Art. 7 Modalita' di rendicontazione 1. Con successivo decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva del servizio di cui all'art. 6, indica le modalita' di rendicontazione delle spese per finalita' formative sostenute dal singolo docente destinatario della Carta. 2. I docenti destinatari della Carta trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione scolastica di appartenenza, secondo le modalita' e nel rispetto dei termini indicati con il decreto di cui al comma 1, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo della somma di cui all'art. 3, per le finalita' e con le modalita' di cui all'art. 4. Nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalita' di cui all'art. 4, incompleta o presentata oltre il termine previsto ovvero non presentata, la somma non rendicontata e' recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, con l'erogazione riferita all'anno scolastico successivo. 3. I rendiconti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni scolastiche per il riscontro di regolarita' amministrativo-contabile, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, e successive modificazioni.