Art. 7 
 
Modifica dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo  2000,
n. 74, in materia di omesso versamento di ritenute certificate 
 
  1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10  marzo  2000,  n.
74, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute o"; 
    b) nel comma 1, dopo  la  parola:  "ritenute"  sono  inserite  le
seguenti: "dovute sulla base  della  stessa  dichiarazione  o"  e  la
parola:    "cinquantamila"    e'    sostituita    dalla     seguente:
"centocinquantamila". 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo vigente dell'art. 10-bis del citato  decreto
          legislativo 10 marzo  2000,  n.  74,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              "Art. 10-bis (Omesso versamento di  ritenute  dovute  o
          certificate). - 1. E' punito con la reclusione da sei  mesi
          a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per
          la presentazione della dichiarazione annuale  di  sostituto
          di  imposta  ritenute  dovute  sulla  base   della   stessa
          dichiarazione o risultanti dalla certificazione  rilasciata
          ai   sostituiti,   per    un    ammontare    superiore    a
          centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.".