Art. 7 
 
                               Licenza 
 
  1. Possono chiedere il rilascio della licenza, le imprese con  sede
in Italia, la cui attivita' principale consista nella prestazione  di
servizi  per  il  trasporto  su  ferrovia,  che  sono  in  grado   di
dimostrare, gia'  prima  di  iniziare  l'attivita',  i  requisiti  in
materia  di  onorabilita',   capacita'   finanziaria   e   competenza
professionale, nonche' di  copertura  della  propria  responsabilita'
civile secondo quanto prescritto all'articolo 8. 
  2. L'istanza per il rilascio della licenza e' soggetta  all'imposta
di bollo in base alla normativa vigente, indica  la  tipologia  o  le
tipologie dei servizi che l'impresa intende espletare ed  e'  firmata
dal rappresentante legale dell'impresa. 
  3. Le imprese richiedenti sono tenute ad uniformarsi alle procedure
operative per il rilascio della  licenza,  pubblicate  dall'autorita'
competente sul sito web del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, ed a produrre, a corredo dell'istanza,  la  documentazione
completa,  indicata  nelle  procedure,  necessaria  ad  attestare  il
possesso dei requisiti di cui all'articolo 8. 
  4. La licenza e' rilasciata dal Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti, Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, Direzione generale per il trasporto
e le infrastrutture ferroviarie, entro novanta giorni dal ricevimento
delle informazioni complete di cui  al  comma  3,  con  provvedimento
comunicato al soggetto richiedente. Il rigetto della  richiesta  deve
essere motivato. 
  5. Del rilascio della licenza e'  fatta  comunicazione  all'Agenzia
ferroviaria europea, secondo le modalita' contenute  nel  regolamento
(UE) 2015/171 del 4 febbraio 2015, di cui all'articolo 17,  paragrafo
5, della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
nonche' all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  ed  al
gestore dell'infrastruttura ferroviaria.  Per  la  licenza  nazionale
passeggeri  si  deroga  alla  comunicazione  all'Agenzia  ferroviaria
europea. 
  6. Avverso  le  decisioni  adottate  dalla  autorita'  preposta  al
rilascio delle licenze e' possibile proporre ricorso giurisdizionale. 
  7. Le imprese richiedenti sono tenute, all'atto della presentazione
della domanda, al  pagamento  di  un  diritto  commisurato  ai  costi
sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e  per
le procedure di rilascio e modifica della licenza.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le  modalita'
del  pagamento  e  l'ammontare  del  diritto  di   cui   al   decreto
ministeriale 28 maggio 2009, sulla base delle disposizioni  contenute
nel  regolamento  (UE)  2015/171  del  4  febbraio   2015,   di   cui
all'articolo  17,  paragrafo  5  della   direttiva   2012/34/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il  regolamento  2015/171  del  4  febbraio  2015,   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 5 febbraio 2015, n. L 29. 
              Per la direttiva 2012/34/UE, si veda  nelle  note  alle
          premesse. 
              Il decreto ministeriale 28 maggio  2009  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 2009, n 142.