Art. 7 
 
 
      Coordinamento e accentramento delle funzioni di vigilanza 
 
  1. Dalla data indicata dai decreti di cui all'articolo 5, comma  1,
il personale ispettivo gia'  appartenente  all'INPS  e  all'INAIL  e'
inserito in un ruolo ad esaurimento  dei  predetti  Istituti  con  il
mantenimento del trattamento economico  e  normativo  in  vigore.  Le
risorse derivanti dalle economie per le cessazioni  dal  servizio  di
cui  al  presente  comma  non  sono  utilizzabili   ai   fini   della
determinazione  del  budget  di  assunzioni  da  parte  dell'INPS   e
dell'INAIL  previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in   materia   di
assunzioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma  3.
In relazione alle cessazioni del personale di cui al presente  comma,
che si verificheranno dalla data di entrata in vigore dei decreti  di
cui all'articolo 5, comma 1, sono contestualmente ridotti i  relativi
fondi per il trattamento accessorio. 
  2. Al fine di razionalizzare e semplificare l'attivita'  ispettiva,
con i decreti di cui all'articolo 5 comma 1 sono individuate forme di
coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di INPS e INAIL
che comprendono, in ogni caso, il potere dell'Ispettorato di  dettare
le linee di condotta e le direttive di carattere  operativo,  nonche'
di  definire  tutta  la  programmazione  ispettiva  e  le  specifiche
modalita' di accertamento. Ai fini di cui al presente comma si  tiene
conto delle esigenze del  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, dell'INPS e dell'INAIL di  effettuare  accertamenti  tecnici
funzionali  allo  svolgimento  delle  attivita'  istituzionali  delle
predette amministrazioni. 
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
il personale ispettivo dell'INPS e dell'INAIL puo' chiedere di essere
inquadrato nei corrispondenti profili amministrativi  dei  rispettivi
Istituti nei limiti  delle  disponibilita'  previste  dalle  relative
dotazioni organiche. 
  4. Nella Regione Sicilia e nelle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  l'Ispettorato  provvede  alla   stipulazione   di   appositi
protocolli  d'intesa  al  fine  di  garantire,  in  detti  territori,
l'uniforme svolgimento dell'attivita'  di  vigilanza  ed  evitare  la
sovrapposizione  di  interventi   ispettivi,   nel   rispetto   delle
competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di  vigilanza
sul  lavoro  e  legislazione  sociale.   Detti   protocolli   possono
prevedere, altresi', iniziative formative comuni  e  la  condivisione
delle migliori pratiche in materia di svolgimento  dell'attivita'  di
vigilanza al fine di promuoverne l'uniformita' a livello nazionale.