Art. 7 
 
 
 Modalita' di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni 
 
  1.  Il  pagamento  delle  integrazioni  salariali   e'   effettuato
dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di  ogni  periodo
di paga. 
  2. L'importo delle integrazioni e' rimborsato dall'INPS all'impresa
o conguagliato da questa secondo  le  norme  per  il  conguaglio  fra
contributi dovuti e prestazioni corrisposte. 
  3. Per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto o,  se  richiesti  antecedentemente,  non
ancora conclusi entro tale data, il  conguaglio  o  la  richiesta  di
rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori  devono  essere
effettuati, a pena di  decadenza,  entro  sei  mesi  dalla  fine  del
periodo di paga in corso alla scadenza del termine  di  durata  della
concessione  o  dalla  data  del  provvedimento  di  concessione   se
successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in
vigore del presente decreto, i sei  mesi  di  cui  al  primo  periodo
decorrono da tale data. 
  4.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali  ordinarie,  la  sede
dell'INPS territorialmente competente puo' autorizzare  il  pagamento
diretto, con  il  connesso  assegno  per  il  nucleo  familiare,  ove
spettante, in presenza di serie e documentate difficolta' finanziarie
dell'impresa, su espressa richiesta di questa. 
  5.  Nel  caso  delle  integrazioni  salariali   straordinarie,   il
Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  puo'  autorizzare,
contestualmente  al  trattamento  di   integrazione   salariale,   il
pagamento diretto da parte dell'INPS, con il connesso assegno per  il
nucleo familiare, ove spettante, in presenza di serie  e  documentate
difficolta'  finanziarie  dell'impresa,  fatta  salva  la  successiva
revoca nel caso in cui il servizio competente  accerti  l'assenza  di
difficolta' di ordine finanziario della stessa.