ART. 7 
 
(Detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e misure  di
                         carattere fiscale) 
 
  1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1-quinquies, e' inserito il seguente: 
  «1-quinquies.1. Ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola di eta' inferiore ai
trentacinque anni, spetta, nel rispetto della regola  de  minimis  di
cui al regolamento  (UE)  n.  1408/2013  della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo, una detrazione del 19 per cento  delle
spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni  agricoli,  entro
il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a  un
massimo di euro 1.200 annui.»; 
    b) al comma 1-sexies, dopo le parole: «la  detrazione  spettante»
sono inserite le seguenti: «ai sensi del presente articolo». 
  2. La disposizione del comma 1 si applica a decorrere  dal  periodo
d'imposta 2014, per il medesimo periodo d'imposta l'acconto  relativo
all'imposta sul reddito delle  persone  fisiche  e'  calcolato  senza
tenere conto delle disposizioni di cui allo stesso comma 1. 
  3. All'articolo 31 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
e successive modificazioni, il comma 1 e' abrogato. 
  4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228,  il  comma
512  e'  sostituito  dal  seguente:  «512.   Ai   soli   fini   della
determinazione delle imposte sui redditi,  per  i  periodi  d'imposta
2013, 2014 e 2015, nonche' a decorrere dal periodo di imposta 2016, i
redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente  del  15
per cento per i periodi di imposta 2013 e 2014 e del 30 per cento per
il periodo di imposta 2015, nonche' del 7 per cento a  decorrere  dal
periodo di imposta 2016. Per i terreni agricoli, nonche'  per  quelli
non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti  e  dagli
imprenditori  agricoli  professionali   iscritti   nella   previdenza
agricola, la rivalutazione e' pari al 5 per cento per  i  periodi  di
imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento per il periodo di imposta 2015.
L'incremento si applica sull'importo risultante  dalla  rivalutazione
operata ai sensi dell'articolo 3, comma 50, della legge  23  dicembre
1996, n. 662. Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte
sui redditi dovute per gli anni 2013, 2015 e  2016,  si  tiene  conto
delle disposizioni di cui al presente comma.».