Art. 7 Consenso dell'assistito 1. Il FSE puo' essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito. 2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE puo' avvenire solo dopo che l'assistito ha preso visione dell'informativa di cui all'articolo 6 e ha espresso il consenso di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e). 3. Nel caso di minore o di persona sottoposta a tutela, il consenso deve essere espresso dal rappresentante legale, mediante l'esibizione di un proprio documento di identita'. 4. Al raggiungimento della maggiore eta', il consenso deve essere confermato da un'espressa manifestazione di volonta' del neo-maggiorenne, dopo aver preso visione dell'informativa. Tale consenso puo' essere espresso anche al primo contatto, relativo ad un evento di cura, tra il titolare e l'assistito divenuto maggiorenne. 5. Il consenso di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 puo' essere espresso anche per via telematica, previo accesso al FSE secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 23. 6. L'assistito puo' in ogni momento revocare, anche per via telematica, il consenso di cui al comma 1. 7. La revoca del consenso di cui al comma 1 determina l'interruzione dell'alimentazione del FSE, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. Il FSE viene comunque alimentato da eventuali correzioni dei dati e dei documenti che lo hanno composto fino alla revoca del consenso, da parte degli organismi sanitari che hanno generato tali dati e documenti e che mantengono la titolarita' su di essi. In caso di nuova e successiva prestazione del consenso di cui al comma 1, vengono resi nuovamente visibili nel FSE i dati e i documenti che lo hanno alimentato fino alla precedente operazione di revoca del consenso, ivi comprese le correzioni anche successive alla predetta revoca. 8. La revoca del consenso di cui al comma 2 determina la disabilitazione della consultazione dei dati e dei documenti presenti nel FSE da parte dei professionisti sanitari e socio-sanitari precedentemente autorizzati, senza conseguenze in ordine all'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario e dei servizi socio-sanitari regionali. L'assistito puo', successivamente, esprimere un nuovo consenso alla consultazione dei dati e dei documenti di cui al comma 2. 9. Il consenso di cui al comma 2 vale anche quale consenso per l'accesso al FSE da parte di professionisti ed operatori sanitari nei casi di emergenza sanitaria o igiene pubblica, rischio grave, imminente e irreparabile per la salute e l'incolumita' fisica dell'interessato, secondo le modalita' specificate nell'articolo 14.
Note all'art. 7: - Per il riferimento al comma 2, lettera a), dell'articolo 12 del citato decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, vedasi nelle note all'articolo 1.