Art. 7 Ufficio centrale per la segretezza 1. Secondo le direttive impartite dall'Organo nazionale di sicurezza, l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) svolge funzioni di direzione e di coordinamento, di consulenza e di controllo sull'applicazione della normativa in materia di protezione e tutela delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva e del segreto di Stato. A tal fine l'UCSe: a) cura gli adempimenti istruttori relativi all'esercizio delle funzioni dell'Autorita' nazionale per la sicurezza a tutela del segreto di Stato; b) predispone le disposizioni esplicative volte a garantire la sicurezza delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, con riferimento sia ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; c) autorizza, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, ed all'art. 11, commi 6 e 7, l'istituzione di Segreterie principali di sicurezza, Segreterie di sicurezza e Punti di controllo, secondo quanto previsto dagli art. 9, comma 4, e 11, comma 8; d) cura l'attivita' preparatoria e la predisposizione per la stipula di schemi di accordi generali di sicurezza per la protezione e tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva con altri Paesi, con organizzazioni internazionali, con l'Unione europea e con altri organismi istituiti ai sensi del diritto dell'Unione medesima ovvero con soggetti dotati di personalita' giuridica internazionale; e) esprime il parere sui progetti di accordi di cooperazione e sui memorandum d'intesa delle Pubbliche Amministrazioni che contengono clausole concernenti la protezione e tutela delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva; f) definisce le misure di sicurezza cibernetica che devono essere adottate a protezione dei sistemi e delle infrastrutture informatiche che trattano informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; fornisce consulenza ai fini della realizzazione di reti di comunicazione telematica protette ai fini dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013 in materia di sicurezza dello spazio cibernetico; promuove la realizzazione di reti di comunicazione telematica protetta con le organizzazioni di sicurezza pubbliche e private; g) assicura l'attuazione degli adempimenti previsti dalle disposizioni in materia di trattazione e gestione dei documenti informatici classificati firmati digitalmente ed assume in tale settore la funzione di autorita' di certificazione; h) rilascia e revoca le abilitazioni di sicurezza e, anche mediante delega, i NOS; i) rilascia, ai sensi dell'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio, le abilitazioni di sicurezza ai parlamentari europei di nazionalita' italiana; l) rilascia e revoca, anche mediante delega ad organi centrali di sicurezza di pubbliche amministrazioni le omologazioni dei centri COMSEC di cui all'art. 57 e le autorizzazioni personali per l'accesso CIFRA di cui all'art. 55; m) rilascia e revoca anche mediante delega ad organi centrali di sicurezza di pubbliche amministrazioni le autorizzazioni e omologazioni dei CIS di cui all'art. 63; n) rilascia e revoca, anche avvalendosi di idonee strutture pubbliche o private abilitate, le omologazioni per l'impiego dei dispositivi COMSEC e le certificazioni TEMPEST di cui all'art. 59; o) conserva ed aggiorna l'elenco completo di tutti i soggetti muniti di NOS; p) aggiorna e dirama l'elenco delle Segreterie principali di sicurezza; q) sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri le richieste di autorizzazione alla segretazione presentate ai sensi dell'art. 9, comma 10, della legge; r) provvede agli adempimenti istruttori per l'apposizione e la conferma dell'opposizione del segreto di Stato, sottoponendo alle determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Autorita' delegata, la documentazione di interesse; s) effettua, direttamente o delegandone l'esecuzione ad articolazioni dell'Organizzazione nazionale per la sicurezza, gli accertamenti e le ispezioni di sicurezza ordinarie o straordinarie nei confronti dei soggetti pubblici e privati legittimati alla trattazione delle informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, al fine di vigilare sulla corretta applicazione delle norme, delle direttive e delle altre disposizioni adottate in materia; t) predispone ed aggiorna, anche in relazione all'osservanza di accordi internazionali e della normativa dell'Unione europea, le procedure per le ispezioni di sicurezza nei confronti di soggetti pubblici e privati che trattano informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato; u) provvede anche mediante delega all'istruttoria ed al rilascio delle autorizzazioni alle visite presso soggetti pubblici, enti e operatori economici nazionali che trattano informazioni classificate o a diffusione esclusiva; v) richiede, anche mediante delega, alle Autorita' straniere l'autorizzazione per le visite a operatori economici, enti e uffici esteri, che trattano e gestiscono informazioni, atti e documenti classificati o a diffusione esclusiva; z) esprime parere vincolante in ordine alla cessione di informazioni classificate a Paesi esteri ed organismi internazionali anche nei casi di controllo sulle esportazioni di materiali di armamento previsti dalla legge 9 luglio 1990, n. 185; autorizza il trasporto internazionale e, secondo le disposizioni applicative del presente decreto, il trasporto nazionale dei materiali classificati; aa) rilascia le autorizzazioni per la movimentazione, in ambito nazionale ed internazionale, di documentazione e materiale COMSEC, approvato o autorizzato dall'UCSe, per la protezione di informazioni classificate o coperte da segreto di Stato; bb) partecipa presso organizzazioni internazionali e istituzioni ed organismi dell'Unione europea, a comitati, gruppi di lavoro e riunioni per l'elaborazione di normative e di progetti di accordi di sicurezza e di altri atti aventi ad oggetto la protezione e la tutela delle informazioni classificate di mutuo interesse; cc) fornisce supporto all'Organo nazionale di sicurezza quale autorita' responsabile in ambito nazionale della sicurezza delle informazioni classificate della NATO e dell'Unione europea, secondo le disposizioni di tali organizzazioni; dd) valuta le violazioni della sicurezza e le compromissioni di informazioni classificate, delle quali viene a conoscenza in sede di attivita' ispettiva o a seguito di segnalazione da parte delle strutture di sicurezza competenti, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti; ee) tiene ed aggiorna gli elenchi dei materiali e dei dispositivi COMSEC e TEMPEST di cui all'art. 59; ff) definisce i criteri di sicurezza per le attrezzature e dispositivi per la sicurezza fisica ai fini dell'impiego per la protezione delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato; gg) tiene ed aggiorna gli elenchi dei laboratori TEMPEST omologati e dei Centri di Valutazione abilitati di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002; hh) nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale svolge le funzioni di autorita' nazionale competente in materia di tutela amministrativa delle informazioni classificate o a diffusione esclusiva e, in tale ambito, puo' delegare l'esercizio di attivita' ad altre pubbliche amministrazioni. 2. Presso l'UCSe sono istituiti: a) l'"Ufficio Inventario", che cura la registrazione dei provvedimenti di apposizione, conferma e proroga del segreto di Stato e dei documenti coperti da segreto di Stato, aggiornandone periodicamente la situazione; b) l'"Archivio degli atti riguardanti il segreto di Stato" ove sono custoditi gli atti concernenti le istruttorie per l'apposizione o la conferma dell'opposizione, la revoca e la proroga del segreto di Stato, le istanze di accesso formulate ai sensi dell'art. 39, comma 7 della legge, nonche' i registri inventari di cui alla lettera a); c) l'"Elenco nazionale dei soggetti muniti di NOS" conservato e consultato in via esclusiva dall'UCSe ed aggiornato dallo stesso UCSe anche sulla base degli elementi forniti dalle altre autorita' di cui all'art. 24. 3. Operano altresi' nell'ambito dell'UCSe: a) il "Registro centrale", che cura la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL pervenuti dalla NATO e dai Paesi membri; aggiorna la situazione nazionale dei documenti COSMIC-SEGRETISSIMO e ATOMAL distribuiti alle Segreterie principali di sicurezza, nonche' di quelli pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza e alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo direttamente dalla NATO e dai suoi Paesi membri; aggiorna la situazione relativa ai documenti SEGRETISSIMO nazionali in possesso delle Segreterie principali di sicurezza, delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo; b) l'"Ufficio centrale di registrazione UE SEGRETISSIMO", che cura la distribuzione alle Segreterie principali di sicurezza dei documenti UE-SEGRETISSIMO che ad esso pervengono da istituzioni dell'Unione europea, la registrazione di quelli eventualmente pervenuti alle Segreterie principali di sicurezza, alle Segreterie di sicurezza e ai Punti di controllo direttamente da istituzioni dell'Unione europea, nonche' l'aggiornamento della situazione nazionale di tali documenti; c) l'Agenzia nazionale di distribuzione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lett. q) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7. 4. L'UCSe e': a) depositario e responsabile dell'uso del sigillo NATO, assegnato all'Italia dal Consiglio del Nord Atlantico per il trasporto dei documenti e materiali con classifica NATO-RISERVATISSIMO o superiore verso altri Paesi dell'Alleanza atlantica, nonche' del rilascio dell'apposito "Certificato di corriere" all'amministrazione che dispone il trasporto; b) competente al rilascio della "Autorizzazione per le scorte di sicurezza" per il trasporto di documenti e materiali classificati prodotti dagli operatori economici nell'interesse della NATO, nonche' del "Certificato di corriere per il trasporto internazionale a mano di documenti e materiali classificati", riferito a documenti e materiali classificati prodotti dagli operatori economici e destinati all'estero nell'ambito di programmi internazionali; c) ente di certificazione per la sicurezza informatica ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2002.