Art. 7 
 
Obblighi  di  prelievo  alla  fonte  da  parte   degli   intermediari
  qualificati con responsabilita'  primaria  di  sostituto  d'imposta
  statunitense 
 
  1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma  1,  che
agiscono in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita'
primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta  attraverso  la
stipulazione di accordi con le competenti autorita'  statunitensi  ai
sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti
d'America, applicano un prelievo nella misura del  30  per  cento  su
qualsiasi pagamento di fonte statunitense,  di  cui  all'articolo  1,
paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui  all'articolo  1  della
presente  legge,  corrisposto  a   un'istituzione   finanziaria   non
partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera  r),
dello stesso Accordo. 
  2. Le regole tecniche per  l'applicazione  delle  disposizioni  del
comma 1 del presente articolo sono stabilite dal  pertinente  decreto
ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.