Art. 7 
 
 
                  Rateazione imposta di successione 
 
  1. L'articolo 38 del decreto legislativo 31 ottobre 1990,  n.  346,
e' sostituito dal seguente: 
  "Art. 38 (Dilazione del  pagamento).  -  1.  Il  contribuente  puo'
eseguire il pagamento nella misura non inferiore al venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi  dell'articolo  33,  nel  termine  di
sessanta giorni da quello in cui  e'  stato  notificato  l'avviso  di
liquidazione, e per il rimanente importo in un numero  di  otto  rate
trimestrali, ovvero, per importi superiori a ventimila  euro,  in  un
numero massimo di  dodici  rate  trimestrali.  La  dilazione  non  e'
ammessa per importi inferiori a mille euro. 
  2. Sugli importi dilazionati sono dovuti gli  interessi,  calcolati
dal  primo  giorno  successivo  al  pagamento  del  venti  per  cento
dell'imposta liquidata ai sensi dell'articolo 33. Le rate trimestrali
nelle quali il pagamento e' dilazionato scadono  l'ultimo  giorno  di
ciascun trimestre. 
  3. Il mancato  pagamento  della  somma  pari  al  venti  per  cento
dell'imposta liquidata, entro il termine di cui al comma 1, ovvero di
una delle rate entro il termine di pagamento della  rata  successiva,
comporta la decadenza dalla rateazione e  l'importo  dovuto,  dedotto
quanto  versato,  e'  iscritto  a  ruolo  con  relative  sanzioni   e
interessi. 
  4. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a: 
    a) insufficiente versamento della  rata,  per  una  frazione  non
superiore al tre per cento e, in ogni caso, a euro diecimila; 
    b) tardivo versamento della somma pari al venti  per  cento,  non
superiore a sette giorni. 
  5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche con  riguardo
al versamento in unica soluzione. 
  6. Si applicano i commi 5 e 6 dell'articolo 15-ter del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.".