Art. 7 Addestramento per il personale che presta servizio sulle unita' adibite al trasporto passeggeri in ambito locale 1. Il personale di cui all'art. 1, destinato a prestare servizio su navi da passeggeri di «Classe C» e «D» e su quelle adibite a navigazione fino a litoranea, deve effettuare l'addestramento secondo il programma riportato in allegato I. 2. Fermo restando le modalita' di effettuazione degli esami, come stabilite nel precedente art. 4, ai candidati risultati idonei e' rilasciato l'attestato come da modello in allegato E riportante la limitazione «valido solo su navi passeggeri classe C e D ovvero su navi passeggeri adibite alla navigazione fino a litoranea». 3. L'attestato ha validita' quinquennale e si rinnova per ulteriori 5 anni ai marittimi che abbiano effettuato 1 anno di navigazione su navi passeggeri ed abbiano partecipato ad almeno n. 3 cicli di esercitazioni di emergenza di bordo (uomo a mare, incendio e abbandono nave) certificati dalla Compagnia di navigazione.