(Accordo-art. 7)
 
                               Art. 7. 
          Coerenza nell'applicazione della normativa FATCA 
                     alle giurisdizioni partner 
 
  1. All'Italia e' riconosciuto il beneficio di tutte  le  condizioni
piu' favorevoli ai  sensi  dell'articolo  4  o  dell'Allegato  1  del
presente Accordo relativamente all'applicazione della normativa FATCA
alle  istituzioni  finanziarie  italiane  se  concesse  ad   un'altra
giurisdizione partner in  virtu'  della  conclusione  di  un  accordo
bilaterale a norma del quale l'altra giurisdizione partner si impegna
ad assumere i medesimi obblighi dell'Italia di cui agli articoli 2  e
3 del presente Accordo, ed e' soggetta agli  stessi  termini  e  alle
stesse condizioni indicati nei medesimi nonche' negli articoli da 5 a
9 dell'Accordo. 
  2. Gli Stati Uniti notificano all'Italia eventuali condizioni  piu'
favorevoli  e  applicano   automaticamente   tali   condizioni   piu'
favorevoli ai sensi del presente Accordo come se fossero  specificate
nell'Accordo stesso e  aventi  efficacia  a  partire  dalla  data  di
entrata  in  vigore  dell'Accordo  comprendente  le  condizioni  piu'
favorevoli.