Art. 7 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Gli istituti gia' autorizzati all'atto  dell'entrata  in  vigore
del presente  decreto  debbono,  entro  dodici  mesi  da  tale  data,
produrre al Prefetto competente il certificato  di  cui  al  comma  4
dell'articolo 6. 
  2. Ai fini della certificazione, gli istituti di vigilanza che alla
data di entrata in vigore del presente decreto siano gia' certificati
secondo la norma UNI 11068, debbono, entro  trentasei  mesi  da  tale
data, adeguare le caratteristiche ed i  requisiti  alle  disposizioni
recate dalla norma  EN  50518  e  successivi  aggiornamenti.  Per  le
licenze richieste successivamente alla data di entrata in vigore  del
presente decreto, si applicano le disposizioni della norma EN 50518 e
successivi aggiornamenti. 
  3. Nelle more  della  costituzione  del  Comitato  tecnico  di  cui
all'articolo 260-quater del Regolamento di esecuzione del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza,  le  funzioni  dello  stesso  sono
svolte dalla competente articolazione del  Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per il  testo  dell'articolo  260-quater  del  citato
          regio decreto n. 635 del 1940,  si  veda  nelle  note  alle
          premesse.