(( Art. 7 bis 
 
Introduzione di indici sintetici di affidabilita' per  la  promozione
  dell'osservanza degli  obblighi  fiscali,  per  la  semplificazione
  degli  adempimenti  e  per  la   contestuale   soppressione   della
  disciplina degli studi di settore 
 
  1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre  2017,
con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle   finanze   sono
individuati  indici  sintetici  di  affidabilita'  fiscale  cui  sono
collegati livelli di premialita' per i contribuenti piu'  affidabili,
anche consistenti nell'esclusione o nella riduzione dei  termini  per
gli accertamenti, al fine di promuovere l'adempimento degli  obblighi
tributari   e   il    rafforzamento    della    collaborazione    tra
l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti. 
  2. Contestualmente all'adozione degli indici  di  cui  al  comma  1
cessano di avere effetto, al fine dell'accertamento dei  tributi,  le
disposizioni relative agli studi di  settore  previsti  dall'articolo
62-bis del decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,  e  ai  parametri
previsti dall'articolo 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre
1995, n. 549. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  62-bis  del
          citato decreto-legge n. 331 del 1993: 
              «Art. 62-bis. (Studi di settore). - 1. Gli  uffici  del
          Dipartimento delle entrate  del  Ministero  delle  finanze,
          sentite  le  associazioni  professionali  e  di  categoria,
          elaborano, entro il 31 dicembre 1995, in relazione ai  vari
          settori economici, appositi studi di  settore  al  fine  di
          rendere piu' efficace l'azione accertatrice e di consentire
          una  piu'  articolata   determinazione   dei   coefficienti
          presuntivi di cui all'art. 11  del  decreto-legge  2  marzo
          1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
          aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni. A tal  fine
          gli stessi uffici identificano  campioni  significativi  di
          contribuenti appartenenti ai medesimi settori da sottoporre
          a   controllo   allo   scopo   di   individuare    elementi
          caratterizzanti  l'attivita'  esercitata.  Gli   studi   di
          settore sono  approvati  con  decreti  del  Ministro  delle
          finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31
          dicembre 1995 (164), possono essere soggetti a revisione ed
          hanno validita' ai fini dell'accertamento a  decorrere  dal
          periodo di imposta 1995.». 
              - Si riporta il testo vigente dei commi da  181  a  189
          dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
          razionalizzazione della finanza pubblica): 
              «181. Fino alla approvazione degli  studi  di  settore,
          gli accertamenti  di  cui  all'articolo  39,  primo  comma,
          lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica  29
          settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, possono
          essere effettuati, senza pregiudizio della ulteriore azione
          accertatrice con riferimento alle  medesime  o  alle  altre
          categorie reddituali, nonche' con riferimento ad  ulteriori
          operazioni  rilevanti  ai  fini  dell'imposta  sul   valore
          aggiunto, utilizzando i parametri di cui al comma  184  del
          presente articolo ai fini della  determinazione  presuntiva
          dei  ricavi,  dei  compensi  e  del  volume  d'affari.   Le
          disposizioni di cui ai commi da  179  a  189  del  presente
          articolo si applicano nei confronti: 
                a)  dei   soggetti   diversi   da   quelli   indicati
          nell'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22
          dicembre 1986, n. 917, che si avvalgono della disciplina di
          cui all'articolo  79  del  medesimo  testo  unico  e  degli
          esercenti arti e professioni che  abbiano  conseguito,  nel
          periodo di imposta precedente, compensi  per  un  ammontare
          non superiore a 360 milioni  di  lire  e  che  non  abbiano
          optato per il regime ordinario di contabilita'; 
                b) degli  esercenti  attivita'  d'impresa  o  arti  e
          professioni in contabilita' ordinaria quando dal verbale di
          ispezione redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del
          Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          risulti l'inattendibilita'  della  contabilita'  ordinaria.
          Con regolamento da emanare con decreto del Presidente della
          Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della  legge
          23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge;  sono  stabiliti  i
          criteri in base  ai  quali  la  contabilita'  ordinaria  e'
          considerata   inattendibile   in    presenza    di    gravi
          contraddizioni o irregolarita' delle scritture obbligatorie
          ovvero tra esse  e  i  dati  e  gli  elementi  direttamente
          rilevati. 
              182. Le disposizioni di cui ai commi da 179 a  189  del
          presente  articolo  non  si  applicano  nei  confronti  dei
          contribuenti che hanno  dichiarato  ricavi  o  compensi  di
          ammontare superiore a 10 miliardi di lire. 
              183.  Ai  fini  dell'imposta   sul   valore   aggiunto,
          all'ammontare dei maggiori ricavi o  compensi,  determinato
          sulla base dei  predetti  parametri,  si  applica,  tenendo
          conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta
          ovvero  soggette  a  regimi  speciali,   l'aliquota   media
          risultante  dal  rapporto  tra  l'imposta   relativa   alle
          operazioni imponibili, diminuita di  quella  relativa  alle
          cessioni di  beni  ammortizzabili,  e  il  volume  d'affari
          dichiarato. 
              184.  Il  Ministero  delle  finanze-Dipartimento  delle
          entrate, elabora parametri in base ai quali  determinare  i
          ricavi, i  compensi  ed  il  volume  d'affari  fondatamente
          attribuibili al contribuente in base alle caratteristiche e
          alle condizioni  di  esercizio  della  specifica  attivita'
          svolta. A tal fine  sono  identificati,  in  riferimento  a
          settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che
          hanno presentato  dichiarazioni  dalle  quali  si  rilevano
          coerenti indici di natura economica e contabile; sulla base
          degli stessi sono determinati parametri che  tengano  conto
          delle   specifiche    caratteristiche    della    attivita'
          esercitata. 
              185. L'accertamento di cui al  comma  181  puo'  essere
          definito ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge  30
          settembre 1994,  n.  564,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 30 novembre 1994, n.  656,  limitatamente  alla
          categoria  di   reddito   che   ha   formato   oggetto   di
          accertamento. L'intervenuta  definizione  dell'accertamento
          con adesione inibisce  la  possibilita'  per  l'ufficio  di
          effettuare,   per   lo   stesso   periodo    di    imposta,
          l'accertamento di cui all'articolo 38, commi  da  quarto  a
          settimo, del citato decreto del Presidente della Repubblica
          n. 600 del 1973, e successive modificazioni. 
              186. I parametri di cui al comma 184 sono approvati con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  su
          proposta del Ministro delle finanze,  da  pubblicare  nella
          Gazzetta  Ufficiale  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. Il Ministero  delle
          finanze provvede alla distribuzione gratuita, anche tramite
          le associazioni di categoria e  gli  ordini  professionali,
          dei  supporti   meccanografici   contenenti   i   programmi
          necessari per il calcolo dei ricavi o  dei  compensi  sulla
          base dei parametri. 
              187. La determinazione di maggiori ricavi,  compensi  e
          corrispettivi, conseguente esclusivamente alla applicazione
          delle disposizioni di cui al  comma  181,  non  costituisce
          notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del  codice  di
          procedura penale. 
              188. Ai contribuenti che indicano, nella  dichiarazione
          dei redditi ovvero nella dichiarazione annuale dell'imposta
          sul valore aggiunto, ricavi o compensi non  annotati  nelle
          scritture contabili ovvero corrispettivi non registrati per
          evitare l'accertamento di cui al comma 181, si applicano le
          disposizioni di cui  all'articolo  55,  quarto  comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, e  successive  modificazioni,  e  all'articolo  48,
          primo comma, quarto periodo,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive
          modificazioni, ma non e' dovuto il versamento  della  somma
          pari ad un ventesimo dei ricavi o dei compensi non annotati
          ovvero pari ad un decimo dei corrispettivi non  registrati,
          ivi previsto. 
              189. Le disposizioni di cui  ai  commi  181  e  188  si
          applicano per  gli  accertamenti  relativi  al  periodo  di
          imposta in corso alla data del 31 dicembre 1995.».