Art. 7 Tracciabilita' 1. Al fine di consentire la tracciabilita' degli articoli pirotecnici, i fabbricanti vi appongono un'etichetta con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformita' ai sensi dell'articolo 17, comma 3. La numerazione e' realizzata in base a un sistema uniforme definito dalla Commissione dell'Unione europea. 2. I fabbricanti e gli importatori conservano i numeri di registrazione degli articoli pirotecnici che mettono a disposizione sul mercato e, su richiesta motivata, rendono tali informazioni disponibili agli organi di polizia e alle autorita' di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.