Art. 7 Verifica del permanere delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali riconosciute 1. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente a un'analisi chimica, chimico-fisica e organolettica e a un'analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalita' previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 4. Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da piu' sorgenti in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti nonche' - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta a un trattamento di cui all'art. 8, comma 1, lettere b, c, d, del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da laboratori autorizzati ai sensi del decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939. Il mancato invio della citata documentazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento comporta la immediata sospensione della validita' del decreto di riconoscimento. 2. La valutazione di conformita' della certificazione analitica prodotta ai fini della verifica di cui al comma 1 e' effettuata sentito il Consiglio superiore di sanita', nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanita'. 3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessita' di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonche' per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica o dei consumatori.