Art. 7 
 
Violazione degli obblighi derivanti dall' articolo 8 del  regolamento
  in materia di buone pratiche di fabbricazione 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle
disposizioni di cui all'articolo 8 del regolamento, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.