubblico,  ai  sensi
della direttiva 2004/17/CE. I contratti sono firmati  dal  Presidente
della  Commissione  nel  rispetto  delle  soglie  di  competenza  del
Consiglio di amministrazione, che puo' rifiutarsi di  autorizzare  la
firma del contratto solo  con  una  maggioranza  qualificata  fissata
dallo statuto del Promotore pubblico che preveda  l'accordo  di  piu'
della meta'  dei  membri  del  CdA  nominati  da  ciascuna  Parte.  I
contratti  firmati  sono   trasmessi   immediatamente   al   Servizio
permanente di controllo. 
 
  Il  Presidente  della  Commissione  dei  contratti   rende   conto,
periodicamente, dell'uso dei mezzi della Commissione dei contratti al
Consiglio  di  amministrazione,  Direttore  Generale,   al   Servizio
permanente di controllo e  alle  altre  autorita'  di  controllo  del
Promotore pubblico. 
 
  7.7 Le modalita' pratiche di funzionamento  della  Commissione  dei
contratti sono previste, conformemente alle disposizioni del presente
articolo, dallo statuto  e  dal  regolamento  interno  del  Promotore
pubblico.