Art. 7 
 
 
                      Modalita' di segnalazione 
 
  1. La segnalazione deve  contenere  i  dati,  le  informazioni,  la
descrizione delle operazioni ed i motivi del  sospetto  indicati  con
provvedimento del 4 maggio 2011, emanato dalla UIF ai sensi dell'art.
6,  comma  6,  lettera  e-bis)  del  decreto  antiriciclaggio  e,  in
particolare,  elementi  informativi,  in  forma  strutturata,   sulle
operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra
gli stessi. 
  2. La segnalazione e' trasmessa  senza  ritardo  alla  UIF  in  via
telematica,  attraverso  la  rete  Internet,   tramite   il   portale
INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia,  previa  adesione  al  sistema  di
segnalazione on-line. 
  3. Le modalita' per l'adesione al sistema di segnalazione on-line e
per l'inoltro delle segnalazioni sono indicate sul sito della UIF, in
allegato al provvedimento del 4 maggio 2011. 
  4. La segnalazione e' contraddistinta da un numero identificativo e
da un numero di protocollo attribuito in modo univoco su  base  annua
dal sistema informativo della UIF.