Art. 7 Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8, 12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE) 1. La svalutazione e l'ammortamento di elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione del valore di tali elementi. 2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.