Art. 7 
 
 
      Riduzione degli obiettivi del patto di stabilita' interno 
            per i comuni interessati da flussi migratori 
 
  1.  Nell'anno  2014,  per   i   comuni   di   Agrigento,   Augusta,
Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo,  Porto  Empedocle,
Pozzallo,  Ragusa,  Siculiana,  Siracusa  e   Trapani,   maggiormente
interessati  dalla  pressione  migratoria,  le  spese  connesse  alla
predetta pressione migratoria sono escluse dal  patto  di  stabilita'
interno nei limiti complessivi dell'importo  commisurato  al  50  per
cento degli effetti finanziari  determinati  dall'applicazione  della
sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.  La  riduzione  degli  obiettivi  2014  dei
comuni di cui all'articolo 1, comma  122,  della  legge  13  dicembre
2010, n. 220, e' conseguentemente rideterminata. Entro il 15  ottobre
2014, con decreto del Ministero dell'interno e' definito per  ciascun
comune  interessato  l'importo  della  esclusione  di  cui  al  primo
periodo, tenuto  conto  delle  spese  sostenute  e  delle  dimensioni
demografiche dei comuni in rapporto alla popolazione straniera  delle
cui esigenze di accoglienza si sono fatti rispettivamente carico.