Art. 7 
 
 
                  Piani di risoluzione individuali 
 
  1. La Banca d'Italia predispone, sentita la Banca Centrale  Europea
se questa e' l'autorita' competente,  un  piano  di  risoluzione  per
ciascuna banca non sottoposta a vigilanza su base consolidata. Se  la
banca ha una o piu' succursali significative in altri  Stati  membri,
sono sentite anche le autorita' di risoluzione di quegli Stati. 
  2. Fatto salvo l'articolo 11, il piano e' preparato  in  base  alle
informazioni fornite ai sensi dell'articolo 9 e prevede le  modalita'
per l'applicazione alla banca delle misure e dei poteri  da  attivare
in caso di risoluzione secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia,
anche con provvedimenti di carattere generale. 
  3. Nell'elaborare il piano, sono  identificati  eventuali  ostacoli
rilevanti per la risoluzione e stabilite modalita' d'intervento  atte
ad affrontarli, in conformita' al Capo II. 
  4. Il piano e' riesaminato,  e  se  necessario  aggiornato,  almeno
annualmente,  nonche'  in  caso  di  significativo  mutamento   della
struttura  societaria  o  organizzativa,  della  attivita'  o   della
situazione patrimoniale o finanziaria della banca.