Art. 7 
 
                     Condizioni di trattenimento 
 
  1. Il richiedente e' trattenuto nei centri di  cui  all'articolo  6
con modalita' che assicurano la  necessaria  assistenza  e  il  pieno
rispetto della sua dignita', secondo  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 14 del testo unico e 21 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  e  successive  modificazioni.  E'
assicurata in ogni caso alle richiedenti una  sistemazione  separata,
nonche' il rispetto delle differenze di  genere.  Ove  possibile,  e'
preservata  l'unita'  del  nucleo   familiare.   E'   assicurata   la
fruibilita' di spazi all'aria aperta. 
  2. E' consentito l'accesso ai centri di cui all'articolo 6, nonche'
la  liberta'  di  colloquio  con  i  richiedenti  ai   rappresentanti
dell'UNHCR o alle organizzazioni che operano per conto dell'UNHCR  in
base ad accordi con la medesima organizzazione,  ai  familiari,  agli
avvocati dei richiedenti, ai rappresentanti degli enti di tutela  dei
titolari di protezione internazionale con esperienza consolidata  nel
settore, ai ministri di culto, nonche' agli altri  soggetti  indicati
nelle  direttive  del  Ministro  dell'interno   adottate   ai   sensi
dell'articolo  21,  comma  8,  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, con le modalita'  specificate  con
le medesime direttive. 
  3. Per motivi di sicurezza, ordine pubblico, o comunque per ragioni
connesse alla corretta gestione  amministrativa  dei  centri  di  cui
all'articolo 6, l'accesso ai centri puo' essere limitato, purche' non
impedito completamente, secondo le direttive di cui al comma 2. 
  4. Il richiedente e' informato  delle  regole  vigenti  nel  centro
nonche' dei suoi diritti  ed  obblighi  nella  prima  lingua  da  lui
indicata o in una lingua che ragionevolmente si suppone che comprenda
ai sensi dell'articolo  10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  28
gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni. 
  5. Non possono essere trattenuti nei centri di cui all'articolo 6 i
richiedenti le cui condizioni di salute  sono  incompatibili  con  il
trattenimento. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari  garantiti  nei
centri e' assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di
condizioni di vulnerabilita'  che  richiedono  misure  di  assistenza
particolari. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per l'articolo 14 del decreto legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, si veda nella nota all'articolo 6 
              - Si riporta il testo dell'articolo 21 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: 
              "Art.  21  (Modalita'  del  trattenimento).  -  1.   Le
          modalita' del trattenimento devono garantire, nel  rispetto
          del regolare svolgimento della vita in comune, la  liberta'
          di  colloquio  all'interno  del  centro  e  con  visitatori
          provenienti dall'esterno, in particolare con  il  difensore
          che assiste lo straniero, e con i  ministri  di  culto,  la
          liberta' di corrispondenza, anche telefonica, ed i  diritti
          fondamentali  della  persona,  fermo  restando   l'assoluto
          divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro. 
              2. Nell'ambito del centro  sono  assicurati,  oltre  ai
          servizi occorrenti per il mantenimento e l'assistenza degli
          stranieri  trattenuti  o  ospitati,  i   servizi   sanitari
          essenziali, gli interventi di socializzazione e la liberta'
          del culto, nei limiti previsti dalla Costituzione. 
              3.  Allo   scopo   di   assicurare   la   liberta'   di
          corrispondenza, anche telefonica, con decreto del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del  tesoro,  del
          bilancio e della programmazione economica, sono definite le
          modalita'   per   l'utilizzo   dei   servizi    telefonici,
          telegrafici e postali, nonche' i  limiti  di  contribuzione
          alle spese da parte del centro. 
              4.  Il  trattenimento  dello  straniero  puo'  avvenire
          unicamente presso i centri di identificazione ed espulsione
          individuati al sensi dell'articolo 14, comma  1  del  testo
          unico, o presso i luoghi  di  cura  in  cui  lo  stesso  e'
          ricoverato per urgenti necessita' di soccorso sanitario. 
              5. Nel caso in cui lo straniero debba essere ricoverato
          in luogo di cura, debba  recarsi  nell'ufficio  giudiziario
          per essere sentito dal giudice che procede,  ovvero  presso
          la competente rappresentanza diplomatica  o  consolare  per
          espletare le procedure occorrenti al rilascio dei documenti
          occorrenti  per  il   rimpatrio,   il   questore   provvede
          all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica. 
              6. Nel  caso  di  imminente  pericolo  di  vita  di  un
          familiare o di un convivente residente  in  Italia,  o  per
          altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice che
          procede, sentito il questore, puo' autorizzare lo straniero
          ad  allontanarsi  dal  centro  per  il  tempo  strettamente
          necessario,  informando  il   questore   che   ne   dispone
          l'accompagnamento. 
              7. Oltre al personale addetto alla gestione dei  centri
          e  agli  appartenenti  alla  forza  pubblica,  al   giudice
          competente e all'autorita' di pubblica sicurezza, ai centri
          possono accedere i  familiari  conviventi  e  il  difensore
          delle persone trattenute o ospitate, i ministri  di  culto,
          il personale della rappresentanza diplomatica o  consolare,
          e gli appartenenti ad enti, associazioni del volontariato e
          cooperative di solidarieta' sociale,  ammessi  a  svolgervi
          attivita' di assistenza a norma dell'  articolo  22  ovvero
          sulla  base  di   appositi   progetti   di   collaborazione
          concordati con  il  prefetto  della  provincia  in  cui  e'
          istituito il centro. 
              8.  Le  disposizioni   occorrenti   per   la   regolare
          convivenza  all'interno  del  centro,  comprese  le  misure
          strettamente  indispensabili  per  garantire  l'incolumita'
          delle persone, nonche' quelle occorrenti  per  disciplinare
          le modalita' di erogazione dei servizi predisposti  per  le
          esigenze fondamentali di cura, assistenza, promozione umana
          e sociale e le modalita' di svolgimento delle visite,  sono
          adottate dal prefetto, sentito il questore,  in  attuazione
          delle disposizioni recate nel decreto di  costituzione  del
          centro   e   delle   direttive   impartite   dal   Ministro
          dell'interno per assicurare la rispondenza delle  modalita'
          di trattenimento alle finalita'  di  cui  all'articolo  14,
          comma 2, del testo unico. 
              9. Il questore adotta ogni  altro  provvedimento  e  le
          misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico  nel
          centro, comprese quelle per l'identificazione delle persone
          e di sicurezza all'ingresso del centro, nonche' quelle  per
          impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute
          e per ripristinare la misura  nel  caso  che  questa  venga
          violata. Il questore, anche  a  mezzo  degli  ufficiali  di
          pubblica sicurezza, richiede la  necessaria  collaborazione
          da parte del gestore e del personale del  centro  che  sono
          tenuti a fornirla.". 
              - Per l'articolo 10 del decreto legislativo 28  gennaio
          2008, n. 25 si veda nella nota all'articolo 3.