Art. 7 
 
                    Revoca del credito d'imposta 
 
  1. Qualora, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, sia  accertata  l'indebita  fruizione
totale o parziale del  contributo  per  il  verificarsi  del  mancato
rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente  decreto,  viene
disposta la revoca del  credito  d'imposta  concesso  e  si  procede,
contestualmente, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge  25
marzo 2010, n. 40, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio 2010, n. 73,  fatte  salve  le  eventuali  responsabilita'  di
ordine civile, penale ed amministrativo.