Art. 7 
 
Rettifiche di valore e fondi per rischi e oneri (articoli 2, punto 8,
  12, paragrafo 12, comma 1, 2 e 3 della direttiva 2013/34/UE) 
 
  1. La svalutazione e l'ammortamento di  elementi  dell'attivo  sono
effettuati con una  rettifica  in  diminuzione  del  valore  di  tali
elementi. 
  2. I fondi per rischi ed oneri sono destinati  soltanto  a  coprire
perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile
o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono
indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.  I  suddetti
fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo
e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi
a fronte dei quali sono stati costituiti.