Art. 7 Obblighi di prelievo alla fonte da parte degli intermediari qualificati con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense 1. Le istituzioni finanziarie di cui all'articolo 4, comma 1, che agiscono in qualita' di intermediario qualificato con responsabilita' primaria di sostituto d'imposta statunitense, assunta attraverso la stipulazione di accordi con le competenti autorita' statunitensi ai sensi della sezione 1441 dell'Internal Revenue Code degli Stati Uniti d'America, applicano un prelievo nella misura del 30 per cento su qualsiasi pagamento di fonte statunitense, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera ii), dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, corrisposto a un'istituzione finanziaria non partecipante di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 1, lettera r), dello stesso Accordo. 2. Le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del comma 1 del presente articolo sono stabilite dal pertinente decreto ministeriale di cui all'articolo 4, comma 2.