Art. 7. Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA alle giurisdizioni partner 1. All'Italia e' riconosciuto il beneficio di tutte le condizioni piu' favorevoli ai sensi dell'articolo 4 o dell'Allegato 1 del presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane se concesse ad un'altra giurisdizione partner in virtu' della conclusione di un accordo bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli articoli 2 e 3 del presente Accordo, ed e' soggetta agli stessi termini e alle stesse condizioni indicati nei medesimi nonche' negli articoli da 5 a 9 dell'Accordo. 2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni piu' favorevoli e applicano automaticamente tali condizioni piu' favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero specificate nell'Accordo stesso e aventi efficacia a partire dalla data di entrata in vigore dell'Accordo comprendente le condizioni piu' favorevoli.