Art. 7 
 
     Modifica all'articolo 13 della legge 13 aprile 1988, n. 117 
 
  1. All'articolo 13 della legge 13 aprile  1988,  n.  117,  dopo  il
comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di  cui  al
comma   2,    comporta    responsabilita'    contabile.    Ai    fini
dell'accertamento di tale responsabilita', entro  il  31  gennaio  di
ogni anno la Corte dei conti acquisisce informazioni  dal  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  dal  Ministro  della  giustizia  sulle
condanne al  risarcimento  dei  danni  per  fatti  costituenti  reato
commessi dal magistrato nell'esercizio delle sue funzioni, emesse nel
corso dell'anno precedente e sull'esercizio della relativa azione  di
regresso». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 febbraio 2015 
 
                             MATTARELLA 
 
                         Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 13 della citata legge
          13 aprile 1988, n.  117,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 13. Responsabilita' civile per fatti  costituenti
          reato. - 1. Chi ha subito un danno  in  conseguenza  di  un
          fatto   costituente   reato   commesso    dal    magistrato
          nell'esercizio   delle   sue   funzioni   ha   diritto   al
          risarcimento nei confronti del magistrato e dello Stato. In
          tal caso l'azione civile per il risarcimento del  danno  ed
          il suo esercizio  anche  nei  confronti  dello  Stato  come
          responsabile civile sono regolati dalle norme ordinarie. 
              2. All'azione di regresso dello Stato che sia tenuto al
          risarcimento  nei  confronti  del  danneggiato  si  procede
          altresi'  secondo  le   norme   ordinarie   relative   alla
          responsabilita' dei pubblici dipendenti. 
              2-bis. Il mancato esercizio dell'azione di regresso, di
          cui al comma 2, comporta responsabilita' contabile. Ai fini
          dell'accertamento di  tale  responsabilita',  entro  il  31
          gennaio  di  ogni  anno  la  Corte  dei  conti   acquisisce
          informazioni dal Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
          dal Ministro della giustizia sulle condanne al risarcimento
          dei  danni  per  fatti  costituenti  reato   commessi   dal
          magistrato nell'esercizio delle sue  funzioni,  emesse  nel
          corso dell'anno precedente e sull'esercizio della  relativa
          azione di regresso.».