Art. 7 
 
 
           Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali 
     e altre misure urgenti per i beni e le attivita' culturali 
 
  1. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, sentito il Consiglio Superiore per i  beni  culturali  e
paesaggistici, e' adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno e,  per
il 2014, anche in  data  antecedente,  il  Piano  strategico  «Grandi
Progetti Beni culturali», ai  fini  della  crescita  della  capacita'
attrattiva del Paese. Il Piano individua beni o siti  di  eccezionale
interesse  culturale  e  di  rilevanza  nazionale  per  i  quali  sia
necessario  e  urgente  realizzare  interventi  organici  di  tutela,
riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini
turistici. Per l'attuazione degli  interventi  del  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro per il 2014, 30 milioni di euro per il 2015 e 50  milioni  di
euro  per  il  2016.  Ai  relativi   oneri   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2014-2016,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo, di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
Tabella B. Il Ministero dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  del
bilancio. A decorrere  dal  1°  gennaio  2017,  al  Piano  strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» e' destinata una quota  pari  al  50
per cento delle risorse per le infrastrutture  assegnata  alla  spesa
per investimenti in favore dei beni culturali ai sensi  dell'articolo
60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. 
  2. All'articolo  60,  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4. A decorrere dal 2014, una quota  pari  al  3  per  cento  delle
risorse aggiuntive  annualmente  previste  per  le  infrastrutture  e
iscritte nello stato di previsione della spesa  del  Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  e'  destinata   alla   spesa   per
investimenti in  favore  dei  beni  culturali.  L'assegnazione  della
predetta  quota  e'  disposta  dal  CIPE  nell'ambito  delle  risorse
effettivamente disponibili, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sulla  base  della  finalizzazione
derivante  da  un  programma  di  interventi  in  favore   dei   beni
culturali»; 
    b) dopo il comma 4-bis e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Per finanziare progetti culturali elaborati da enti  locali
nelle periferie urbane e' destinata una quota delle risorse di cui al
comma 4, pari a 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2014, 2015
e 2016.». 
  3.  Nell'ambito  delle  iniziative  del  Piano  nazionale  garanzia
giovani,  il  Fondo  «Mille  giovani   per   la   cultura»   previsto
dall'articolo 2, comma 5-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  99,
recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione,
in particolare giovanile, della questione sociale, nonche' in materia
di Imposta sul valore  aggiunto  (IVA)  e  altre  misure  finanziarie
urgenti», e' rifinanziato con stanziamento pari a 1 milione  di  euro
per il 2015. 
  4. Ai maggiori oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  3  si
provvede ai sensi dell'articolo 17.