Art. 7 
 
 
                Cause di revoca del credito d'imposta 
 
  1. Il  credito  d'imposta  e'  revocato:  a)  nel  caso  che  venga
accertata l'insussistenza di uno dei requisiti soggettivi e oggettivi
di cui al  presente  decreto;  b)  nel  caso  che  la  documentazione
presentata, di cui all'articolo 5, comma  3,  contenga  elementi  non
veritieri o sia incompleta rispetto a quella richiesta; c)  nel  caso
che non venga rispettata, per la fattispecie dell'acquisto di  mobili
e arredi, la condizione di cui  all'articolo  10,  comma  7,  secondo
periodo,  del  decreto-legge  n.  83  del   2014,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  n.   106   del   2014,   e   successive
modificazioni. Il credito d'imposta e', altresi', revocato in caso di
accertamento della falsita'  delle  dichiarazioni  rese.  Sono  fatte
salve  le  eventuali  conseguenze  di   legge   civile,   penale   ed
amministrativa e, in ogni caso, si provvede al recupero del beneficio
indebitamente fruito, ai sensi dell'articolo 8.