Art. 7 
 
 
                          Modifica compensi 
 
  1. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, il primo periodo e' soppresso. 
  2. All'articolo 18 del decreto 31 maggio 1999, n. 164, il  comma  1
e' abrogato. 
  3. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro il 30 novembre 2014, sono rimodulate, senza incremento
di oneri per il  bilancio  dello  Stato  e  per  i  contribuenti  che
presentano la dichiarazione secondo quanto previsto dall'articolo  4,
comma  3,  lettere  a)  e  b),  le  misure  dei   compensi   previste
dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, tenendo conto dei diversi adempimenti posti a carico dei  CAF  e
dei professionisti  di  cui  all'articolo  1.  Le  nuove  misure  dei
compensi  trovano  applicazione  a  partire  dall'assistenza  fiscale
prestata nel 2015. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 38  del  citato
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 38 (Compensi). - 1. Per le attivita'  di  cui  al
          comma 4 dell'art. 34, ai centri e,  a  decorrere  dall'anno
          2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti  e
          degli esperti contabili di  cui  all'art.  1,  comma  4,  e
          all'art. 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
          e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge  11
          gennaio 1979, n. 12,  spetta  un  compenso,  a  carico  del
          bilancio dello Stato, di euro 14 per ciascuna dichiarazione
          elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e  la
          trasmissione delle dichiarazioni  in  forma  congiunta.  Le
          modalita' di corresponsione dei compensi sono stabilite con
          decreto del Ministero delle finanze,  di  concerto  con  il
          Ministero del tesoro, del bilancio e  della  programmazione
          economica. 
              2. Nessun compenso spetta ai sostituti per le attivita'
          di cui al comma 4 del predetto art. 37. I predetti compensi
          non costituiscono corrispettivi agli  effetti  dell'imposta
          sul valore aggiunto. 
              3. La misura dei compensi previsti nel presente art. e'
          adeguata  ogni  anno,  con  decreto  del  Ministero   delle
          finanze, di concerto  con  il  Ministero  del  tesoro,  del
          bilancio   e   della    programmazione    economica,    con
          l'applicazione di  una  percentuale  pari  alla  variazione
          dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
          e di impiegati  accertata  dall'Istat,  rilevata  nell'anno
          precedente.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 18  del  citato
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          come modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 18 (Compensi). - 1. (Abrogato). 
              2. Non e' dovuto alcun compenso a carico  del  bilancio
          dello Stato per la predisposizione e  l'elaborazione  delle
          dichiarazioni integrative di cui all'art. 14.».