Art. 7 
 
 
                        Strumenti di calcolo 
 
  1.  Gli  strumenti  di  calcolo  e  i  software   commerciali   per
l'applicazione delle metodologie  di  cui  al  comma  1  dell'art.  3
garantiscono che i valori degli  indici  di  prestazione  energetica,
calcolati  attraverso  il  loro  utilizzo,  abbiano  uno  scostamento
massimo di piu' o meno il 5  per  cento  rispetto  ai  corrispondenti
parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di
riferimento di cui al comma 2. La garanzia e' fornita attraverso  una
dichiarazione resa  dal  CTI,  previa  verifica  del  rispetto  della
condizione di cui al presente comma. 
  2. Il CTI predispone lo strumento nazionale  di  riferimento  sulla
cui base fornire la dichiarazione di cui al comma 1. 
  3. Nelle more del rilascio della dichiarazione di cui al  comma  1,
la medesima e' sostituita da  autodichiarazione  del  produttore  del
software commerciale, in cui compare il riferimento  della  richiesta
di verifica avanzata dal predetto soggetto al CTI. 
  4. L'Enea, in collaborazione con il CTI predispone uno  studio  per
valutare l'aggiornamento della classificazione degli edifici e  degli
spazi di cui al paragrafo 1.2, dell'Allegato  1,  in  relazione  alle
diverse condizioni di utilizzo, anche all'interno  di  edifici  della
stessa categoria. 
  5. Ai fini degli adempimenti previsti dal decreto legislativo,  per
garantire il necessario aggiornamento dei sistemi  di  calcolo  della
prestazione energetica degli  edifici,  gli  eventuali  aggiornamenti
delle norme tecniche di  cui  all'art.  11  del  decreto  legislativo
stesso, si applicano a decorrere da 90 giorni dalla data  della  loro
pubblicazione.