Art. 7 
 
           Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 
 
  1. In considerazione della necessita' di dare  urgente  avvio  agli
interventi edilizi di  cui  all'art.  1,  in  modo  da  consentire  a
numerose famiglie di rientrare nelle proprie  abitazioni  danneggiate
dal sisma,  la  presente  ordinanza  e'  dichiarata  provvisoriamente
efficace. La stessa entra in vigore dal giorno  successivo  alla  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del  Consiglio
dei ministri, e' trasmessa alla Corte  dei  conti  per  il  controllo
preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai
fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle  Regioni  di
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico  del
24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009,  n.
69 e s.m.i.. 
    Roma, 17 novembre 2016 
 
                                               Il Commissario: Errani 

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri, foglio n. 3024