Art. 7 
 
 
                Obblighi di comunicazione dei gestori 
                      delle vendite telematiche 
 
  1. Il gestore della vendita telematica e'  obbligato  a  comunicare
immediatamente   al   responsabile,   a   mezzo   posta   elettronica
certificata, tutte le  vicende  modificative  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 4. 
  2.  L'autorita'   giudiziaria   provvede   alla   segnalazione   al
responsabile di  tutti  i  fatti  e  le  notizie  rilevanti  ai  fini
dell'esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento. 
  3. Il gestore  della  vendita  telematica  trasmette  entro  cinque
giorni da ciascun esperimento di vendita  i  dati  relativi  ai  beni
immobili che ne costituiscono oggetto nonche' i  dati  identificativi
dei relativi offerenti. La trasmissione e' effettuata  con  modalita'
telematiche,  nel  rispetto  della  normativa   anche   regolamentare
concernente la sottoscrizione, la trasmissione  e  la  ricezione  dei
documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche del
responsabile  per  i  sistemi  informativi   ed   automatizzati   del
Ministero. I relativi dati sono estratti ed elaborati dal  Ministero,
per  il  tramite  della  direzione  generale  di  statistica,   anche
nell'ambito di rilevazioni su base nazionale. La disposizione di  cui
al presente comma si applica anche agli  esperimenti  di  vendita  di
beni mobili, anche tramite commissionario, di valore pari o superiore
a quello di cui  all'articolo  525,  secondo  comma,  del  codice  di
procedura civile. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si  riporta  il  testo  dell'art.  525  del  codice  di
          procedura civile: 
              "Art. 525. Condizione e tempo dell'intervento. 
              Per  gli  effetti  di  cui   agli   articoli   seguenti
          l'intervento deve avere luogo non oltre  la  prima  udienza
          fissata  per   l'autorizzazione   della   vendita   o   per
          l'assegnazione.  Di  tale  intervento  il  cancelliere  da'
          notizia al creditore pignorante. 
              Qualora il valore dei  beni  pignorati,  determinato  a
          norma dell'art. 518, non superi 20.000  euro,  l'intervento
          di cui al comma precedente deve aver  luogo  non  oltre  la
          data  di  presentazione  del  ricorso,  prevista  dall'art.
          529.".