Art. 7 
 
                 Ufficio centrale per la segretezza 
 
  1.  Secondo  le  direttive  impartite  dall'Organo   nazionale   di
sicurezza,  l'Ufficio  centrale  per  la  segretezza  (UCSe)   svolge
funzioni  di  direzione  e  di  coordinamento,  di  consulenza  e  di
controllo sull'applicazione della normativa in materia di  protezione
e tutela delle informazioni classificate, a  diffusione  esclusiva  e
del segreto di Stato. A tal fine l'UCSe: 
    a) cura gli adempimenti istruttori relativi  all'esercizio  delle
funzioni dell'Autorita' nazionale  per  la  sicurezza  a  tutela  del
segreto di Stato; 
    b) predispone le disposizioni esplicative volte  a  garantire  la
sicurezza delle informazioni classificate, a diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto di Stato, con riferimento sia ad atti, documenti e
materiali, sia alla produzione industriale; 
    c) autorizza, in deroga alle  disposizioni  di  cui  all'art.  9,
comma 1, ed all'art. 11, commi 6 e  7,  l'istituzione  di  Segreterie
principali  di  sicurezza,  Segreterie  di  sicurezza  e   Punti   di
controllo, secondo quanto previsto dagli art. 9, comma 4, e 11, comma
8; 
    d) cura l'attivita' preparatoria  e  la  predisposizione  per  la
stipula di schemi di accordi generali di sicurezza per la  protezione
e tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva con
altri Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione  europea
e con altri organismi istituiti  ai  sensi  del  diritto  dell'Unione
medesima  ovvero  con  soggetti  dotati  di  personalita'   giuridica
internazionale; 
    e) esprime il parere sui progetti di accordi  di  cooperazione  e
sui  memorandum  d'intesa   delle   Pubbliche   Amministrazioni   che
contengono  clausole  concernenti  la  protezione  e   tutela   delle
informazioni classificate e a diffusione esclusiva; 
    f) definisce le misure di sicurezza cibernetica che devono essere
adottate a protezione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche
che trattano informazioni  classificate,  a  diffusione  esclusiva  o
coperte da segreto  di  Stato;  fornisce  consulenza  ai  fini  della
realizzazione di reti di comunicazione telematica  protette  ai  fini
dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
24 gennaio 2013 in materia di  sicurezza  dello  spazio  cibernetico;
promuove  la  realizzazione  di  reti  di  comunicazione   telematica
protetta con le organizzazioni di sicurezza pubbliche e private; 
    g)  assicura  l'attuazione  degli  adempimenti   previsti   dalle
disposizioni in materia  di  trattazione  e  gestione  dei  documenti
informatici classificati  firmati  digitalmente  ed  assume  in  tale
settore la funzione di autorita' di certificazione; 
    h) rilascia e  revoca  le  abilitazioni  di  sicurezza  e,  anche
mediante delega, i NOS; 
    i) rilascia, ai  sensi  dell'accordo  interistituzionale  del  20
novembre  2002  tra  il  Parlamento  europeo  e  il   Consiglio,   le
abilitazioni di sicurezza ai  parlamentari  europei  di  nazionalita'
italiana; 
    l) rilascia e revoca, anche mediante delega ad organi centrali di
sicurezza di pubbliche amministrazioni  le  omologazioni  dei  centri
COMSEC di cui all'art. 57 e le autorizzazioni personali per l'accesso
CIFRA di cui all'art. 55; 
    m) rilascia e revoca anche mediante delega ad organi centrali  di
sicurezza  di   pubbliche   amministrazioni   le   autorizzazioni   e
omologazioni dei CIS di cui all'art. 63; 
    n) rilascia e  revoca,  anche  avvalendosi  di  idonee  strutture
pubbliche o private abilitate,  le  omologazioni  per  l'impiego  dei
dispositivi COMSEC e le certificazioni TEMPEST di cui all'art. 59; 
    o) conserva ed aggiorna l'elenco completo  di  tutti  i  soggetti
muniti di NOS; 
    p) aggiorna e dirama  l'elenco  delle  Segreterie  principali  di
sicurezza; 
    q)  sottopone  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   le
richieste di autorizzazione alla  segretazione  presentate  ai  sensi
dell'art. 9, comma 10, della legge; 
    r) provvede agli adempimenti istruttori per  l'apposizione  e  la
conferma dell'opposizione del segreto  di  Stato,  sottoponendo  alle
determinazioni del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  per  il
tramite dell'Autorita' delegata, la documentazione di interesse; 
    s)  effettua,  direttamente   o   delegandone   l'esecuzione   ad
articolazioni dell'Organizzazione nazionale  per  la  sicurezza,  gli
accertamenti e le ispezioni di sicurezza  ordinarie  o  straordinarie
nei confronti  dei  soggetti  pubblici  e  privati  legittimati  alla
trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o
coperte da segreto di Stato,  al  fine  di  vigilare  sulla  corretta
applicazione delle norme, delle direttive e delle altre  disposizioni
adottate in materia; 
    t) predispone ed aggiorna, anche in relazione  all'osservanza  di
accordi internazionali e  della  normativa  dell'Unione  europea,  le
procedure per le ispezioni di sicurezza  nei  confronti  di  soggetti
pubblici  e  privati  che  trattano  informazioni   classificate,   a
diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; 
    u) provvede anche mediante delega all'istruttoria ed al  rilascio
delle autorizzazioni alle visite presso  soggetti  pubblici,  enti  e
operatori economici nazionali che trattano informazioni  classificate
o a diffusione esclusiva; 
    v) richiede, anche  mediante  delega,  alle  Autorita'  straniere
l'autorizzazione per le visite a operatori economici, enti  e  uffici
esteri, che trattano e  gestiscono  informazioni,  atti  e  documenti
classificati o a diffusione esclusiva; 
    z)  esprime  parere  vincolante  in  ordine  alla   cessione   di
informazioni classificate a Paesi esteri ed organismi  internazionali
anche nei casi  di  controllo  sulle  esportazioni  di  materiali  di
armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n.  185;  autorizza  il
trasporto internazionale e, secondo le disposizioni  applicative  del
presente decreto, il trasporto nazionale dei materiali classificati; 
    aa) rilascia le autorizzazioni per la movimentazione,  in  ambito
nazionale ed internazionale, di documentazione  e  materiale  COMSEC,
approvato o autorizzato dall'UCSe, per la protezione di  informazioni
classificate o coperte da segreto di Stato; 
    bb) partecipa presso organizzazioni internazionali e  istituzioni
ed organismi dell'Unione europea, a  comitati,  gruppi  di  lavoro  e
riunioni per l'elaborazione di normative e di progetti di accordi  di
sicurezza e di altri atti aventi ad oggetto la protezione e la tutela
delle informazioni classificate di mutuo interesse; 
    cc) fornisce supporto all'Organo  nazionale  di  sicurezza  quale
autorita' responsabile in  ambito  nazionale  della  sicurezza  delle
informazioni classificate della NATO e dell'Unione  europea,  secondo
le disposizioni di tali organizzazioni; 
    dd) valuta le violazioni della sicurezza e le  compromissioni  di
informazioni classificate, delle quali viene a conoscenza in sede  di
attivita' ispettiva o  a  seguito  di  segnalazione  da  parte  delle
strutture  di  sicurezza  competenti,  ai  fini   dell'adozione   dei
conseguenti provvedimenti; 
    ee) tiene ed aggiorna gli elenchi dei materiali e dei dispositivi
COMSEC e TEMPEST di cui all'art. 59; 
    ff) definisce i  criteri  di  sicurezza  per  le  attrezzature  e
dispositivi per la sicurezza  fisica  ai  fini  dell'impiego  per  la
protezione delle informazioni classificate o coperte  da  segreto  di
Stato; 
    gg)  tiene  ed  aggiorna  gli  elenchi  dei  laboratori   TEMPEST
omologati e dei Centri di Valutazione abilitati di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002; 
    hh) nell'ambito  dei  programmi  di  cooperazione  internazionale
svolge le funzioni di autorita' nazionale competente  in  materia  di
tutela amministrativa delle informazioni classificate o a  diffusione
esclusiva e, in tale ambito, puo' delegare l'esercizio  di  attivita'
ad altre pubbliche amministrazioni. 
  2. Presso l'UCSe sono istituiti: 
    a)  l'"Ufficio  Inventario",  che  cura  la   registrazione   dei
provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato
e  dei  documenti  coperti  da  segreto   di   Stato,   aggiornandone
periodicamente la situazione; 
    b) l'"Archivio degli atti riguardanti il segreto  di  Stato"  ove
sono custoditi gli atti concernenti le istruttorie per  l'apposizione
o la conferma dell'opposizione, la revoca e la proroga del segreto di
Stato, le istanze di accesso formulate ai sensi dell'art. 39, comma 7
della legge, nonche' i registri inventari di cui alla lettera a); 
    c) l'"Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS"  conservato  e
consultato in via esclusiva dall'UCSe ed aggiornato dallo stesso UCSe
anche sulla base degli elementi forniti dalle altre autorita' di  cui
all'art. 24. 
  3. Operano altresi' nell'ambito dell'UCSe: 
    a)  il  "Registro  centrale",  che  cura  la  distribuzione  alle
Segreterie principali di sicurezza dei documenti  COSMIC-SEGRETISSIMO
e ATOMAL pervenuti  dalla  NATO  e  dai  Paesi  membri;  aggiorna  la
situazione  nazionale  dei  documenti  COSMIC-SEGRETISSIMO  e  ATOMAL
distribuiti alle  Segreterie  principali  di  sicurezza,  nonche'  di
quelli pervenuti alle  Segreterie  principali  di  sicurezza  e  alle
Segreterie di sicurezza e ai Punti di  controllo  direttamente  dalla
NATO e dai suoi Paesi membri;  aggiorna  la  situazione  relativa  ai
documenti  SEGRETISSIMO  nazionali  in  possesso   delle   Segreterie
principali di sicurezza, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di
controllo; 
    b) l'"Ufficio centrale di  registrazione  UE  SEGRETISSIMO",  che
cura la distribuzione alle Segreterie  principali  di  sicurezza  dei
documenti UE-SEGRETISSIMO  che  ad  esso  pervengono  da  istituzioni
dell'Unione  europea,  la  registrazione  di   quelli   eventualmente
pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di
sicurezza  e  ai  Punti  di  controllo  direttamente  da  istituzioni
dell'Unione  europea,  nonche'   l'aggiornamento   della   situazione
nazionale di tali documenti; 
    c) l'Agenzia nazionale di distribuzione per l'espletamento  delle
attivita' di cui all'art. 3,  comma  1,  lett.  q)  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7. 
  4. L'UCSe e': 
    a)  depositario  e  responsabile  dell'uso  del   sigillo   NATO,
assegnato  all'Italia  dal  Consiglio  del  Nord  Atlantico  per   il
trasporto    dei    documenti    e    materiali    con     classifica
NATO-RISERVATISSIMO  o  superiore  verso  altri  Paesi  dell'Alleanza
atlantica,  nonche'  del  rilascio  dell'apposito   "Certificato   di
corriere" all'amministrazione che dispone il trasporto; 
    b) competente al rilascio della "Autorizzazione per le scorte  di
sicurezza" per il trasporto di  documenti  e  materiali  classificati
prodotti dagli operatori economici nell'interesse della NATO, nonche'
del "Certificato di corriere per il trasporto internazionale  a  mano
di documenti  e  materiali  classificati",  riferito  a  documenti  e
materiali classificati prodotti dagli operatori economici e destinati
all'estero nell'ambito di programmi internazionali; 
    c) ente di certificazione per la sicurezza informatica  ai  sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002.