Art. 7 
 
                Definizione del giudizio di idoneita' 
 
  1. Il giudizio di idoneita', comprensivo della indicazione al  tipo
di donazione, e' espresso dal medico responsabile della selezione  ad
ogni donazione e riportato nella cartella sanitaria del donatore,  di
cui all'Allegato II, parte F. 
  2. Qualora si ravvisi la necessita' di  accettare  il  donatore  in
deroga ai criteri di esclusione disposti  dal  presente  decreto,  il
medico responsabile della selezione esprime il giudizio di  idoneita'
sulla base di appropriate e documentate valutazioni delle  condizioni
di rischio per il donatore stesso e  del  rapporto  rischio-beneficio
per il ricevente. Tali  deroghe  e  le  relative  motivazioni  devono
essere documentate nella cartella sanitaria del donatore. 
  3. Qualora sussistano ulteriori motivi per l'esclusione, temporanea
o permanente, del donatore ai fini della protezione della salute  del
donatore o del ricevente,  la  decisione  relativa  alla  durata  del
periodo di rinvio spetta al medico responsabile della selezione,  che
puo' avvalersi di consulenza specialistica  prima  della  definizione
del giudizio di non idoneita' alla donazione. 
  4. Il servizio trasfusionale e le unita' di raccolta rilasciano  al
donatore i certificati di cui all'art. 8 della legge 21 ottobre 2005,
n. 219.