Art. 7 
 
Disposizioni concernenti  la  libera  prestazione  di  servizi  degli
  agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139 
 
  1. All'articolo 147 del codice della proprieta' industriale, di cui
al  decreto  legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  e  successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  «3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere
domicilio in uno Stato membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio
economico  europeo   per   ricevervi   tutte   le   comunicazioni   e
notificazioni da farsi  a  norma  del  presente  codice.  Qualora  il
richiedente  si  avvalga  delle  prestazioni  di  un  mandatario,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 201»; 
    b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti: 
  «3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28
gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi  in  cui  le
disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo  di  indicare  o
eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro  mandatari,
se vi siano, devono anche indicare  il  proprio  indirizzo  di  posta
elettronica certificata o  analogo  indirizzo  di  posta  elettronica
basato su tecnologie che certifichino la data e  l'ora  dell'invio  e
della ricezione delle  comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto
delle stesse, garantendo  l'interoperabilita'  con  analoghi  sistemi
internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni  a  cui   l'Ufficio
italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma del presente codice sono
a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata
omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica  certificata
o di analoga modalita' di comunicazione. 
  3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione  del  domicilio  ai
sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonche' in tutti  gli  altri  casi  di
irreperibilita', le comunicazioni e le  notificazioni  sono  eseguite
mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del  contenuto  di
esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi». 
  2. All'articolo 148 del codice di cui  al  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera
e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse. 
 
          Note all'art. 7: 
              Il testo dell'articolo 147 del decreto  legislativo  10
          febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprieta'  industriale,
          a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre  2002,  n.
          273), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 marzo 2005,  n.
          52, S.O.,  come  modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 147 (Deposito delle domande e delle  istanze).  -
          1. Tutte le domande, le istanze, gli atti, i documenti e  i
          ricorsi  notificati  menzionati  nel  presente  codice,  ad
          eccezione di quanto  previsto  da  convenzioni  ed  accordi
          internazionali, sono depositati, presso l'Ufficio  italiano
          brevetti e marchi, presso le Camere di commercio, industria
          e  artigianato  e  presso  gli  uffici  o   enti   pubblici
          determinati  con  decreto  del  Ministro   dello   sviluppo
          economico. Con decreto dello stesso Ministro, con  rispetto
          delle previsioni contenute nel decreto legislativo 7  marzo
          2005, n. 82, sono determinate  le  modalita'  di  deposito,
          quivi comprese quelle da attuare mediante ricorso ad  altri
          mezzi  di  comunicazione.  Gli  uffici  o  enti  anzidetti,
          all'atto   del   ricevimento   rilasciano    l'attestazione
          dell'avvenuto deposito ed entro i successivi  dieci  giorni
          trasmettono all'Ufficio italiano brevetti e  marchi,  nelle
          forme indicate  nel  decreto,  gli  atti  depositati  e  la
          relativa attestazione. 
              2. Gli uffici o enti abilitati a  ricevere  i  depositi
          sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare
          l'osservanza del segreto d'ufficio. 
              3. Non possono, ne' direttamente,  ne'  per  interposta
          persona, chiedere brevetti  per  invenzioni  industriali  o
          divenire  cessionari  gli  impiegati  addetti   all'Ufficio
          italiano brevetti e marchi, se non dopo due anni da  quando
          abbiano cessato di appartenere al loro ufficio. 
              3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare
          o  eleggere  domicilio  in  uno  Stato  membro  dell'Unione
          europea o dello  Spazio  economico  europeo  per  ricevervi
          tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del
          presente codice. Qualora il richiedente  si  avvalga  delle
          prestazioni di un mandatario, si applicano le  disposizioni
          dell'articolo 201. 
              3-ter.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  16  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2,  e
          successive modificazioni, nei casi in cui  le  disposizioni
          del presente  codice  prevedono  l'obbligo  di  indicare  o
          eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o  i  loro
          mandatari, se vi siano, devono anche  indicare  il  proprio
          indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   analogo
          indirizzo di posta elettronica  basato  su  tecnologie  che
          certifichino la data e l'ora dell'invio e  della  ricezione
          delle comunicazioni  e  l'integrita'  del  contenuto  delle
          stesse, garantendo l'interoperabilita' con analoghi sistemi
          internazionali.  Gli  oneri  delle  comunicazioni   a   cui
          l'Ufficio italiano brevetti e marchi e' tenuto a norma  del
          presente codice sono a carico  dell'interessato,  anche  se
          persona fisica,  qualora  sia  stata  omessa  l'indicazione
          dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o   di
          analoga modalita' di comunicazione. 
              3-quater. Ove manchi  l'indicazione  o  l'elezione  del
          domicilio ai sensi dei commi  3-bis  e  3-ter,  nonche'  in
          tutti gli altri casi di irreperibilita', le comunicazioni e
          le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia
          dell'atto o di  avviso  del  contenuto  di  esso  nell'albo
          dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.". 
              Il  testo  dell'articolo   148   del   citato   decreto
          legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato  dalla
          presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 148 (Ricevibilita' ed integrazione delle  domande
          e data di deposito).  -  1.  Le  domande  di  brevetto,  di
          registrazione e di rinnovazione di  cui  all'articolo  147,
          comma 1, non sono  ricevibili  se  il  richiedente  non  e'
          identificabile o non  e'  raggiungibile  e,  nel  caso  dei
          marchi di primo  deposito,  anche  quando  la  domanda  non
          contiene  la  riproduzione  del  marchio  o  l'elenco   dei
          prodotti  ovvero  dei  servizi.  L'irricevibilita',   salvo
          quanto stabilito nel comma 3,  e'  dichiarata  dall'Ufficio
          italiano brevetti e marchi. 
              2. L'Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  invita  il
          richiedente a fare le necessarie integrazioni, soggette  ad
          un diritto di mora in caso di pagamento tardivo,  entro  il
          termine di due  mesi  dalla  data  della  comunicazione  se
          constata che: 
              a) alla domanda di invenzioni industriali e modelli  di
          utilita' non e' allegato  un  documento  che  possa  essere
          assimilato ad una descrizione  ovvero  manchi  parte  della
          descrizione o un  disegno  in  essa  richiamato  ovvero  la
          domanda contiene, in  sostituzione  della  descrizione,  il
          riferimento ad  una  domanda  anteriore  di  cui  non  sono
          forniti il numero, la data di deposito, lo stato in cui  e'
          avvenuto  il  deposito  ed  i   dati   identificativi   del
          richiedente; 
              b) alla domanda di varieta' vegetale  non  e'  allegato
          almeno  un  esemplare  della  descrizione  con  almeno   un
          esemplare delle fotografie in essa richiamate; 
              c) alla domanda di modelli e disegni non e' allegata la
          riproduzione grafica o fotografica; 
              d) alla  domanda  di  topografie  non  e'  allegato  un
          documento che ne consenta l'identificazione; 
              e) non  sono  consegnati  i  documenti  comprovanti  il
          pagamento dei diritti prescritti entro il  termine  di  cui
          all'articolo 226; 
              e-bis)  non  e'  indicato  un   domicilio   ovvero   un
          mandatario abilitato. 
              3. Se il richiedente ottempera all'invito  dell'ufficio
          entro  il  termine  di  cui   al   comma   2   o   provvede
          spontaneamente  alla   relativa   integrazione,   l'Ufficio
          riconosce quale data del deposito, da valere  a  tutti  gli
          effetti, quella di ricevimento della integrazione richiesta
          e ne da' comunicazione al richiedente.  Se  il  richiedente
          non ottempera all'invito dell'ufficio entro il  termine  di
          cui al comma 2, salvo il caso in cui, entro  tale  termine,
          abbia fatto espressa rinuncia alla parte della  descrizione
          o disegno mancanti di cui al comma 2, lettera a), l'Ufficio
          dichiara l'irricevibilita' della domanda ai sensi del comma
          1. 
              4. Se tuttavia l'integrazione concerne  solo  la  prova
          dell'avvenuto pagamento dei diritti nel termine  prescritto
          ovvero l'indicazione del domicilio o del mandatario e  tale
          prova o indicazione e' consegnata entro il termine  di  cui
          al comma 2, l'Ufficio  riconosce  quale  data  di  deposito
          quella del ricevimento della domanda. 
              5. Tutte le domande, le istanze ed  i  ricorsi  di  cui
          all'articolo 147, con  gli  atti  allegati,  devono  essere
          redatti in lingua italiana. Degli atti  in  lingua  diversa
          dall'italiana, deve essere fornita la traduzione in  lingua
          italiana. La traduzione puo' essere dichiarata conforme  al
          testo  originale  dal  richiedente  o  da   un   mandatario
          abilitato.  Se  la  descrizione  e'  presentata  in  lingua
          diversa  da  quella  italiana,  la  traduzione  in   lingua
          italiana deve essere depositata entro  il  termine  fissato
          dall'Ufficio. 
              5-bis. L'Ufficio, su istanza, rilascia  copia  o  copia
          autentica dei documenti o dei riferimenti prodotti all'atto
          del  deposito.  La  traduzione  italiana,  ove   presentata
          successivamente, viene allegata su richiesta.".