Art. 7 
 
(Norme in materia di gestione di risorse idriche.  Modifiche  urgenti
al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  per  il  superamento
delle procedure  di  infrazione  2014/2059,  2004/2034  e  2009/2034,
sentenze C-565-10 del 19 luglio 2012 e C-85-13 del  10  aprile  2014;
norme di  accelerazione  degli  interventi  per  la  mitigazione  del
rischio  idrogeologico   e   per   l'adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento, fognatura  e  depurazione  degli  agglomerati  urbani;
finanziamento di opere urgenti di sistemazione  idraulica  dei  corsi
d'acqua  nelle  aree  metropolitane  interessate   da   fenomeni   di
                      esondazione e alluvione) 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante "  Norme  in
materia ambientale" sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella Parte III, ovunque  ricorrano,  le  parole  "l'Autorita'
d'ambito"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "l'ente   di   governo
dell'ambito" e le parole  "le  Autorita'  d'ambito"  sono  sostituite
dalle seguenti: "gli enti di governo dell'ambito"; 
    b) all'articolo 147 sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Gli
enti  locali  partecipano  obbligatoriamente  all'ente   di   governo
dell'ambito individuato dalla competente regione per  ciascun  ambito
territoriale ottimale,  al  quale  e'  trasferito  l'esercizio  delle
competenze ad essi spettanti in materia  di  gestione  delle  risorse
idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture  idriche
di cui all'articolo 143, comma 1."; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora gli
enti  locali  non  aderiscano  agli  enti  di   governo   dell'ambito
individuati ai sensi del comma precedente entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il  Presidente
della regione esercita, previa diffida all'ente locale  ad  adempiere
entro il termine di trenta giorni, i poteri sostitutivi,  ponendo  le
relative spese a carico dell'ente  inadempiente.  Si  applica  quanto
previsto dagli ultimi due periodi dell'articolo 172, comma 4."; 
      3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  «b)
unicita' della gestione»; 
      4) dopo il comma 2 e' aggiunto  il  seguente:  "2-bis.  Qualora
l'ambito  territoriale  ottimale  coincida  con  l'intero  territorio
regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore
efficienza  gestionale  ed  una  migliore   qualita'   del   servizio
all'utenza, e' consentito l'affidamento del servizio idrico integrato
in  ambiti  territoriali   comunque   non   inferiori   agli   ambiti
territoriali   corrispondenti   alle   province   o    alle    citta'
metropolitane."; 
    c) l'articolo 150 e' abrogato; 
    d) dopo l'articolo 149 e' inserito il seguente: 
   "Articolo 149-bis (Affidamento del servizio). 
   1. L'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano  d'ambito
di cui all'articolo 149 e del principio di  unicita'  della  gestione
per ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  delibera  la  forma  di
gestione fra quelle previste  dall'ordinamento  europeo  provvedendo,
conseguentemente, all'affidamento del  servizio  nel  rispetto  della
normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici
locali a rete di rilevanza economica. 
   2. Alla successiva scadenza della gestione di ambito, al  fine  di
assicurare l'efficienza, l'efficacia e la  continuita'  del  servizio
idrico integrato, l'ente di governo dell'ambito dispone l'affidamento
al gestore unico di ambito entro i sei mesi antecedenti  la  data  di
scadenza  dell'affidamento  previgente.   Il   soggetto   affidatario
gestisce il servizio idrico integrato su tutto  il  territorio  degli
enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale."; 
    e) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il  rapporto  tra
l'ente di governo dell'ambito ed il  soggetto  gestore  del  servizio
idrico integrato e' regolato da una convenzione predisposta dall'ente
di  governo  dell'ambito  sulla  base  delle  convenzioni  tipo,  con
relativi  disciplinari,   adottate   dall'Autorita'   per   l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico in relazione a quanto previsto
dall'articolo 10, comma 14, lettera b), del decreto-legge  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12  luglio
2011, n. 106, e dall'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.
201, come convertito, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."; 
      2) al comma 2, l'alinea e' sostituita dalla  seguente:  "A  tal
fine,  le  convenzioni  tipo,  con  relativi   disciplinari,   devono
prevedere in particolare:"; 
      3) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:  "b)
la durata  dell'affidamento,  non  superiore  a  trenta  anni,  e  la
possibilita' di subaffidamento solo previa approvazione  espressa  da
parte dell'ente di governo dell'ambito"; 
      4) al comma 2, lettera  c),  dopo  le  parole:  "l'obbligo  del
raggiungimento", sono aggiunte le  seguenti:  "e  gli  strumenti  per
assicurare il mantenimento"; 
      5)  al  comma  2,  lettera  m),  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti:", nonche' la disciplina delle conseguenze  derivanti  dalla
eventuale cessazione anticipata dell'affidamento, anche tenendo conto
delle  previsioni  di  cui  agli  articoli  143  e  158  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n.163, ed i criteri e le modalita' per la
valutazione del valore  residuo  degli  investimenti  realizzati  dal
gestore uscente"; 
      6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Sulla base  della
convenzione tipo di cui al comma 1 o, in mancanza  di  questa,  sulla
base  della  normativa  vigente,  l'ente   di   governo   dell'ambito
predispone uno schema di convenzione con  relativo  disciplinare,  da
allegare ai  capitolati  della  procedura  di  gara.  Le  convenzioni
esistenti devono essere integrate in conformita' alle  previsioni  di
cui al comma 2, secondo le  modalita'  stabilite  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico"; 
      7) il comma 7 e' soppresso; 
    f) all'articolo 153 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "Gli
enti locali proprietari provvedono in  tal  senso  entro  il  termine
perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento  relative
anche  ad  interventi  di  manutenzione.   Nelle   ipotesi   di   cui
all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono  alla  data  di
decorrenza dell'affidamento del servizio  idrico  integrato.  Qualora
gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica
quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La  violazione  della
presente disposizione comporta responsabilita' erariale."; 
      2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  "Il
gestore e' tenuto a subentrare nelle garanzie  e  nelle  obbligazioni
relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguerli, ed
a corrispondere al gestore uscente un  valore  di  rimborso  definito
secondo i criteri stabiliti dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,
il gas e il sistema idrico."; 
    g) all'articolo 156 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in
base a quanto stabilito dall'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il
gas e il sistema idrico."; 
      2) al comma 2 le parole: "della regione" sono sostituite  dalle
seguenti: "dell'Autorita' per  l'energia  elettrica,  il  gas  ed  il
sistema idrico"; 
    h) dopo l'articolo 158 e' inserito il seguente: 
   "Articolo 158-bis) (Approvazione dei progetti degli  interventi  e
individuazione dell'autorita' espropriante) 
   1. I progetti definitivi delle opere,  degli  interventi  previsti
nei  piani  di  investimenti  compresi  dei  piani  d'ambito  di  cui
all'articolo 149 del presente decreto, sono approvati dagli  enti  di
governo degli  ambiti  o  bacini  territoriali  ottimali  e  omogenei
istituiti o designati ai sensi dell'articolo 3 bis del  decreto-legge
del 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla  legge
14 settembre 2011,  n.  148,  che  provvedono  alla  convocazione  di
apposita conferenza di servizi ,ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge 7 agosto 1990, n. 241. La medesima procedura  si  applica
per le modifiche sostanziali  delle  medesime  opere,  interventi  ed
impianti. 
   2. L'approvazione di cui al  comma  1  comporta  dichiarazione  di
pubblica utilita' e costituisce titolo abilitativo  e,  ove  occorra,
variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale,
esclusi i piani paesaggistici. 
   3. L'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei di cui al comma 1 costituisce autorita' espropriante per  la
realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. L'ente di
governo  puo'  delegare,  in  tutto  o  in  parte,  i  propri  poteri
espropriativi al gestore del servizio idrico  integrato,  nell'ambito
della convenzione di affidamento del  servizio  i  cui  estremi  sono
specificati in ogni atto del procedimento espropriativo."; 
    i) all'articolo 172, i  commi  da  1  a  5  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
   "1. Gli  enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore della presente  disposizione,
ad adottare i predetti  provvedimenti  disponendo  l'affidamento  del
servizio  al  gestore  unico  con  la  conseguente  decadenza   degli
affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente. 
   2. Al fine di garantire il  rispetto  del  principio  di  unicita'
della gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,  il
gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,  agli  ulteriori  soggetti
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora  detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un  affidamento  assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
   3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi
dell'articolo 150-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
   4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
   5. Alla scadenza del periodo di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione."; 
    l) all'articolo 124, comma 6, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure, se
gia' in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli  impianti  o
sulle infrastrutture ad essi  connesse,  finalizzati  all'adempimento
degli obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  all'Unione
europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione  o
alla dismissione»; 
  2. A partire dalla programmazione  2015  le  risorse  destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico  sono   utilizzate   tramite   accordo   di   programma
sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero  dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, che definisce  altresi'  la
quota di cofinanziamento regionale. Gli interventi  sono  individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare.
L'attuazione degli interventi  e'  assicurata  dal  Presidente  della
Regione in qualita' di Commissario  di  Governo  contro  il  dissesto
idrogeologico con i compiti, le modalita', la contabilita' speciale e
i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.
91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116. 
  3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del
mare, avvalendosi di  Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
ricerca ambientale (ISPRA), previo parere  favorevole  dell'Autorita'
di distretto territorialmente competente, provvede alla revoca, anche
parziale, delle risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti  con
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 1998,  n.  180,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267,  con
i decreti ministeriali ex articolo 16 della legge 31 luglio 2002,  n.
179,  nonche'  con  i  decreti   ministeriali   adottati   ai   sensi
dell'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005,  n.  266  e
dell'articolo 2, commi 321, 331, 332, della legge 24  dicembre  2007,
n. 244, con il decreto ministeriale adottati ai  sensi  dell'articolo
32, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito
con modificazioni, dalla legge  24  novembre  2003,  n.  326,  con  i
decreti  ministeriali  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito  con  modificazioni,
dalla legge 24  novembre  2006,  n.  286,  per  la  realizzazione  di
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali  alla
data del 30 settembre 2014 non e' stato pubblicato il bando di gara o
non e' stato disposto  l'affidamento  dei  lavori,  nonche'  per  gli
interventi che risultano difformi dalle finalita'  suddette.  L'ISPRA
assicura  l'espletamento  degli  accertamenti   ed   i   sopralluoghi
necessari all'istruttoria entro  il  30  novembre  2014.  Le  risorse
rinvenienti dalle suddette revoche confluiscono in un apposito fondo,
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, e sono riassegnate per la  medesima  finalita'
di mitigazione del rischio  idrogeologico  secondo  i  criteri  e  le
modalita' di finanziamento degli interventi definiti con  il  decreto
del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  11,
dell'articolo 10, del decreto-legge n. 91 del 2014,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 
  4. Per le attivita' di progettazione ed esecuzione degli interventi
di mitigazione del rischio  idrogeologico  di  cui  agli  accordi  di
programma stipulati con le Regioni ai sensi  dell'articolo  2,  comma
240, della legge  23  dicembre  2009,  n.  191,  i  Presidenti  delle
Regioni,  nell'esercizio  dei  poteri  di  cui  all'articolo  10  del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, possono richiedere di avvalersi,  sulla
base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti,
di societa' in  house  delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato
dotate  di  specifica  competenza  tecnica,  attraverso  i  Ministeri
competenti che  esercitano  il  controllo  analogo  sulle  rispettive
societa', ai sensi della disciplina nazionale ed europea. 
  5. I Presidenti delle Regioni, per le occupazioni di urgenza e  per
le  espropriazioni  delle  aree  occorrenti  per  l'esecuzione  degli
interventi inclusi negli accordi  di  cui  al  comma  4,  emanato  il
relativo  decreto,  provvedono  alla   redazione   dello   stato   di
consistenza e del verbale di immissione in possesso dei  suoli  anche
con la sola presenza di due rappresentanti delle Regioni o degli enti
territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento. 
  6. Al fine di garantire  l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
alla normativa europea in materia di gestione dei servizi idrici,  e'
istituito presso  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare un apposito Fondo  destinato  al  finanziamento
degli  interventi  relativi  alle  risorse  idriche.  Il   Fondo   e'
finanziato mediante la revoca  delle  risorse  gia'  stanziate  dalla
Delibera CIPE n. 60/2012 destinate ad interventi  nel  settore  della
depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014,
non  risultino  essere  stati  ancora  assunti  atti   giuridicamente
vincolanti e per i quali, a seguito di specifiche verifiche  tecniche
effettuate dall'ISPRA, risultino accertati obiettivi  impedimenti  di
carattere  tecnico-progettuale  o  urbanistico.  Restano   ferme   le
previsioni  della  stessa   delibera   CIPE   n.60/12   relative   al
monitoraggio, alla pubblicita', alla assegnazione del codice unico di
progetto e, ad esclusione dei termini  alle  modalita'  attuative.  I
Presidenti delle Regioni o i commissari  straordinari  comunicano  al
Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare
l'elenco degli interventi, di cui al  presente  comma,  entro  il  31
ottobre 2014. Entro i successivi sessanta giorni ISPRA  procede  alle
verifiche di competenza  riferendone  al  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. L'utilizzo delle risorse  del
Fondo e' subordinato all'avvenuto affidamento al  gestore  unico  del
servizio idrico integrato nell'Ambito territoriale ottimale, il quale
e' tenuto a garantire una quota di  partecipazione  al  finanziamento
degli interventi a valere sulla tariffa del servizio idrico integrato
commisurata all'entita' degli investimenti da finanziare. I  criteri,
le modalita' e l'entita' delle  risorse  destinate  al  finanziamento
degli  interventi  in  materia  di   adeguamento   dei   sistemi   di
collettamento, fognatura e depurazione sono definiti con decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di  concerto,
per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e  dei
trasporti. 
  7. Al fine di accelerare la progettazione e la realizzazione  degli
interventi necessari all'adeguamento dei  sistemi  di  collettamento,
fognatura e depurazione oggetto  di  procedura  di  infrazione  o  di
provvedimento  di  condanna  della  Corte  di  Giustizia  dell'Unione
europea in ordine all'applicazione  della  direttiva  91/271/CEE  sul
trattamento delle acque reflue urbane, entro il 30 settembre 2014, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del  mare,  e'  attivata  la  procedura  di  esercizio   del   potere
sostitutivo del Governo  secondo  quanto  previsto  dall'articolo  8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche con  la  nomina  di
appositi  commissari  straordinari,  che  possono   avvalersi   della
facolta' di cui al comma 4 del presente articolo. I  commissari  sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e
del mare, nei successivi quindici  giorni.  I  commissari  esercitano
comunque i poteri di cui ai commi 4,  5  e  6  dell'articolo  10  del
decreto-legge n. 91 del 2014, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 116 del 2014. 
  8. Al fine di fronteggiare le situazioni di  criticita'  ambientale
delle aree metropolitane interessate da  fenomeni  di  esondazione  e
alluvione, previa istruttoria del  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di  concerto  con  la  Struttura  di
missione contro il  dissesto  idrogeologico  appositamente  istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,  e'  assegnata  alle
Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere  sulle
risorse del Fondo sviluppo e coesione  2007-2013  per  interventi  di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua. 
  9. La struttura di missione di cui al comma 8 opera di concerto con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
nelle attivita' pianificatorie, istruttorie e di  ripartizione  delle
risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione  degli  interventi
per la mitigazione del dissesto idrogeologico.