Art. 7 bis 
 
 
            Incapacita' ad esercitare incarico direttivo 
 
  1. Si applica la sanzione dell'incapacita' a esercitare un incarico
direttivo  per  l'interferenza,  nell'attivita'  di   altro   giudice
tributario,  da  parte  del  Presidente  della  Commissione   o   del
Presidente di sezione, se ripetuta o grave. 
  2. Contestualmente alla irrogazione della sanzione di cui al  comma
1, il Consiglio di presidenza assegna il Presidente della Commissione
nell'incarico di  presidente  di  sezione  nella  stessa  commissione
ovvero in quella di precedente provenienza, anche in sovrannumero.