Art. 7 
 
Misure in materia di impiego del personale appartenente ai ruoli  del
           Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria 
 
  1.  In   considerazione   delle   particolari   esigenze   connesse
all'attuale  situazione  carceraria,  per  un  periodo  di  due  anni
decorrenti dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  il
personale appartenente ai ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione
penitenziaria non puo' essere comandato  o  distaccato  presso  altre
pubbliche amministrazioni. 
  2. I provvedimenti di distacco e comando gia' adottati nei riguardi
del personale di cui al comma 1, e che cessano di efficacia  nei  due
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
non possono essere rinnovati.