Art. 7 Licei musicali e coreutici 1. Con riferimento alla sezione musicale la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 2 e 3. 2. La prima parte della prova, che ha la durata di un giorno, per massimo sei ore, ha ad oggetto una delle seguenti tipologie: a) analisi di una composizione, o di una sua parte significativa, della letteratura musicale classica, moderna o contemporanea con relativa contestualizzazione storica; b) composizione di un brano attraverso un basso dato con modulazione ai toni vicini o armonizzazione di una melodia tonale; c) realizzazione e descrizione di un percorso digitale del suono e dei materiali correlati allo scopo di produrre un brano musicale, o anche la sonorizzazione di un video; d) progettazione di un'applicazione musicale (Plug in) di produzione e trattamento del suono in un ambiente a oggetti contenente la parte di sintesi, di equalizzazione e di spazializzazione. 3. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella prova di strumento. Essa, della durata massima di venti minuti, prevede l'esecuzione e l'interpretazione di brani solistici o di musica d'insieme o tratti da un repertorio concertistico con riduzione pianistica. 4. Con riferimento alla sezione coreutica la prova di cui all'articolo 1 si svolge nelle due parti descritte nei commi 5 e 6. 5. La prima parte della prova ha per oggetto: a) l'esibizione collettiva, della durata massima di due ore, in cui tutti i candidati sono coinvolti su un tema riguardante gli ambiti della sezione classica e contemporanea definiti in allegato; b) la relazione accompagnatoria, della durata massima di quattro ore, redatta da ciascun candidato sulla base dell'analisi stilistica degli elementi tecnici dell'esibizione e svolta con gli opportuni riferimenti alla storia della danza. 6. La seconda parte si svolge il giorno successivo e consiste nella esibizione individuale. Essa, della durata massima di dieci minuti, prevede una variazione del repertorio classico nella sezione classica ovvero un brano del repertorio contemporaneo nella sezione contemporanea. 7. Per entrambe le sezioni, la prima e la seconda parte della prova concorrono alla determinazione del punteggio.