Art. 7 Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia 1. In considerazione della necessita' di dare urgente avvio agli interventi edilizi di cui all'art. 1, in modo da consentire a numerose famiglie di rientrare nelle proprie abitazioni danneggiate dal sisma, la presente ordinanza e' dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. La presente ordinanza e' comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, e' trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 39 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.. Roma, 17 novembre 2016 Il Commissario: Errani Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2016 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, foglio n. 3024