Art. 7 
 
     Divieto di impianto delle piante ospiti nelle zone infette 
 
  1. E' vietato l'impianto di piante ospiti nelle zone infette, salvo
per i  siti  che  sono  protetti  fisicamente  contro  l'introduzione
dell'organismo specificato da parte dei suoi vettori. 
  2. Il  Servizio  fitosanitario  centrale  autorizza  l'impianto  di
piante ospiti nelle zone infette in applicazione  del  Titolo  X  del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.