Art. 7 Spese ammissibili 1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente regolamento le spese necessarie alle finalita' del programma di investimento sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda ovvero dalla data di costituzione della societa' nel caso in cui la domanda sia presentata da persone fisiche ai sensi dell'articolo 5, comma 3. 2. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di beni materiali e immateriali e servizi rientranti nelle seguenti categorie: a) suolo aziendale; b) fabbricati, opere edili / murarie, comprese le ristrutturazioni; c) macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica; d) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; e) brevetti, licenze e marchi; f) formazione specialistica dei soci e dei dipendenti del soggetto beneficiario, funzionali alla realizzazione del progetto; g) consulenze specialistiche.