Art. 7 
 
 
       Requisiti di onorabilita' dei partecipanti al capitale 
 
  1. Chiunque partecipi al capitale di un operatore  di  microcredito
in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato  da
azioni o quote con diritto di voto non puo' esercitare il diritto  di
voto inerente alle azioni o quote eccedenti qualora: 
    a)  sia  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione   disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956,  n.
1423,  o  della  legge  31  maggio  1965,  n.   575,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   salvi    gli    effetti    della
riabilitazione; 
    b) sia stato condannato  con  sentenza  irrevocabile,  salvi  gli
effetti della riabilitazione: 
      1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei  mesi  per
uno dei reati  previsti  dalle  norme  che  disciplinano  l'attivita'
bancaria, finanziaria,  mobiliare,  assicurativa  e  dalle  norme  in
materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 
      2) alla reclusione per un tempo non inferiore a  sei  mesi  per
uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice  civile
e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; 
      3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per  un
delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede  pubblica,
contro il patrimonio, contro  l'ordine  pubblico,  contro  l'economia
pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 
      4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo. 
    c) sia stato condannato a una delle pene indicate alla lettera b)
con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti,  salvo  il
caso dell'estinzione del reato; le pene di cui alla lettera b), n. 1)
e n. 2), non rilevano se inferiori ad un anno, sempre che  si  tratti
della prima condanna con sentenza che applica la  pena  su  richiesta
delle parti. 
  2. Il comma  1  si  applica  anche  a  chiunque,  indipendentemente
dall'entita' della partecipazione posseduta, controlla la societa' ai
sensi dell'articolo 23, t.u.b. In tal caso la sospensione del diritto
di voto interessa l'intera partecipazione.  Qualora  il  partecipante
sia una persona giuridica, i requisiti  di  cui  al  comma  1  devono
essere posseduti  dagli  amministratori  e  dal  direttore  generale,
ovvero dai soggetti che ricoprono cariche equivalenti. 
  3. Con riferimento alle  fattispecie  disciplinate  da  ordinamenti
stranieri, la verifica dei requisiti previsti dal  presente  articolo
e'  effettuata  sulla  base  di  una   valutazione   di   equivalenza
sostanziale a cura della Banca d'Italia. 
  4. Spetta al presidente dell'assemblea dei soci,  in  relazione  ai
suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell'assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere  al  voto  i
soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono  tenuti
a comprovare il possesso del requisito di onorabilita'. 
 
          Note all'art. 7: 
              - La  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423  (Misure  di
          prevenzione nei confronti delle persone pericolose  per  la
          sicurezza e per la pubblica moralita') e' pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1956, n. 327. 
              - La  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni  (Disposizioni  contro   le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche  straniere)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5  giugno  1965,  n.
          138. 
              -  Il  titolo  XI  del  libro  V  del   codice   civile
          (Disposizioni penali in materia di societa' e di  consorzi)
          comprende gli articoli da 2621 a 2642. 
              - Il citato regio decreto n. 267 del 1942 e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81, S.O. 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'articolo  23  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 23 (Nozione  di  controllo).  In  vigore  dal  14
          gennaio 2005. 
              1. Ai fini del presente  capo  il  controllo  sussiste,
          anche con riferimento a soggetti  diversi  dalle  societa',
          nei  casi  previsti  dall'articolo  2359,  commi  primo   e
          secondo, del codice civile e in presenza di contratti o  di
          clausole statutarie che abbiano per oggetto o  per  effetto
          il  potere  di  esercitare  l'attivita'  di   direzione   e
          coordinamento. 
              2. Il controllo  si  considera  esistente  nella  forma
          dell'influenza dominante, salvo prova contraria,  allorche'
          ricorra una delle seguenti situazioni: 
                1) esistenza  di  un  soggetto  che,  sulla  base  di
          accordi,  ha  il  diritto  di  nominare   o   revocare   la
          maggioranza  degli  amministratori  o  del   consiglio   di
          sorveglianza ovvero dispone da solo della  maggioranza  dei
          voti ai fini delle deliberazioni relative alle  materie  di
          cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile; 
                2) possesso di partecipazioni idonee a consentire  la
          nomina  o  la  revoca  della  maggioranza  dei  membri  del
          consiglio   di   amministrazione   o   del   consiglio   di
          sorveglianza; 
                3)  sussistenza  di  rapporti,  anche  tra  soci,  di
          carattere finanziario ed organizzativo idonei a  conseguire
          uno dei seguenti effetti: 
                  a) la trasmissione degli utili o delle perdite; 
                  b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
          quella di altre imprese ai fini del  perseguimento  di  uno
          scopo comune; 
                  c) l'attribuzione di  poteri  maggiori  rispetto  a
          quelli derivanti dalle partecipazioni possedute; 
                  d) l'attribuzione, a  soggetti  diversi  da  quelli
          legittimati in base alla titolarita' delle  partecipazioni,
          di  poteri  nella  scelta  degli   amministratori   o   dei
          componenti del consiglio di sorveglianza  o  dei  dirigenti
          delle imprese; 
                4) assoggettamento a direzione comune, in  base  alla
          composizione  degli  organi  amministrativi  o  per   altri
          concordanti elementi.».