Art. 7 Disposizioni finali 1. Le entrate derivanti dalle tariffe per le attivita' di cui agli articoli 2, 3, 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, all'art. 3 comma 2, all'art. 4, comma 2, del presente decreto per essere successivamente riassegnate, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 giugno 2010, n. 96, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di coprire le spese derivanti dall'attuazione del decreto legislativo n. 30 del 2013. 2. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti Uffici centrali di bilancio per la relativa registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore dalla data di pubblicazione. Roma, 25 luglio 2016 Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Galletti Il Ministro dello sviluppo economico Calenda Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2016 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2825