Art. 7 
 
 
                              Contenuti 
 
  1.  L'esito  positivo  della  verifica  di  regolarita'  genera  un
Documento  in  formato  «pdf»  non  modificabile  avente  i  seguenti
contenuti minimi: 
    a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice
fiscale del soggetto nei cui confronti e' effettuata la verifica; 
    b) l'iscrizione all'INPS, all'INAIL e, ove previsto,  alle  Casse
edili; 
    c) la dichiarazione di regolarita'; 
    d) il numero  identificativo,  la  data  di  effettuazione  della
verifica e quella di scadenza di validita' del Documento. 
  2. Il Documento di cui al comma 1 ha validita' di 120 giorni  dalla
data effettuazione della verifica di cui all'art. 6 ed e' liberamente
consultabile   tramite   le   applicazioni   predisposte   dall'INPS,
dall'INAIL e dalla Commissione  Nazionale  Paritetica  per  le  Casse
Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet.