Art. 7 
 
 
              Obblighi di comunicazione al responsabile 
 
  1.  Il  referente  e'  obbligato  a  comunicare  immediatamente  al
responsabile, anche a mezzo posta elettronica certificata,  tutte  le
vicende modificative dei requisiti dell'organismo iscritto, dei  dati
e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonche' le misure
di sospensione e di decadenza dei gestori dall'attivita'  adottate  a
norma dell'articolo 10, comma 5. 
  2.  L'autorita'   giudiziaria   provvede   alla   segnalazione   al
responsabile di  tutti  i  fatti  e  le  notizie  rilevanti  ai  fini
dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.