(( Art. 7 quater 
 
 
         Disposizioni in materia di semplificazione fiscale 
 
  1. All'articolo  32,  primo  comma,  numero  2),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: «o compensi» sono soppresse; 
  b) dopo le  parole:  «rapporti  od  operazioni»  sono  inserite  le
seguenti:  «per  importi  superiori  a  euro  1.000  giornalieri   e,
comunque, a euro 5.000 mensili». 
  2. All'articolo 110, comma 2, del testo  unico  delle  imposte  sui
redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, il secondo e il terzo periodo sono  sostituiti
dai seguenti: «La conversione  in  euro  dei  saldi  di  conto  delle
stabili organizzazioni  all'estero  si  effettua  secondo  il  cambio
utilizzato nel bilancio in base ai corretti principi contabili  e  le
differenze rispetto ai saldi di conto dell'esercizio  precedente  non
concorrono  alla  formazione  del  reddito.  Per   le   imprese   che
intrattengono in  modo  sistematico  rapporti  in  valuta  estera  e'
consentita  la   tenuta   della   contabilita'   plurimonetaria   con
l'applicazione del cambio utilizzato nel bilancio in base ai corretti
principi contabili ai saldi dei relativi conti». 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si  applicano  a  partire  dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31  dicembre  2016.
Sono fatti  salvi  i  comportamenti  pregressi  posti  in  essere  in
conformita' alle disposizioni introdotte dal comma 2. 
  4. L'importo della riserva di traduzione, risultante  dal  bilancio
relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, che abbia
concorso alla formazione del reddito imponibile,  e'  riassorbito  in
cinque quote costanti a decorrere dal periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  5. All'articolo 54, comma 5, secondo periodo, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  dopo  le  parole:  «alimenti  e
bevande» sono inserite le seguenti:  «,  nonche'  le  prestazioni  di
viaggio e trasporto,». La disposizione di cui al  periodo  precedente
si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31  dicembre
2017. 
  6. All'articolo 60 del decreto del Presidente della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «In deroga all'articolo 149-bis del codice di  procedura  civile  e
alle modalita' di notificazione previste dalle  norme  relative  alle
singole leggi d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente
comma, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati alle imprese  individuali  o  costituite  in
forma societaria e ai  professionisti  iscritti  in  albi  o  elenchi
istituiti con legge dello Stato puo' essere  effettuata  direttamente
dal competente ufficio con le modalita' previste dal  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2005,  n.
68, a mezzo  di  posta  elettronica  certificata,  all'indirizzo  del
destinatario risultante  dall'indice  nazionale  degli  indirizzi  di
posta elettronica certificata (INI-PEC). All'ufficio sono  consentite
la consultazione telematica e l'estrazione, anche in  forma  massiva,
di tali indirizzi. Se la casella di posta elettronica risulta satura,
l'ufficio effettua un secondo tentativo di  consegna  decorsi  almeno
sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito di tale tentativo la
casella di posta elettronica risulta satura oppure se l'indirizzo  di
posta elettronica del destinatario non risulta valido  o  attivo,  la
notificazione  deve  essere  eseguita  mediante  deposito  telematico
dell'atto  nell'area  riservata  del  sito  internet  della  societa'
InfoCamere Scpa e pubblicazione, entro il secondo giorno successivo a
quello di deposito, del relativo avviso nello  stesso  sito,  per  la
durata  di  quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'   notizia   al
destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera
raccomandata, senza ulteriori adempimenti a proprio carico.  Ai  fini
del  rispetto  dei  termini   di   prescrizione   e   decadenza,   la
notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel
momento in cui il suo gestore  della  casella  di  posta  elettronica
certificata gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa
attestazione  temporale  che  certifica  l'avvenuta  spedizione   del
messaggio, mentre per il destinatario si  intende  perfezionata  alla
data di avvenuta consegna contenuta nella  ricevuta  che  il  gestore
della casella  di  posta  elettronica  certificata  del  destinatario
trasmette all'ufficio o, nei casi di cui al periodo  precedente,  nel
quindicesimo  giorno  successivo   a   quello   della   pubblicazione
dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle
more  della  piena   operativita'   dell'anagrafe   nazionale   della
popolazione residente, per i soggetti diversi da quelli obbligati  ad
avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da  inserire
nell'INI-PEC, la notificazione puo' essere eseguita a coloro  che  ne
facciano richiesta, all'indirizzo di posta elettronica certificata di
cui sono intestatari, all'indirizzo di posta elettronica  certificata
di uno dei soggetti di cui all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n.  546,  ovvero  del  coniuge,  di  un
parente o affine entro  il  quarto  grado  di  cui  all'articolo  63,
secondo comma, secondo periodo, del presente decreto,  specificamente
incaricati di ricevere le  notifiche  per  conto  degli  interessati,
secondo  le  modalita'  stabilite  con  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia  delle  entrate.  Nelle  ipotesi  di  cui   al   periodo
precedente, l'indirizzo dichiarato nella  richiesta  ha  effetto,  ai
fini delle notificazioni,  dal  quinto  giorno  libero  successivo  a
quello in cui l'ufficio attesta la ricezione della richiesta  stessa.
Se la casella di posta elettronica del contribuente che ha effettuato
la richiesta risulta satura, l'ufficio effettua un secondo  tentativo
di consegna decorsi almeno sette giorni dal primo invio. Se  anche  a
seguito di tale tentativo la casella  di  posta  elettronica  risulta
satura oppure nei casi in cui l'indirizzo di  posta  elettronica  del
contribuente  non  risulta  valido  o   attivo,   si   applicano   le
disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e  degli  altri
atti che per legge devono essere notificati al contribuente, comprese
le disposizioni del presente articolo diverse da quelle del  presente
comma e quelle del  codice  di  procedura  civile  dalle  stesse  non
modificate,  con  esclusione  dell'articolo  149-bis  del  codice  di
procedura civile». 
  7.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6   si   applicano   alle
notificazioni degli avvisi e degli altri atti che  per  legge  devono
essere notificati ai  contribuenti  effettuate  a  decorrere  dal  1°
luglio 2017. Resta ferma per gli avvisi e  gli  altri  atti  che  per
legge devono essere notificati fino al 30 giugno 2017  la  disciplina
vigente prima  della  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto. 
  8. Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui
al settimo comma dell'articolo 60 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  introdotto  dal  comma  6  del
presente articolo, e' emanato entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  9. All'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole da: «risultante dagli
elenchi» fino alla fine del comma  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di
posta elettronica certificata (INI-PEC), ovvero, per i  soggetti  che
ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo
di  posta   elettronica   certificata   da   inserire   nell'INI-PEC,
all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta. In tali  casi,  si
applicano le disposizioni dell'articolo 60 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600». 
  10. Per soddisfare l'esigenza di massima tutela giurisdizionale del
debitore iscritto a ruolo, le notificazioni delle  cartelle  e  degli
altri atti della riscossione  relative  alle  imprese  individuali  o
costituite in forma societaria, ai professionisti iscritti in albi  o
elenchi e agli altri soggetti che hanno  richiesto  la  notificazione
all'indirizzo  di  posta   elettronica   certificata,   eventualmente
eseguite nel periodo dal 1° giugno  2016  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto con  modalita'
diverse dalla posta elettronica certificata, sono rinnovate  mediante
invio all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario
e i termini di impugnazione  degli  stessi  atti  decorrono,  in  via
esclusiva, dalla data di rinnovazione della notificazione. 
  11. La notificazione degli atti relativi alle operazioni  catastali
e alle correlate sanzioni, che per legge devono essere notificate  ai
soggetti obbligati alle dichiarazioni di aggiornamento,  puo'  essere
eseguita direttamente  dal  competente  ufficio,  oltre  che  con  le
modalita' gia' previste dalle disposizioni vigenti, anche a mezzo  di
posta  elettronica  certificata,  con  le  modalita'   previste   dal
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
febbraio  2005,  n.  68,  all'indirizzo  risultante   dagli   elenchi
istituiti a tale fine dalla legge. 
  12. Per le notificazioni di  cui  al  comma  11,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 60, settimo comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal
comma 6 del presente articolo. Nel caso di pubbliche  amministrazioni
la notificazione  puo'  essere  effettuata  all'indirizzo  risultante
dall'indice degli indirizzi  della  pubblica  amministrazione  e  dei
gestori di pubblici servizi, di cui  all'articolo  6-ter  del  codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82. 
  13.  Le  disposizioni  dei  commi  11  e  12  si   applicano   alle
notificazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2017. 
  14. All'articolo 4, comma  6-quater,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,  n.  322,  le
parole: «28 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo». 
  15. La disposizione di cui al  comma  14  si  applica  a  decorrere
dall'anno 2017, con riferimento alle  certificazioni  riguardanti  il
periodo d'imposta 2016. 
  16. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,  n.
248, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «I  termini  per  la
trasmissione  dei  documenti  e  delle  informazioni   richiesti   ai
contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da  altri  enti  impositori
sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre,  esclusi  quelli  relativi
alle richieste effettuate  nel  corso  delle  attivita'  di  accesso,
ispezione e verifica, nonche' delle procedure  di  rimborso  ai  fini
dell'imposta sul valore aggiunto.». 
  17. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini  di  trenta
giorni previsti dagli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del  decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dall'articolo 1,  comma  412,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il  pagamento  delle  somme
dovute,  rispettivamente,  a   seguito   dei   controlli   automatici
effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633,  e  a  seguito
dei controlli formali effettuati ai sensi  dell'articolo  36-ter  del
citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  600  del  1973  e
della  liquidazione  delle  imposte  sui   redditi   assoggettati   a
tassazione separata. 
  18.  I  termini  di  sospensione   relativi   alla   procedura   di
accertamento con adesione si intendono cumulabili con il  periodo  di
sospensione feriale dell'attivita' giurisdizionale. 
  19. All'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7  dicembre  2001,  n.  435,  le  parole:
«entro il 16 giugno» sono sostituite dalle  seguenti:  «entro  il  30
giugno», le parole: «entro il giorno  16»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite dalle seguenti: «entro l'ultimo giorno» e  le  parole:  «,
compresa quella unificata,», ovunque ricorrono,  sono  soppresse.  Le
disposizioni di cui al periodo precedente hanno effetto  a  decorrere
dal 1° gennaio 2017. 
  20. Agli articoli 6, comma  1,  e  7,  comma  1,  lettera  b),  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
ottobre 1999, n. 542, le parole: «per il pagamento delle somme dovute
in base alla dichiarazione unificata annuale» sono  sostituite  dalle
seguenti: «dall'articolo 17, comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435». 
  21. All'articolo 16 del  decreto  del  Ministro  delle  finanze  24
dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  30
dicembre 1993, la lettera c) e' abrogata. 
  22.  La  disposizione  di  cui  al  comma  21   si   applica   alle
comunicazioni relative alle annotazioni effettuate a partire  dal  1°
gennaio 2017. 
  23. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno  1990,  n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  agosto  1990,  n.
227, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «Gli  obblighi  di
indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1  non
sussistono altresi' per gli immobili situati all'estero per  i  quali
non siano intervenute variazioni nel  corso  del  periodo  d'imposta,
fatti salvi  i  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore  degli
immobili situati all'estero, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214.». 
  24. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14  marzo  2011,
n. 23, e' sostituito dal seguente: 
  «3. Nei casi di omessa richiesta di registrazione del contratto  di
locazione si applica l'articolo 69 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131.  La  mancata  presentazione
della comunicazione relativa alla proroga del contratto non  comporta
la revoca  dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione  del
contratto di locazione qualora il  contribuente  abbia  mantenuto  un
comportamento coerente con la volonta' di optare per il regime  della
cedolare secca, effettuando i relativi  versamenti  e  dichiarando  i
redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei
redditi.  In  caso  di  mancata  presentazione  della   comunicazione
relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto
di  locazione  per  il  quale  e'  stata  esercitata  l'opzione   per
l'applicazione  della  cedolare  secca,  entro  trenta   giorni   dal
verificarsi dell'evento, si applica la sanzione  nella  misura  fissa
pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione e'  presentata
con ritardo non superiore a trenta giorni». 
  25. I soggetti tenuti al pagamento dell'imposta di  bollo  per  gli
assegni circolari di cui all'articolo 10 della parte I della  tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 642, in alternativa alle modalita' di dichiarazione  e  versamento
ivi  disciplinate,  possono  utilizzare,  su  opzione,  le  modalita'
previste per il pagamento dell'imposta di bollo in modo  virtuale  di
cui agli articoli 15 e 15-bis del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  642  del  1972.  Con  provvedimento   del   direttore
dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' per l'esercizio
dell'opzione. 
  26. Il comma 25 si applica a decorrere dall'anno 2017. 
  27. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
  a) salvo quanto previsto alla lettera e),  numero  3),  le  parole:
«mancato rinnovo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente:
«revoca»; 
  b) all'articolo 115, comma 4, sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: «Al termine del triennio l'opzione  si  intende  tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata,  secondo
le modalita' e i termini previsti per la comunicazione  dell'opzione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio.»; 
  c) all'articolo 117, comma 3, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dai
seguenti: «Al termine del triennio l'opzione si  intende  tacitamente
rinnovata per un altro triennio a meno che non sia revocata,  secondo
le modalita' e i termini previsti per la comunicazione  dell'opzione.
La disposizione di cui al periodo precedente si applica al termine di
ciascun triennio. In caso di rinnovo tacito dell'opzione la  societa'
o ente controllante puo' modificare il criterio utilizzato, ai  sensi
dell'articolo  124,  comma  4,  per  l'eventuale  attribuzione  delle
perdite residue, in caso di interruzione anticipata della  tassazione
di gruppo o di  revoca  dell'opzione,  alle  societa'  che  le  hanno
prodotte, nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
d'imposta a decorrere dal quale si intende rinnovare  l'opzione.  Nel
caso venga meno il requisito del controllo  di  cui  al  comma  1  si
determinano le conseguenze di cui all'articolo 124.»; 
  d) all'articolo 124: 
  1) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dai  seguenti:  «In
alternativa a quanto previsto dal primo periodo, le  perdite  fiscali
risultanti  dalla  dichiarazione  di  cui   all'articolo   122   sono
attribuite alle societa' che le hanno prodotte  al  netto  di  quelle
utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito del  controllo
secondo i criteri stabiliti dai  soggetti  interessati.  Il  criterio
utilizzato per l'eventuale attribuzione  delle  perdite  residue,  in
caso di interruzione anticipata  della  tassazione  di  gruppo,  alle
societa' che  le  hanno  prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle
entrate all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione o in
caso di rinnovo tacito della stessa ai sensi dell'articolo 117, comma
3.»; 
  2) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
  «4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la societa' o
l'ente controllante e' tenuto a comunicare all'Agenzia delle  entrate
l'importo delle perdite residue attribuito a ciascun soggetto»; 
  e) all'articolo 125: 
  1) al  comma  1,  le  parole:  «l'opzione  rinnovata  non  riguardi
entrambe le societa' di cui alla predetta lettera b)» sono sostituite
dalle seguenti: «la revoca riguardi almeno una delle societa' di  cui
alla predetta lettera b)»; 
  2) al comma 2 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «La
societa' o l'ente controllante e'  tenuto  a  comunicare  all'Agenzia
delle entrate l'importo delle perdite residue  attribuite  a  ciascun
soggetto,  secondo  le  modalita'  e  i  termini  previsti   per   la
comunicazione della revoca.»; 
  3) al comma 3, le parole:  «il  mancato  rinnovo»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la revoca»; 
  f) all'articolo 132, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1.  Permanendo  il  requisito   del   controllo,   come   definito
nell'articolo 133, l'opzione di cui all'articolo 131  ha  durata  per
cinque esercizi del soggetto  controllante  ed  e'  irrevocabile.  Al
termine del quinquennio l'opzione si  intende  tacitamente  rinnovata
per il successivo triennio a meno che non sia  revocata,  secondo  le
modalita' e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.  La
disposizione di cui al periodo precedente si applica  al  termine  di
ciascun triennio»; 
  g) all'articolo 155, comma 1, il secondo periodo e' sostituito  dai
seguenti: «L'opzione e' irrevocabile per dieci esercizi  sociali.  Al
termine del decennio l'opzione si intende tacitamente  rinnovata  per
un altro decennio a meno che non sia revocata, secondo le modalita' e
i termini previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
di cui al  periodo  precedente  si  applica  al  termine  di  ciascun
decennio». 
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adegua  le  vigenti  disposizioni  ministeriali  alle   modificazioni
introdotte dal comma 27. 
  29.  Anche  per  l'esercizio  delle  opzioni  che   devono   essere
comunicate con la dichiarazione dei redditi da presentare  nel  corso
del primo periodo di valenza del regime opzionale resta fermo  quanto
stabilito dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2  marzo  2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012,  n.
44. 
  30. Le disposizioni di cui ai commi da  27  a  29  si  applicano  a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31
dicembre 2016. 
  31. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
la lettera c) e' abrogata. 
  32. All'articolo 38-bis, commi 3, alinea, e 4, alinea, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  le  parole:
«15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro». 
  33. Al decreto del Presidente della Repubblica 23  settembre  1973,
n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 20: 
  1) i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti: 
  «Gli enti che effettuano le operazioni indicate dagli articoli 15 e
16 presentano, in via telematica, entro quattro mesi  dalla  chiusura
dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle operazioni effettuate
nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando il modello approvato con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. 
  Gli enti di cui  al  primo  comma  liquidano  l'imposta  dovuta  ed
effettuano, entro il termine di presentazione della dichiarazione, il
versamento a saldo dell'imposta liquidata. Gli stessi enti provvedono
a versare, a titolo di acconto,  una  somma  pari  al  95  per  cento
dell'imposta  sostitutiva  che  risulta   dovuta   sulle   operazioni
effettuate nell'esercizio precedente. L'acconto  e'  versato  in  due
rate, la prima nella misura del 45 per cento  e  la  seconda  per  il
restante importo, rispettivamente entro il termine  di  presentazione
della dichiarazione  ed  entro  il  sesto  mese  successivo  a  detto
termine. 
  Se l'ammontare dei versamenti effettuati a  titolo  di  acconto  ai
sensi  del  secondo  comma  e'  superiore   a   quello   dell'imposta
sostitutiva  che  risulta  dovuta   in   base   alla   dichiarazione,
l'eccedenza puo'  essere  computata  in  diminuzione  dal  versamento
dell'imposta dovuta, a saldo o in acconto, ovvero puo' essere chiesta
a rimborso»; 
  2) al quinto comma e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
«L'amministrazione    finanziaria,    avvalendosi    di     procedure
automatizzate,    procede    al    controllo    della     regolarita'
dell'autoliquidazione e dei versamenti dell'imposta e, qualora, sulla
base degli elementi desumibili dalla dichiarazione e dai  versamenti,
risulti dovuta una maggiore imposta o risultino versamenti in tutto o
in parte non eseguiti o  tardivi,  notifica,  entro  tre  anni  dalla
scadenza  del   termine   previsto   per   la   presentazione   della
dichiarazione, apposito avviso  di  liquidazione  con  l'applicazione
degli interessi e delle sanzioni di cui all'articolo 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.»; 
  b) all'articolo 20-bis, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Alle operazioni di cui al presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 20, secondo comma, secondo  e  terzo
periodo». 
  34. Il comma 4 dell'articolo 8 del decreto-legge 27 aprile 1990, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26  giugno  1990,  n.
165, e i commi 3 e 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 13  maggio
1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
1991, n. 202, sono abrogati. 
  35. Le disposizioni di  cui  ai  commi  33  e  34  si  applicano  a
decorrere dalle operazioni  effettuate  nell'esercizio  successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2016. 
  36. Il comma 3 dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  9  luglio
1997, n. 237, e' sostituito dal seguente: 
  «3. A decorrere dal 1° luglio  2017,  la  riscossione  delle  tasse
ipotecarie e dei tributi speciali di cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettere  h)  e  i),  da  corrispondere  agli  uffici  provinciali   -
territorio dell'Agenzia delle entrate e' effettuata mediante: 
  a) versamento unitario,  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
  b) contrassegni sostitutivi; 
  c) carte di debito o prepagate; 
  d) modalita' telematiche; 
  e) altri strumenti di pagamento elettronico». 
  37. Le modalita' attuative delle disposizioni di cui  al  comma  36
sono stabilite con provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  38.  L'articolo  24  della  legge  27  febbraio  1985,  n.  52,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Art. 24. - 1. Nelle conservatorie l'orario di apertura al pubblico
di cui all'articolo 2677 del codice civile e' fissato dalle ore  8,30
alle ore 13  dei  giorni  feriali,  con  esclusione  del  sabato.  Le
ispezioni  nei  registri  immobiliari  e  il  rilascio  di  copie  di
formalita' e di certificazioni possono essere effettuati,  oltre  che
nell'orario di apertura al pubblico di  cui  al  periodo  precedente,
anche negli orari pubblicati nel  sito  internet  dell'Agenzia  delle
entrate. 
  2. Fino alla  soppressione  dei  servizi  di  cassa  degli  uffici,
nell'ultimo giorno lavorativo del mese  l'orario  per  i  servizi  al
pubblico e' limitato fino alle ore 11». 
  39. Le disposizioni di cui al comma 38  entrano  in  vigore  il  1°
febbraio 2017. 
  40. A decorrere dal 1° luglio 2017, con uno  o  piu'  provvedimenti
del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare di concerto  con
il  Ministero  della  giustizia  e  da  pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale, sono istituite sezioni stralcio  delle  conservatorie  dei
registri immobiliari, che  possono  essere  ubicate  anche  in  luogo
diverso da  quello  in  cui  e'  situato  l'ufficio  territorialmente
competente, ferme restando le circoscrizioni stabilite ai sensi della
legge 25 luglio 1971, n. 545. 
  41. Con  uno  o  piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia  delle  entrate,
sono stabilite, nel rispetto della normativa speciale e dei  principi
stabiliti dal codice civile: 
  a) le categorie di registri e di documenti da conservare, ai  sensi
del libro VI del codice civile, presso le sezioni  stralcio,  con  la
specifica  individuazione  dei  rispettivi   periodi   temporali   di
riferimento; 
  b) le modalita'  di  conservazione  e  accesso  ai  registri  e  ai
documenti tenuti nella sezione  stralcio,  anche  in  relazione  agli
obblighi del conservatore previsti dagli articoli 2673 e seguenti del
codice civile. 
  42. Al testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di spese di giustizia, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 73 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti  recanti
condanna al risarcimento del  danno  prodotto  da  fatti  costituenti
reato deve essere richiesta entro trenta giorni  dalla  data  in  cui
sono divenuti definitivi. 
  2-quater.  Le  parti  in  causa   possono   segnalare   all'ufficio
giudiziario,  anche  per  il  tramite  del  proprio   difensore,   la
sussistenza  dei  presupposti  previsti  per  la  registrazione,  con
prenotazione a debito, degli atti giudiziari di cui al  comma  2-ter,
nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.
In tal caso, l'eventuale mancata ammissione  del  provvedimento  alla
prenotazione a debito deve essere motivata  dall'ufficio  giudiziario
con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario  unitamente
alla richiesta di registrazione»; 
  b) all'articolo 73-bis: 
      1) al comma 1, le parole: «entro cinque giorni» sono sostituite
dalle seguenti: «entro trenta giorni»; 
  2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «1-bis.  Si  applicano   le   disposizioni   del   comma   2-quater
dell'articolo 73». 
  43. Al testo unico  delle  disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 13, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per i provvedimenti e gli atti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera c), diversi dai decreti di trasferimento e dagli atti da essi
ricevuti, i cancellieri devono richiedere  la  registrazione  decorsi
dieci giorni ed entro trenta giorni da quello in cui il provvedimento
e' stato pubblicato o emanato quando dagli atti del procedimento sono
desumibili gli elementi previsti dal comma 4-bis dell'articolo 67  o,
in mancanza di tali elementi,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
acquisizione degli stessi»; 
  b) all'articolo 59, comma  1,  lettera  d),  dopo  le  parole:  «le
sentenze» sono inserite le seguenti: «e gli altri atti  degli  organi
giurisdizionali»; 
  c) all'articolo 60, comma 2, dopo le parole: «Nelle sentenze»  sono
inserite  le   seguenti:   «e   negli   altri   atti   degli   organi
giurisdizionali» e  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:
«L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi  che  consentano  la
riconducibilita'   dei   provvedimenti   giurisdizionali   all'ambito
applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d),  puo'  sospenderne
la  liquidazione  e  segnalare  la  sussistenza  di   tali   elementi
all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, l'ufficio giudiziario  deve  fornire  il  proprio
parere  all'ufficio  finanziario,  motivando,  con   apposito   atto,
l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione  a
debito.». 
  44. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre 1972,  n.  633,  il  comma  15-quinquies  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «15-quinquies.  L'Agenzia  delle  entrate  procede  d'ufficio  alla
chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base  dei  dati  e
degli elementi in suo possesso, risultano non aver  esercitato  nelle
tre annualita'  precedenti  attivita'  di  impresa  ovvero  attivita'
artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo  e
accertamento dell'amministrazione finanziaria. Con provvedimento  del
direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i  criteri  e  le
modalita' di applicazione del presente  comma,  prevedendo  forme  di
comunicazione preventiva al contribuente». 
  45. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo
18 dicembre 1997,  n.  471,  le  parole:  «di  inizio,  variazione  o
cessazione di attivita'» sono sostituite dalle seguenti: «di inizio o
variazione di attivita'». 
  46. All'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del  Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, dopo il comma 1 e' inserito  il
seguente: 
  «1-bis.  I  CAF-dipendenti  e  i  professionisti  abilitati,  fermo
restando il  termine  del  10  novembre  per  la  trasmissione  delle
dichiarazioni integrative di cui all'articolo  14,  possono  tuttavia
completare le attivita' di cui alle lettere a), b) e c) del  comma  1
del  presente  articolo  entro  il  23  luglio  di  ciascun  anno,  a
condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato
la  trasmissione  di   almeno   l'80   per   cento   delle   medesime
dichiarazioni». 
  47. All'articolo 4 del decreto legislativo  21  novembre  2014,  n.
175, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della  facolta'  di  inviare
all'Agenzia  delle  entrate  direttamente  in   via   telematica   la
dichiarazione precompilata entro il 23 luglio di ciascun  anno  senza
che questo determini la tardivita' della presentazione». 
  48. All'articolo 39, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, il quinto e il sesto periodo sono sostituiti dal
seguente: «Sempreche' l'infedelta'  del  visto  non  sia  gia'  stata
contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma  3-ter,
del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro  delle  finanze  31
maggio  1999,  n.  164,  il  Centro  di  assistenza  fiscale   o   il
professionista puo' trasmettere una dichiarazione  rettificativa  del
contribuente, ovvero, se il contribuente non  intende  presentare  la
nuova dichiarazione, puo'  trasmettere  una  comunicazione  dei  dati
relativi  alla  rettifica  il   cui   contenuto   e'   definito   con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate; in  tal  caso
la somma dovuta e' pari all'importo della sola sanzione riducibile ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,  n.
472.». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 32  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  600  del
          1973, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 32. (Poteri degli uffici).  -  Per  l'adempimento
          dei loro compiti gli uffici delle imposte possono: 
                1) procedere all'esecuzione di accessi,  ispezioni  e
          verifiche a norma del successivo art. 33; 
                2) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          comparire di persona o  per  mezzo  di  rappresentanti  per
          fornire dati e notizie rilevanti ai fini  dell'accertamento
          nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle
          operazioni, i cui dati, notizie  e  documenti  siano  stati
          acquisiti a norma del numero 7), ovvero  rilevati  a  norma
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  I  dati  ed  elementi
          attinenti  ai  rapporti  ed  alle  operazioni  acquisiti  e
          rilevati  rispettivamente  a  norma   del   numero   7)   e
          dell'articolo 33, secondo e terzo  comma,  o  acquisiti  ai
          sensi dell'articolo 18, comma 3, lettera  b),  del  decreto
          legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sono  posti  a  base
          delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli  artt.
          38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che  ne  ha
          tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto  ad
          imposta o che non hanno rilevanza allo  stesso  fine;  alle
          stesse condizioni sono altresi' posti come  ricavi  a  base
          delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente
          non ne indica il soggetto  beneficiario  e  sempreche'  non
          risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti  o  gli
          importi  riscossi  nell'ambito  dei  predetti  rapporti  od
          operazioni per importi superiori a euro  1.000  giornalieri
          e, comunque, a euro 5.000 mensili. Le richieste fatte e  le
          risposte ricevute devono risultare da verbale  sottoscritto
          anche  dal  contribuente  o  dal  suo  rappresentante;   in
          mancanza deve  essere  indicato  il  motivo  della  mancata
          sottoscrizione. Il contribuente ha diritto ad  avere  copia
          del verbale; 
                3) invitare i contribuenti, indicandone il motivo,  a
          esibire o trasmettere atti e documenti  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti, compresi i  documenti
          di cui al successivo art. 34. Ai  soggetti  obbligati  alla
          tenuta di scritture contabili secondo le  disposizioni  del
          Titolo III puo' essere  richiesta  anche  l'esibizione  dei
          bilanci o rendiconti e dei libri o registri previsti  dalle
          disposizioni  tributarie.  L'ufficio  puo'  estrarne  copia
          ovvero trattenerli, rilasciandone ricevuta, per un  periodo
          non  superiore  a  sessanta  giorni  dalla  ricezione.  Non
          possono essere trattenute le scritture cronologiche in uso; 
                4) inviare ai  contribuenti  questionari  relativi  a
          dati e notizie di carattere  specifico  rilevanti  ai  fini
          dell'accertamento nei loro confronti nonche' nei  confronti
          di altri contribuenti  con  i  quali  abbiano  intrattenuto
          rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati; 
                5) richiedere agli  organi  ed  alle  Amministrazioni
          dello  Stato,  agli  enti  pubblici  non  economici,   alle
          societa' ed enti di assicurazione ed alle societa' ed  enti
          che effettuano istituzionalmente  riscossioni  e  pagamenti
          per conto di terzi la  comunicazione,  anche  in  deroga  a
          contrarie   disposizioni    legislative,    statutarie    o
          regolamentari,  di  dati  e  notizie  relativi  a  soggetti
          indicati singolarmente o per categorie.  Alle  societa'  ed
          enti di assicurazione, per quanto riguarda i  rapporti  con
          gli assicurati del ramo vita, possono essere richiesti dati
          e  notizie  attinenti  esclusivamente   alla   durata   del
          contratto di assicurazione, all'ammontare del premio e alla
          individuazione del soggetto  tenuto  a  corrisponderlo.  Le
          informazioni  sulla  categoria  devono  essere  fornite,  a
          seconda della richiesta, cumulativamente  o  specificamente
          per ogni soggetto che ne fa parte. Questa disposizione  non
          si  applica  all'Istituto  centrale  di  statistica,   agli
          ispettorati del lavoro per quanto riguarda  le  rilevazioni
          loro commesse dalla legge, e, salvo il disposto del n.  7),
          alle banche, alla  societa'  Poste  italiane  Spa,  per  le
          attivita' finanziarie e creditizie, alle societa'  ed  enti
          di  assicurazione  per  le   attivita'   finanziarie   agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie; 
                6) richiedere copie  o  estratti  degli  atti  e  dei
          documenti depositati presso  i  notai,  i  procuratori  del
          registro, i conservatori dei  registri  immobiliari  e  gli
          altri pubblici ufficiali. Le  copie  e  gli  estratti,  con
          l'attestazione di conformita' all'originale, devono  essere
          rilasciate gratuitamente; 
                6-bis)   richiedere,   previa   autorizzazione    del
          direttore  centrale  dell'accertamento  dell'Agenzia  delle
          entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per
          il  Corpo  della  guardia  di   finanza,   del   comandante
          regionale,  ai   soggetti   sottoposti   ad   accertamento,
          ispezione o  verifica  il  rilascio  di  una  dichiarazione
          contenente l'indicazione della natura, del numero  e  degli
          estremi identificativi dei  rapporti  intrattenuti  con  le
          banche, la societa' Poste italiane  Spa,  gli  intermediari
          finanziari, le imprese di investimento,  gli  organismi  di
          investimento  collettivo  del  risparmio,  le  societa'  di
          gestione del risparmio e le societa' fiduciarie,  nazionali
          o stranieri, in corso ovvero estinti da non piu' di  cinque
          anni dalla data della richiesta. Il  richiedente  e  coloro
          che vengono in possesso dei dati raccolti  devono  assumere
          direttamente le cautele necessarie  alla  riservatezza  dei
          dati acquisiti; 
                7) richiedere, previa  autorizzazione  del  direttore
          centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di finanza, del  comandante  regionale,  alle
          banche, alla societa' Poste italiane Spa, per le  attivita'
          finanziarie  e  creditizie,  alle  societa'  ed   enti   di
          assicurazione   per   le   attivita'   finanziarie,    agli
          intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli
          organismi di investimento collettivo  del  risparmio,  alle
          societa'  di  gestione  del  risparmio  e   alle   societa'
          fiduciarie, dati, notizie e documenti relativi a  qualsiasi
          rapporto  intrattenuto  od   operazione   effettuata,   ivi
          compresi i servizi prestati, con i  loro  clienti,  nonche'
          alle  garanzie  prestate  da  terzi   o   dagli   operatori
          finanziari sopra indicati e le generalita' dei soggetti per
          i quali gli stessi operatori finanziari abbiano  effettuato
          le suddette operazioni e servizi  o  con  i  quali  abbiano
          intrattenuto rapporti di natura finanziaria. Alle  societa'
          fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e a
          quelle iscritte nella sezione  speciale  dell'albo  di  cui
          all'articolo 20  del  testo  unico  delle  disposizioni  in
          materia di intermediazione finanziaria, di cui  al  decreto
          legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, puo' essere richiesto,
          tra l'altro, specificando i periodi temporali di interesse,
          di comunicare le generalita' dei  soggetti  per  conto  dei
          quali esse hanno detenuto o amministrato  o  gestito  beni,
          strumenti   finanziari   e   partecipazioni   in   imprese,
          inequivocamente  individuati.  La  richiesta  deve   essere
          indirizzata al  responsabile  della  struttura  accentrata,
          ovvero  al   responsabile   della   sede   o   dell'ufficio
          destinatario che  ne  da'  notizia  immediata  al  soggetto
          interessato; la relativa risposta deve  essere  inviata  al
          titolare dell'ufficio procedente; 
                7-bis)  richiedere,  con  modalita'   stabilite   con
          decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze,  da  adottare  d'intesa  con
          l'Autorita' di vigilanza in coerenza con le regole  europee
          e internazionali  in  materia  di  vigilanza  e,  comunque,
          previa    autorizzazione     del     direttore     centrale
          dell'accertamento  dell'Agenzia   delle   entrate   o   del
          direttore regionale della  stessa,  ovvero,  per  il  Corpo
          della guardia di  finanza,  del  comandante  regionale,  ad
          autorita' ed enti, notizie, dati, documenti e  informazioni
          di natura creditizia, finanziaria e assicurativa,  relativi
          alle attivita' di controllo e  di  vigilanza  svolte  dagli
          stessi, anche in deroga a specifiche disposizioni di legge; 
                8) richiedere ai soggetti indicati nell'art. 13 dati,
          notizie e documenti relativi  ad  attivita'  svolte  in  un
          determinato   periodo   d'imposta,   rilevanti   ai    fini
          dell'accertamento, nei confronti di loro clienti, fornitori
          e prestatori di lavoro autonomo; 
                8-bis) invitare ogni  altro  soggetto  ad  esibire  o
          trasmettere, anche in copia fotostatica, atti  o  documenti
          fiscalmente  rilevanti   concernenti   specifici   rapporti
          intrattenuti con il contribuente e a fornire i  chiarimenti
          relativi; 
                8-ter) richiedere agli amministratori  di  condominio
          negli edifici  dati,  notizie  e  documenti  relativi  alla
          gestione condominiale. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma  2  dell'art.  110  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  110.  (Norme  generali  sulle  valutazioni).   -
          (Omissis). 
              2. Per la determinazione del valore normale dei beni  e
          dei  servizi  e,  con  riferimento  alla  data  in  cui  si
          considerano conseguiti o sostenuti, per la valutazione  dei
          corrispettivi, proventi, spese  e  oneri  in  natura  o  in
          valuta estera, si applicano,  quando  non  e'  diversamente
          disposto,  le  disposizioni  dell'articolo  9;  tuttavia  i
          corrispettivi, i proventi, le spese e gli oneri  in  valuta
          estera,  percepiti  o  effettivamente  sostenuti  in   data
          precedente, si valutano con riferimento  a  tale  data.  La
          conversione in  euro  dei  saldi  di  conto  delle  stabili
          organizzazioni all'estero si  effettua  secondo  il  cambio
          utilizzato  nel  bilancio  in  base  ai  corretti  principi
          contabili e  le  differenze  rispetto  ai  saldi  di  conto
          dell'esercizio precedente non  concorrono  alla  formazione
          del reddito. Per  le  imprese  che  intrattengono  in  modo
          sistematico rapporti in  valuta  estera  e'  consentita  la
          tenuta della contabilita' plurimonetaria con l'applicazione
          del cambio utilizzato nel  bilancio  in  base  ai  corretti
          principi contabili ai saldi dei relativi conti. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  5  dell'art.  54  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  54.  (Determinazione  del  reddito   di   lavoro
          autonomo). - (Omissis). 
              5. Le spese relative  a  prestazioni  alberghiere  e  a
          somministrazioni di  alimenti  e  bevande  sono  deducibili
          nella misura del 75 per cento, e,  in  ogni  caso,  per  un
          importo complessivamente  non  superiore  al  2  per  cento
          dell'ammontare   dei   compensi   percepiti   nel   periodo
          d'imposta. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione
          di alimenti e bevande, nonche' le prestazioni di viaggio  e
          trasporto,  acquistate  direttamente  dal  committente  non
          costituiscono compensi in natura per il professionista.  Le
          spese di rappresentanza sono deducibili nei  limiti  dell'1
          per cento dei compensi percepiti nel  periodo  di  imposta.
          Sono comprese nelle spese di  rappresentanza  anche  quelle
          sostenute per l'acquisto o  l'importazione  di  oggetti  di
          arte, di antiquariato o da collezione, anche se  utilizzati
          come beni strumentali per  l'esercizio  dell'arte  o  della
          professione, nonche'  quelle  sostenute  per  l'acquisto  o
          l'importazione di beni destinati ad essere ceduti a  titolo
          gratuito; le spese di partecipazione a convegni,  congressi
          e simili o a corsi di aggiornamento professionale,  incluse
          quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella  misura
          del 50 per cento del loro ammontare. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 60 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  600  del  1973,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 60. (Notificazioni).  -  La  notificazione  degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati al contribuente e'  eseguita  secondo  le  norme
          stabilite  dagli  artt.  137  e  seguenti  del  codice   di
          procedura civile, con le seguenti modifiche: 
                a) la notificazione e' eseguita  dai  messi  comunali
          ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; 
                b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario
          l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i  quali  il
          consegnatario non ha sottoscritto; 
                b-bis) se il consegnatario  non  e'  il  destinatario
          dell'atto o dell'avviso, il messo consegna  o  deposita  la
          copia dell'atto da  notificare  in  busta  che  provvede  a
          sigillare e su cui trascrive il  numero  cronologico  della
          notificazione,  dandone  atto  nella  relazione  in   calce
          all'originale e alla copia dell'atto  stesso.  Sulla  busta
          non sono  apposti  segni  o  indicazioni  dai  quali  possa
          desumersi il contenuto  dell'atto.  Il  consegnatario  deve
          sottoscrivere  una  ricevuta  e  il   messo   da'   notizia
          dell'avvenuta  notificazione  dell'atto  o  dell'avviso,  a
          mezzo di lettera raccomandata; 
                c) salvo il caso di consegna dell'atto o  dell'avviso
          in mani proprie, la notificazione  deve  essere  fatta  nel
          domicilio fiscale del destinatario; 
                d)  e'  in  facolta'  del  contribuente  di  eleggere
          domicilio presso una persona o un ufficio  nel  comune  del
          proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o
          degli avvisi che lo riguardano. In tal caso  l'elezione  di
          domicilio  deve   risultare   espressamente   da   apposita
          comunicazione effettuata al competente ufficio a  mezzo  di
          lettera raccomandata con avviso di  ricevimento  ovvero  in
          via telematica con modalita'  stabilite  con  provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle Entrate; 
                e) quando nel comune  nel  quale  deve  eseguirsi  la
          notificazione non vi e' abitazione, ufficio o  azienda  del
          contribuente, l'avviso del  deposito  prescritto  dall'art.
          140 del codice di  procedura  civile,  in  busta  chiusa  e
          sigillata,  si  affigge   nell'albo   del   comune   e   la
          notificazione, ai fini della  decorrenza  del  termine  per
          ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo
          a quello di affissione; 
                e-bis) e' facolta' del contribuente  che  non  ha  la
          residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi
          della  lettera  d),  o  che   non   abbia   costituito   un
          rappresentante fiscale, comunicare  al  competente  ufficio
          locale, con le modalita' di cui  alla  stessa  lettera  d),
          l'indirizzo estero per  la  notificazione  degli  avvisi  e
          degli altri atti  che  lo  riguardano;  salvo  il  caso  di
          consegna  dell'atto  o  dell'avviso  in  mani  proprie,  la
          notificazione  degli  avvisi  o  degli  atti  e'   eseguita
          mediante spedizione a mezzo  di  lettera  raccomandata  con
          avviso di ricevimento; 
                f) le disposizioni contenute negli  artt.  142,  143,
          146, 150 e 151  del  codice  di  procedura  civile  non  si
          applicano. 
              L'elezione  di  domicilio  ha  effetto  dal  trentesimo
          giorno successivo a quello della data di ricevimento  delle
          comunicazioni previste alla  lettera  d)  ed  alla  lettera
          e-bis) del comma precedente. 
              Le variazioni e le modificazioni  dell'indirizzo  hanno
          effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno
          successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica, o,
          per le persone giuridiche e le societa' ed  enti  privi  di
          personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo  a
          quello  della  ricezione  da   parte   dell'ufficio   della
          dichiarazione prevista  dagli  articoli  35  e  35-ter  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  ovvero  del  modello  previsto  per  la  domanda   di
          attribuzione del numero  di  codice  fiscale  dei  soggetti
          diversi  dalle   persone   fisiche   non   obbligati   alla
          presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. 
              Salvo  quanto  previsto  dai  commi  precedenti  ed  in
          alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice
          di procedura civile, la notificazione ai  contribuenti  non
          residenti e' validamente effettuata mediante spedizione  di
          lettera   raccomandata   con    avviso    di    ricevimento
          all'indirizzo della residenza estera rilevato dai  registri
          dell'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero  o  a
          quello della sede legale  estera  risultante  dal  registro
          delle imprese di cui all'articolo 2188 del  codice  civile.
          In mancanza dei predetti  indirizzi,  la  spedizione  della
          lettera  raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   e'
          effettuata all'indirizzo estero indicato  dal  contribuente
          nelle domande di attribuzione del numero di codice  fiscale
          o variazione dati e nei modelli  di  cui  al  terzo  comma,
          primo  periodo.   In   caso   di   esito   negativo   della
          notificazione si applicano le disposizioni di cui al  primo
          comma, lettera e). 
              La  notificazione  ai  contribuenti  non  residenti  e'
          validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora  i
          medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia  delle  entrate
          l'indirizzo della  loro  residenza  o  sede  estera  o  del
          domicilio eletto per la  notificazione  degli  atti,  e  le
          successive  variazioni,  con  le  modalita'  previste   con
          provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.  La
          comunicazione e le successive variazioni hanno effetto  dal
          trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. 
              Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si
          considera fatta nella data della spedizione; i termini  che
          hanno inizio dalla notificazione decorrono  dalla  data  in
          cui l'atto e' ricevuto. 
              In deroga all'articolo 149-bis del codice di  procedura
          civile e alle modalita'  di  notificazione  previste  dalle
          norme relative alle singole leggi d'imposta non compatibili
          con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli
          avvisi e degli altri  atti  che  per  legge  devono  essere
          notificati alle imprese individuali o costituite  in  forma
          societaria e ai professionisti iscritti in albi  o  elenchi
          istituiti con legge  dello  Stato  puo'  essere  effettuata
          direttamente  dal  competente  ufficio  con  le   modalita'
          previste dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente
          della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di  posta
          elettronica  certificata,  all'indirizzo  del  destinatario
          risultante dall'indice nazionale degli indirizzi  di  posta
          elettronica   certificata   (INI-PEC).   All'ufficio   sono
          consentite  la  consultazione  telematica  e  l'estrazione,
          anche in forma massiva, di tali indirizzi. Se la casella di
          posta elettronica risulta  satura,  l'ufficio  effettua  un
          secondo tentativo di consegna decorsi almeno  sette  giorni
          dal primo invio. Se anche a seguito di  tale  tentativo  la
          casella di  posta  elettronica  risulta  satura  oppure  se
          l'indirizzo  di  posta  elettronica  del  destinatario  non
          risulta valido  o  attivo,  la  notificazione  deve  essere
          eseguita mediante deposito telematico  dell'atto  nell'area
          riservata del sito internet della societa' InfoCamere  Scpa
          e pubblicazione,  entro  il  secondo  giorno  successivo  a
          quello di deposito, del relativo avviso nello stesso  sito,
          per la durata di quindici  giorni;  l'ufficio  inoltre  da'
          notizia   al   destinatario   dell'avvenuta   notificazione
          dell'atto a mezzo di lettera raccomandata, senza  ulteriori
          adempimenti a proprio carico.  Ai  fini  del  rispetto  dei
          termini di prescrizione e decadenza,  la  notificazione  si
          intende  comunque  perfezionata  per  il  notificante   nel
          momento in cui  il  suo  gestore  della  casella  di  posta
          elettronica  certificata  gli  trasmette  la  ricevuta   di
          accettazione con la  relativa  attestazione  temporale  che
          certifica l'avvenuta spedizione del messaggio,  mentre  per
          il  destinatario  si  intende  perfezionata  alla  data  di
          avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che  il  gestore
          della  casella  di  posta   elettronica   certificata   del
          destinatario trasmette all'ufficio o, nei casi  di  cui  al
          periodo precedente, nel quindicesimo  giorno  successivo  a
          quello della pubblicazione dell'avviso  nel  sito  internet
          della societa' InfoCamere  Scpa.  Nelle  more  della  piena
          operativita'  dell'anagrafe  nazionale  della   popolazione
          residente, per i soggetti diversi da  quelli  obbligati  ad
          avere un indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  da
          inserire  nell'INI-PEC,  la   notificazione   puo'   essere
          eseguita a coloro che ne facciano richiesta,  all'indirizzo
          di posta elettronica certificata di cui  sono  intestatari,
          all'indirizzo di posta elettronica certificata di  uno  dei
          soggetti di cui  all'articolo  12,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero  del  coniuge,
          di un parente  o  affine  entro  il  quarto  grado  di  cui
          all'articolo  63,  secondo  comma,  secondo  periodo,   del
          presente decreto, specificamente incaricati di ricevere  le
          notifiche per conto degli interessati, secondo le modalita'
          stabilite  con  provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia
          delle entrate. Nelle ipotesi di cui al periodo  precedente,
          l'indirizzo dichiarato nella richiesta ha effetto, ai  fini
          delle notificazioni, dal quinto giorno libero successivo  a
          quello  in  cui  l'ufficio  attesta  la   ricezione   della
          richiesta stessa. Se la casella di  posta  elettronica  del
          contribuente che ha effettuato la richiesta risulta satura,
          l'ufficio effettua un secondo tentativo di consegna decorsi
          almeno sette giorni dal primo invio. Se anche a seguito  di
          tale tentativo la  casella  di  posta  elettronica  risulta
          satura  oppure  nei  casi  in  cui  l'indirizzo  di   posta
          elettronica del contribuente non risulta valido  o  attivo,
          si applicano le disposizioni in  materia  di  notificazione
          degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere
          notificati al contribuente, comprese  le  disposizioni  del
          presente articolo diverse da quelle del  presente  comma  e
          quelle del codice di  procedura  civile  dalle  stesse  non
          modificate, con esclusione dell'articolo 149-bis del codice
          di procedura civile.". 
              - Si riporta il testo del secondo comma  dell'arti.  26
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  602
          del 1973, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 26. (Notificazione della cartella di  pagamento).
          - (Omissis). 
              La notifica della cartella puo' essere eseguita, con le
          modalita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          11  febbraio  2005,  n.  68,  a  mezzo  posta   elettronica
          certificata,  all'indirizzo  del  destinatario   risultante
          dall'indice nazionale degli indirizzi di posta  elettronica
          certificata (INI-PEC), ovvero, per i soggetti che ne  fanno
          richiesta,  diversi  da  quelli  obbligati  ad   avere   un
          indirizzo di  posta  elettronica  certificata  da  inserire
          nell'INI-PEC,  all'indirizzo  dichiarato   all'atto   della
          richiesta. In  tali  casi,  si  applicano  le  disposizioni
          dell'articolo  60  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
              (Omissis).». 
              - Il  decreto  del  Presidente  della   Repubblica   11
          febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni  per
          l'utilizzo della posta  elettronica  certificata,  a  norma
          dell'art. 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3) e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2005, n. 97. 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo  6-ter  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art. 6-ter. (Indice degli  indirizzi  delle  pubbliche
          amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi). - 1. Al
          fine  di  assicurare   la   pubblicita'   dei   riferimenti
          telematici delle pubbliche amministrazioni  e  dei  gestori
          dei pubblici servizi e' istituito  il  pubblico  elenco  di
          fiducia denominato "Indice degli indirizzi  della  pubblica
          amministrazione e dei gestori  di  pubblici  servizi",  nel
          quale sono indicati  gli  indirizzi  di  posta  elettronica
          certificata da utilizzare per le  comunicazioni  e  per  lo
          scambio di informazioni e per l'invio di documenti a  tutti
          gli effetti di legge tra le  pubbliche  amministrazioni,  i
          gestori di pubblici servizi e i privati. 
              2. La realizzazione  e  la  gestione  dell'Indice  sono
          affidate all'AgID, che puo' utilizzare a tal fine elenchi e
          repertori gia' formati dalle amministrazioni pubbliche. 
              3. Le amministrazioni di cui al comma 1 aggiornano  gli
          indirizzi  e  i  contenuti  dell'Indice  tempestivamente  e
          comunque  con  cadenza  almeno   semestrale,   secondo   le
          indicazioni  dell'AgID.  La  mancata  comunicazione   degli
          elementi necessari al completamento dell'Indice e del  loro
          aggiornamento e' valutata  ai  fini  della  responsabilita'
          dirigenziale  e  dell'attribuzione  della  retribuzione  di
          risultato ai dirigenti responsabili.». 
              - Si riporta il testo del comma  6-quater  dell'art.  4
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  322
          del 1998, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Dichiarazione e certificazioni dei  sostituti
          d'imposta). - (Omissis). 
              6-quater. Le certificazioni  di  cui  al  comma  6-ter,
          sottoscritte  anche  mediante   sistemi   di   elaborazione
          automatica, sono consegnate agli interessati  entro  il  31
          marzo dell'anno successivo a quello in cui  le  somme  e  i
          valori sono stati corrisposti ovvero  entro  dodici  giorni
          dalla richiesta degli stessi in caso  di  interruzione  del
          rapporto di lavoro. Nelle ipotesi di  cui  all'articolo  27
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  la  certificazione  puo'  essere  sostituita
          dalla copia della comunicazione prevista dagli articoli  7,
          8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 11-bis dell'art. 37 del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2006,   n.   248
          (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e  sociale,
          per il contenimento  e  la  razionalizzazione  della  spesa
          pubblica, nonche' interventi in materia  di  entrate  e  di
          contrasto  all'evasione  fiscale),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.  37.  (Disposizioni  in  tema  di   accertamento,
          semplificazione e altre misure di carattere finanziario). -
          (Omissis). 
              11-bis. Gli adempimenti fiscali e il  versamento  delle
          somme di cui agli articoli 17 e 20, comma  4,  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno  scadenza  dal
          1° al 20 agosto di ogni  anno,  possono  essere  effettuati
          entro  il  giorno  20  dello  stesso  mese,  senza   alcuna
          maggiorazione. I termini per la trasmissione dei  documenti
          e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia
          delle entrate o da altri enti impositori sono  sospesi  dal
          1o agosto al 4  settembre,  esclusi  quelli  relativi  alle
          richieste effettuate nel corso delle attivita' di  accesso,
          ispezione e verifica, nonche' delle procedure  di  rimborso
          ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  2  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462  (Unificazione
          ai  fini  fiscali  e  contributivi   delle   procedure   di
          liquidazione,   riscossione   e   accertamento,   a   norma
          dell'articolo  3,  comma  134,  lettera  b),  della  L.  23
          dicembre 1996, n. 662): 
              «Art. 2. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli automatici). - (Omissis). 
              2. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o  in
          parte, se il contribuente o il sostituto d'imposta provvede
          a  pagare  le  somme  dovute  con  le  modalita'   indicate
          nell'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241,  concernente  le  modalita'  di  versamento   mediante
          delega,  entro  trenta   giorni   dal   ricevimento   della
          comunicazione, prevista dai commi 3 dei  predetti  articoli
          36-bis e  54-bis,  ovvero  della  comunicazione  definitiva
          contenente la rideterminazione in sede di autotutela  delle
          somme  dovute,  a  seguito  dei  chiarimenti  forniti   dal
          contribuente  o  dal  sostituto  d'imposta.  In  tal  caso,
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ad un terzo e gli interessi  sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'articolo
          3 del citato decreto legislativo n. 462 del 1997: 
              «Art. 3. (Riscossione delle somme dovute a seguito  dei
          controlli formali). -  1.  Le  somme  che,  a  seguito  dei
          controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo  36-ter
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  600,  risultano  dovute  a   titolo   d'imposta,
          ritenute, contributi e  premi  o  di  minori  crediti  gia'
          utilizzati, nonche' di interessi  e  di  sanzioni,  possono
          essere  pagate  entro  30  giorni  dal  ricevimento   della
          comunicazione prevista dal comma 4  del  predetto  articolo
          36-ter, con le  modalita'  indicate  nell'articolo  19  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , concernente  le
          modalita'  di  versamento  mediante  delega.  In  tal  caso
          l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute e' ridotto
          ai due terzi e gli interessi sono  dovuti  fino  all'ultimo
          giorno del  mese  antecedente  a  quello  dell'elaborazione
          della comunicazione.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 412 dell'art. 1
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2005): 
              «412. In esecuzione dell'articolo  6,  comma  5,  della
          legge 27 luglio  2000,  n.  212,  l'Agenzia  delle  entrate
          comunica mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai
          contribuenti  l'esito   dell'attivita'   di   liquidazione,
          effettuata ai sensi dell'articolo 36-bis  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  e
          successive modificazioni, relativamente ai redditi soggetti
          a tassazione separata. La relativa imposta  o  la  maggiore
          imposta dovuta, a decorrere dal periodo d'imposta 2001,  e'
          versata mediante modello di pagamento, di cui  all'articolo
          19  del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,   n.   241,
          precompilato dall'Agenzia. In  caso  di  mancato  pagamento
          entro  il  termine  di  trenta   giorni   dal   ricevimento
          dell'apposita comunicazione  si  procede  all'iscrizione  a
          ruolo, secondo  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  602,  e
          successive modificazioni, con l'applicazione della sanzione
          di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18
          dicembre  1997,  n.  471,  e   degli   interessi   di   cui
          all'articolo 20 del predetto decreto n.  602  del  1973,  a
          decorrere dal primo giorno del secondo  mese  successivo  a
          quello di elaborazione della predetta comunicazione.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  36-bis  e
          36-ter del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
          n. 600 del 1973: 
              «Art.  36-bis.   (Liquidazioni   delle   imposte,   dei
          contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti  in  base  alle
          dichiarazioni). -1. Avvalendosi di procedure automatizzate,
          l'amministrazione finanziaria procede, entro  l'inizio  del
          periodo  di  presentazione  delle  dichiarazioni   relative
          all'anno successivo, alla liquidazione delle  imposte,  dei
          contributi  e  dei  premi  dovuti,  nonche'  dei   rimborsi
          spettanti  in  base  alle  dichiarazioni   presentate   dai
          contribuenti e dai sostituti d'imposta. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'Amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi  dai  contribuenti  nella   determinazione   degli
          imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei
          contributi  e  dei  premi   risultanti   dalle   precedenti
          dichiarazioni; 
                c) ridurre le detrazioni d'imposta indicate in misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazioni; 
                d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura
          superiore a quella prevista dalla legge; 
                e) ridurre i  crediti  d'imposta  esposti  in  misura
          superiore  a  quella  prevista  dalla  legge   ovvero   non
          spettanti   sulla   base   dei   dati   risultanti    dalle
          dichiarazione; 
                f) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la  tempestivita'  dei  versamenti   delle   imposte,   dei
          contributi e dei premi dovuti a  titolo  di  acconto  e  di
          saldo e delle ritenute alla fonte operate  in  qualita'  di
          sostituto d'imposta. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti delle imposte, dei  contributi
          e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo  e  delle
          ritenute  alla  fonte  operate  in  qualita'  di  sostituto
          d'imposta. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione ovvero dai controlli  eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta,  l'esito  della  liquidazione  e'  comunicato   al
          contribuente  o  al  sostituto  d'imposta  per  evitare  la
          reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione
          degli   aspetti   formali.   Qualora   a   seguito    della
          comunicazione il contribuente o  il  sostituto  di  imposta
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              3-bis. A  seguito  dello  scomputo  delle  perdite  dai
          maggiori imponibili effettuato ai sensi del secondo periodo
          del quarto comma dell'articolo 42 del presente decreto, del
          comma 3 dell'articolo  40-bis  del  presente  decreto,  del
          comma 1-ter dell'articolo  7  del  decreto  legislativo  19
          giugno 1997, n. 218, del comma 2  dell'articolo  9-bis  del
          decreto   legislativo   19    giugno    1997,    n.    218,
          l'amministrazione finanziaria provvede a ridurre  l'importo
          delle  perdite  riportabili  ai  sensi  dell'articolo  8  e
          dell'articolo  84  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  22   dicembre   1986,   n.   917,   nell'ultima
          dichiarazione  dei  redditi  presentata.  A  seguito  dello
          scomputo delle perdite dai maggiori  imponibili  effettuato
          ai sensi del primo periodo del quarto  comma  dell'articolo
          42  del  presente  decreto,  l'amministrazione  finanziaria
          provvede a ridurre l'importo delle perdite  riportabili  ai
          sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nelle
          dichiarazioni dei redditi successive a  quella  oggetto  di
          rettifica e, qualora emerga un maggiore imponibile, procede
          alla  rettifica  ai  sensi  del  primo  e   secondo   comma
          dell'articolo 42 del presente decreto. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista nel presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente e  dal  sostituto
          d'imposta. 
              Art. 36-ter. (Controllo formale delle dichiarazioni). -
          1. Gli uffici periferici dell'amministrazione  finanziaria,
          procedono, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
          a quello  di  presentazione,  al  controllo  formale  delle
          dichiarazioni presentate dai contribuenti e  dai  sostituti
          d'imposta, sulla base dei  criteri  selettivi  fissati  dal
          Ministro delle finanze, tenendo anche conto  di  specifiche
          analisi del rischio di evasione e delle capacita' operative
          dei medesimi uffici. 
              2. Senza pregiudizio dell'azione accertatrice  a  norma
          degli articoli 37 e seguenti, gli uffici possono: 
                a) escludere in tutto o in parte  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto non risultanti dalle  dichiarazioni  dei
          sostituti   d'imposta,   dalle   comunicazioni    di    cui
          all'articolo 20, terzo comma, del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica.  29  settembre  1973,  n.  605,  o  dalle
          certificazioni  richieste  ai  contribuenti  ovvero   delle
          ritenute risultanti in misura inferiore a  quella  indicata
          nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi; 
                b) escludere  in  tutto  o  in  parte  le  detrazioni
          d'imposta non spettanti in base ai documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi di cui all'articolo. 78,  comma
          25, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; 
                c) escludere in tutto o in  parte  le  deduzioni  dal
          reddito non spettanti in base  ai  documenti  richiesti  ai
          contribuenti o agli elenchi menzionati nella lettera b); 
                d) determinare i crediti d'imposta spettanti in  base
          ai dati  risultanti  dalle  dichiarazioni  e  ai  documenti
          richiesti ai contribuenti; 
                e) liquidare la maggiore imposta  sul  reddito  delle
          persone   fisiche   e   i   maggiori   contributi    dovuti
          sull'ammontare complessivo dei redditi risultanti  da  piu'
          dichiarazioni o certificati di cui all'articolo 1, comma 4,
          lettera d), presentati per  lo  stesso  anno  dal  medesimo
          contribuente; 
                f) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta. 
              3. Ai fini dei commi  1  e  2,  il  contribuente  o  il
          sostituto d'imposta e' invitato, anche telefonicamente o in
          forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine
          ai dati contenuti  nella  dichiarazione  e  ad  eseguire  o
          trasmettere ricevute di versamento e  altri  documenti  non
          allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti  da
          terzi. 
              4. L'esito  del  controllo  formale  e'  comunicato  al
          contribuente o al sostituto d'imposta con l'indicazione dei
          motivi  che  hanno  dato   luogo   alla   rettifica   degli
          imponibili, delle imposte, delle ritenute alla  fonte,  dei
          contributi e dei premi dichiarate, per consentire anche  la
          segnalazione di eventuali dati ed elementi non  considerati
          o valutati erroneamente in sede di controllo formale  entro
          i   trenta   giorni   successivi   al   ricevimento   della
          comunicazione.». 
              - Si riporta il  testo  vigente  dell'art.  54-bis  del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  633  del
          1972: 
              «Art. 54-bis. (Liquidazione dell'imposta dovuta in base
          alle  dichiarazioni).  -  1.   Avvalendosi   di   procedure
          automatizzate l'amministrazione finanziaria procede,  entro
          l'inizio del periodo di presentazione  delle  dichiarazioni
          relative    all'anno    successivo,    alla    liquidazione
          dell'imposta dovuta in base alle  dichiarazioni  presentate
          dai contribuenti. 
              2. Sulla base dei dati e  degli  elementi  direttamente
          desumibili dalle dichiarazioni presentate e  di  quelli  in
          possesso   dell'anagrafe   tributaria,    l'amministrazione
          finanziaria provvede a: 
                a) correggere  gli  errori  materiali  e  di  calcolo
          commessi dai contribuenti nella determinazione  del  volume
          d'affari e delle imposte; 
                b)  correggere  gli  errori  materiali  commessi  dai
          contribuenti  nel  riporto  delle  eccedenze   di   imposta
          risultanti dalle precedenti dichiarazioni; 
                c) controllare la rispondenza con la dichiarazione  e
          la tempestivita'  dei  versamenti  dell'imposta  risultante
          dalla dichiarazione  annuale  a  titolo  di  acconto  e  di
          conguaglio nonche' dalle  liquidazioni  periodiche  di  cui
          agli articoli 27, 33, comma 1, lettera  a),  e  74,  quarto
          comma. 
              2-bis. Se vi e' pericolo per la riscossione,  l'ufficio
          puo' provvedere,  anche  prima  della  presentazione  della
          dichiarazione  annuale,   a   controllare   la   tempestiva
          effettuazione dei versamenti dell'imposta, da eseguirsi  ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, degli articoli 6  e
          7 del decreto del Presidente della  Repubblica  14  ottobre
          1999, n.  542,  nonche'  dell'articolo  6  della  legge  29
          dicembre 1990, n. 405. 
              3. Quando dai controlli automatici eseguiti  emerge  un
          risultato  diverso  rispetto  a   quello   indicato   nella
          dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti  dall'ufficio,
          ai sensi del comma 2-bis, emerge un'imposta o una  maggiore
          imposta, l'esito della liquidazione e' comunicato ai  sensi
          e per gli effetti di cui al comma  6  dell'articolo  60  al
          contribuente, nonche' per evitare la reiterazione di errori
          e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali.
          Qualora  a  seguito  della  comunicazione  il  contribuente
          rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati
          erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo'
          fornire   i   chiarimenti   necessari   all'amministrazione
          finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento
          della comunicazione. 
              4.  I  dati  contabili  risultanti  dalla  liquidazione
          prevista dal presente articolo si considerano, a tutti  gli
          effetti, come dichiarati dal contribuente.». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  17  del
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435 (Regolamento recante  modifiche  al  D.P.R.  22  luglio
          1998, n. 322, nonche' disposizioni per la semplificazione e
          razionalizzazione   di   adempimenti    tributari),    come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art.   17.   (Razionalizzazione   dei    termini    di
          versamento). -  1.  Il  versamento  del  saldo  dovuto  con
          riferimento alla dichiarazione  dei  redditi  ed  a  quella
          dell'imposta regionale sulle attivita' produttive da  parte
          delle persone fisiche, e delle societa' o  associazioni  di
          cui all'articolo  5  del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917 e' effettuato entro il  30  giugno
          dell'anno di presentazione della dichiarazione  stessa;  le
          societa' o associazioni di cui all'articolo  5  del  citato
          testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui
          agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,  effettuano  i  predetti
          versamenti entro l'ultimo  giorno  del  mese  successivo  a
          quello di  scadenza  del  termine  di  presentazione  della
          dichiarazione. Il versamento del saldo dovuto in base  alla
          dichiarazione  relativa  all'imposta  sul   reddito   delle
          persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale sulle
          attivita' produttive e' effettuato  entro  l'ultimo  giorno
          del sesto mese successivo a quello di chiusura del  periodo
          d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni  di  legge
          approvano il bilancio oltre  il  termine  di  quattro  mesi
          dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo  dovuto  in
          base alla dichiarazione relativa  all'imposta  sul  reddito
          delle persone giuridiche ed a quella dell'imposta regionale
          sulle attivita' produttive entro l'ultimo giorno  del  mese
          successivo a quello di approvazione  del  bilancio.  Se  il
          bilancio non e' approvato nel termine  stabilito,  in  base
          alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il
          versamento e' comunque effettuato entro l'ultimo giorno del
          mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art.  6,  e  del
          comma 1 dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 14 ottobre 1999,  n.  542  (Regolamento  recante
          modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione
          delle dichiarazioni dei  redditi,  dell'IRAP  e  dell'IVA),
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. (Modifiche di termini in materia di IVA). - 1.
          La  differenza  tra  l'ammontare  dell'imposta  sul  valore
          aggiunto  dovuta  in  base  alla  dichiarazione  annuale  e
          l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente  ai  sensi
          dell'articolo  1,  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e' versata  entro  il  16
          marzo di ciascun anno  ovvero  entro  il  termine  previsto
          dall'articolo 17,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, maggiorando le somme da versare degli interessi  nella
          misura dello 0,40 per cento per ogni  mese  o  frazione  di
          mese successivo alla predetta data.». 
              «Art. 7. (Semplificazioni  per  i  contribuenti  minori
          relative alle liquidazioni e ai versamenti  in  materia  di
          imposta sul valore  aggiunto).  -  1.  I  contribuenti  che
          nell'anno solare  precedente  hanno  realizzato  un  volume
          d'affari non superiore a lire 600 milioni  per  le  imprese
          aventi  per  oggetto  prestazioni  di  servizi  e  per  gli
          esercenti arti o professioni, ovvero lire un  miliardo  per
          le imprese aventi  per  oggetto  altre  attivita',  possono
          optare, per: 
                a) l'effettuazione delle liquidazioni periodiche,  di
          cui all'articolo 1, comma 1,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 marzo 1998,  n.  100,  e  dei  relativi
          versamenti  dell'imposta  entro  il  16  del  secondo  mese
          successivo a  ciascuno  dei  primi  tre  trimestri  solari;
          qualora l'imposta non superi il limite di  lire  50.000  il
          versamento e' effettuato insieme a  quello  dovuto  per  il
          trimestre successivo; 
                b) il versamento dell'imposta dovuta entro il  16  di
          marzo di ciascun anno, ovvero  entro  il  termine  previsto
          dall'articolo 17,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n.
          435, maggiorando le somme da versare degli interessi  nella
          misura dello 0.40 per cento per ogni  mese  o  frazione  di
          mese successivo alla predetta data. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo  del  comma  3  dell'art.  4  del
          decreto-legge 28  giugno  1990,  n.  167,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   1990,   n.   227
          (Rilevazione a fini fiscali di taluni  trasferimenti  da  e
          per l'estero di denaro, titoli e valori),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti  e
          le attivita'). - (Omissis). 
              3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione  dei
          redditi  previsti  nel  comma  1  non  sussistono  per   le
          attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o
          in amministrazione agli  intermediari  residenti  e  per  i
          contratti comunque conclusi attraverso il loro  intervento,
          qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti  da  tali
          attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
          imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi
          di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel
          comma 1 non sussistono altresi'  per  i  depositi  e  conti
          correnti  bancari  costituiti  all'estero  il  cui   valore
          massimo  complessivo  raggiunto  nel  corso   del   periodo
          d'imposta non sia superiore a 15.000 euro. Gli obblighi  di
          indicazione nella dichiarazione dei  redditi  previsti  nel
          comma 1 non sussistono altresi' per  gli  immobili  situati
          all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel
          corso del  periodo  d'imposta,  fatti  salvi  i  versamenti
          relativi all'imposta  sul  valore  degli  immobili  situati
          all'estero, di cui al decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011, n. 214. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni  in  materia
          di federalismo Fiscale Municipale), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 3.  (Cedolare  secca  sugli  affitti).  -  1.  In
          alternativa  facoltativa  rispetto  al   regime   ordinario
          vigente per la tassazione del  reddito  fondiario  ai  fini
          dell'imposta  sul  reddito  delle   persone   fisiche,   il
          proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di
          unita' immobiliari abitative locate ad uso  abitativo  puo'
          optare per il seguente regime. 
              2. A decorrere dall'anno 2011, il canone  di  locazione
          relativo ai contratti aventi ad  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo e le relative  pertinenze  locate  congiuntamente
          all'abitazione, puo'  essere  assoggettato,  in  base  alla
          decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella  forma
          della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul  reddito
          delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonche'
          delle imposte di registro  e  di  bollo  sul  contratto  di
          locazione; la cedolare secca sostituisce anche  le  imposte
          di registro e di bollo sulla risoluzione e  sulle  proroghe
          del contratto di locazione. Sul canone di  locazione  annuo
          stabilito dalle parti  la  cedolare  secca  si  applica  in
          ragione di un'aliquota del 21 per cento. La cedolare  secca
          puo' essere applicata anche ai contratti di locazione per i
          quali  non  sussiste  l'obbligo  di  registrazione.  Per  i
          contratti stipulati secondo le  disposizioni  di  cui  agli
          articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9  dicembre  1998,  n.
          431, relativi ad  abitazioni  ubicate  nei  comuni  di  cui
          all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge
          30 dicembre 1988, n. 551,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli  altri  comuni
          ad  alta  tensione  abitativa  individuati   dal   Comitato
          interministeriale   per   la   programmazione    economica,
          l'aliquota  della  cedolare  secca  calcolata  sul   canone
          pattuito dalle parti  e'  ridotta  al  15  per  cento.  Sui
          contratti di locazione aventi a  oggetto  immobili  ad  uso
          abitativo, qualora assoggettati alla cedolare secca di  cui
          al  presente  comma,  alla  fideiussione  prestata  per  il
          conduttore non si applicano le imposte  di  registro  e  di
          bollo. 
              3. Nei casi di omessa richiesta  di  registrazione  del
          contratto di locazione si applica l'articolo 69  del  testo
          unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
          1986, n. 131. La mancata presentazione della  comunicazione
          relativa alla proroga del contratto non comporta la  revoca
          dell'opzione  esercitata  in  sede  di  registrazione   del
          contratto  di  locazione  qualora  il  contribuente   abbia
          mantenuto un comportamento  coerente  con  la  volonta'  di
          optare per il regime della cedolare  secca,  effettuando  i
          relativi versamenti e dichiarando  i  redditi  da  cedolare
          secca nel relativo quadro della dichiarazione dei  redditi.
          In  caso  di  mancata  presentazione  della   comunicazione
          relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del
          contratto di locazione per il  quale  e'  stata  esercitata
          l'opzione per l'applicazione della  cedolare  secca,  entro
          trenta giorni dal verificarsi dell'evento,  si  applica  la
          sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro
          50 se  la  comunicazione  e'  presentata  con  ritardo  non
          superiore a trenta giorni. 
              4. La  cedolare  secca  e'  versata  entro  il  termine
          stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito  delle
          persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle  imposte
          di bollo e di registro eventualmente gia'  pagate.  Per  la
          liquidazione, l'accertamento, la riscossione,  i  rimborsi,
          le sanzioni,  gli  interessi  ed  il  contenzioso  ad  essa
          relativi si  applicano  le  disposizioni  previste  per  le
          imposte  sui  redditi.  Con  provvedimento  del   Direttore
          dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento,
          sono stabilite le modalita' di  esercizio  dell'opzione  di
          cui al comma 1, nonche'  di  versamento  in  acconto  della
          cedolare secca dovuta, nella misura dell'85 per  cento  per
          l'anno 2011 e del 95 per cento dal 2012, e del versamento a
          saldo  della  medesima   cedolare,   nonche'   ogni   altra
          disposizione   utile,   anche   dichiarativa,    ai    fini
          dell'attuazione del presente articolo. 
              5. 
              6. Le disposizioni di cui ai commi 1,  2,  4  e  5  del
          presente articolo non si applicano alle locazioni di unita'
          immobiliari ad uso abitativo effettuate  nell'esercizio  di
          una attivita'  d'impresa,  o  di  arti  e  professioni.  Il
          reddito derivante dai contratti di cui al presente articolo
          non puo' essere, comunque, inferiore al reddito determinato
          ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del testo  unico  delle
          imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente  della
          Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
              6-bis.  L'opzione  di  cui  al  comma  1  puo'   essere
          esercitata anche per le unita' immobiliari abitative locate
          nei confronti di cooperative edilizie per  la  locazione  o
          enti senza scopo di lucro di cui al libro I, titolo II  del
          codice civile, purche' sublocate a studenti universitari  e
          date   a   disposizione    dei    comuni    con    rinuncia
          all'aggiornamento del canone di locazione o assegnazione. 
              7. Quando le vigenti  disposizioni  fanno  riferimento,
          per  il   riconoscimento   della   spettanza   o   per   la
          determinazione  di  deduzioni,  detrazioni  o  benefici  di
          qualsiasi  titolo,  anche  di  natura  non  tributaria,  al
          possesso di requisiti reddituali, si tiene  comunque  conto
          anche del reddito  assoggettato  alla  cedolare  secca.  Il
          predetto reddito rileva anche ai fini dell'indicatore della
          situazione  economica  equivalente  (I.S.E.E.)  di  cui  al
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. 
              8. Ai contratti di  locazione  degli  immobili  ad  uso
          abitativo,  comunque   stipulati,   che,   ricorrendone   i
          presupposti, non sono registrati entro il termine stabilito
          dalla legge, si applica la seguente disciplina: 
                a) la durata della locazione e' stabilita in  quattro
          anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria
          o d'ufficio; 
                b)  al  rinnovo  si  applica  la  disciplina  di  cui
          all'articolo 2, comma 1, della  citata  legge  n.  431  del
          1998; 
                c) a decorrere dalla registrazione il canone annuo di
          locazione e' fissato in misura pari al triplo della rendita
          catastale, oltre l'adeguamento, dal secondo anno,  in  base
          al 75 per cento dell'aumento degli indici ISTAT dei  prezzi
          al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il
          contratto prevede un canone inferiore, si applica  comunque
          il canone stabilito dalle parti. 
              9. Le disposizioni di cui all'articolo  1,  comma  346,
          della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed  al  comma  8  del
          presente articolo si applicano anche ai casi in cui: 
                a) nel contratto di locazione  registrato  sia  stato
          indicato un importo inferiore a quello effettivo; 
                b) sia stato  registrato  un  contratto  di  comodato
          fittizio. 
              10. La disciplina di cui ai commi 8 e 9 non si  applica
          ove la registrazione sia effettuata entro  sessanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
              10-bis.  Per  assicurare  il  contrasto   dell'evasione
          fiscale   nel   settore   delle   locazioni   abitative   e
          l'attuazione di quanto  disposto  dai  commi  8  e  9  sono
          attribuite  ai  comuni,  in  relazione  ai   contratti   di
          locazione, funzioni di monitoraggio anche  previo  utilizzo
          di quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma,  numero
          6), del codice civile in materia di  registro  di  anagrafe
          condominiale  e  conseguenti  annotazioni  delle  locazioni
          esistenti in ambito di edifici condominiali. 
              11. Nel caso in cui il locatore opti per l'applicazione
          della  cedolare  secca   e'   sospesa,   per   un   periodo
          corrispondente alla durata  dell'opzione,  la  facolta'  di
          chiedere l'aggiornamento del canone, anche se prevista  nel
          contratto  a  qualsiasi  titolo,  inclusa   la   variazione
          accertata dall'ISTAT dell'indice nazionale  dei  prezzi  al
          consumo per le famiglie di operai e impiegati  verificatasi
          nell'anno precedente. L'opzione non ha effetto se  di  essa
          il  locatore  non  ha  dato  preventiva  comunicazione   al
          conduttore con lettera raccomandata, con la quale  rinuncia
          ad esercitare la facolta' di chiedere  l'aggiornamento  del
          canone a  qualsiasi  titolo.  Le  disposizioni  di  cui  al
          presente comma sono inderogabili.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 10 della  Parte
          I della tariffa allegata al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta
          di bollo): 
 
    

"[Allegato A - Tariffa] Art. 10 [Assegni circolari - Vaglia cambiari
e fedi di credito del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia]
=====================================================================
                   | Imposte  |                    |
                   | dovute   |                    |
 Indicazione degli |----------|                    |
  atti soggetti a  |     |Pro-| Modo di pagamento  |     N o t e
     imposta       |     |por-|                    |
                   |Fisse|zio-|                    |
                   |     |nali|                    |
=====================================================================
1. Assegni         |          | 1. Versamento      |1. Non e' dovuta
circolari:         |     6 per|  all'ufficio del   |imposta per la
a) emessi in       |     mille|  registro          |girata e la
conformita' del    |     per  |                    |quietanza.
regio decreto 21-  |     ogni |                    |
12-1933, n. 1736   |     anno |                    |
b) emessi in       |Le stesse | 2. Come all'art. 5 |2. L' imposta deve
difformita' del    |imposte   |                    |essere liquidata
regio decreto 21-  |stabilite |                    |sull'ammontare
12-1933, n. 1736   |per le    |                    |arrotondato alle
                   | cambiali |                    |lire mille
                   |          |                    |lire mille
                   |          |                    |superiori, degli
                   |          |                    |assegni in
                   |          |                    |circolazione
                   |          |                    |alla fine di
                   |          |                    |ogni trimestre
                   |          |                    |solare in base
                   |          |                    |a denuncia
                   |          |                    |trimestrale da
                   |          |                    |presentarsi al
                   |          |                    |competente
                   |          |                    |ufficio del
                   |          |                    |registro entro
                   |          |                    |trenta giorni
                   |          |                    |dalla scadenza di
                   |          |                    |ciascun trimestre
                   |          |                    |e versata nei
                   |          |                    |dieci giorni
                   |          |                    |successivi.
                   |          |                    |La denuncia
                   |          |                    |deve essere
                   |          |                    |corredata dalla
                   |          |                    |relativa
                   |          |                    |situazione
                   |          |                    |trimestrale dei
                   |          |                    |conti.
                   |          |                    |
                   |          |                    |3. Per le aziende
                   |          |                    |e gli istituti di
                   |          |                    |credito
                   |          |                    |aventi piu'
                   |          |                    |succursali o sedi
                   |          |                    |in diverse
                   |          |                    |province la
                   |          |                    |denunzia deve
                   |          |                    |presentarsi
                   |          |                    |all'ufficio del
                   |          |                    |registro del
                   |          |                    |distretto in cui
                   |          |                    |si trova la sede
                   |          |                    |principale.
                   |          |                    |
2. Vaglia cambiari |          | 1. Versamento      |1. L' imposta
e fedi di credito  |          | all'ufficio del    |comprende quella
del Banco di       |          | registro           |di emissione e di
Napoli e del Banco |     4 per|                    |quietanza.
di Sicilia, nonche'|     ogni |                    |L'imposta deve
vaglia cambiari    |     mille|                    |essere liquidata
della Banca        |     lire |                    |in base alla
d'Italia           |     ad   |                    |media delle
                   |     anno |                    |situazioni
                   |          |                    |decadali dei
                   |          |                    |vaglia
                   |          |                    |cambiari e delle
                   |          |                    |fedi di credito
                   |          |                    |di ciascun mese
                   |          |                    |del trimestre
                   |          |                    |solare cui si
                   |          |                    |riferisce
                   |          |                    |l' applicazione
                   |          |                    |dell'imposta.
                   |          |                    |2. L' importo
                   |          |                    |delle rate
                   |          |                    |trimestrali deve
                   |          |                    |essere versato
                   |          |                    |entro il secondo
                   |          |                    |mese successivo a
                   |          |                    |quello di ciascun
                   |          |                    |trimestre solare.
                   |          |                    |3. Le dichiara-
                   |          |                    |zioni e le girate
                   |          |                    |apposte sulle fedi
                   |          |                    |di credito dei
                   |          |                    |Banchi di Napoli
                   |          |                    |e di Sicilia sono
                   |          |                    |soggette
                   |          |                    |all'imposta di
                   |          |                    |bollo a seconda
                   |          |                    |del rapporto
                   |          |                    |giuridico cui si
                   |          |                    |riferiscono.
                   |          |                    |4. Non sono sog-
                   |          |                    |getti ad imposta
                   |          |                    |i vaglia cambiari
                   |          |                    |emessi dalla
                   |          |                    |Banca d'Italia
                   |          |                    |per il servizio
                   |          |                    |di tesoreria dello
                   |          |                    |Stato.".
---------------------------------------------------------------------

    
 
              - Si riporta il testo degli articoli del citato decreto
          del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 in  cui  le
          parole «mancato rinnovo»  sono  sostituite  dalla  seguente
          «revoca»: 
              «Art. 118. (Effetti dell'esercizio dell'opzione). -  1.
          (Omissis). 
              1-bis.  Ai  fini  della  determinazione   del   credito
          d'imposta  per  i  redditi  prodotti  all'estero   di   cui
          all'articolo 165: 
                a) per reddito complessivo deve intendersi il reddito
          complessivo globale; 
                b) la quota di imposta italiana  fino  a  concorrenza
          della quale e' accreditabile l'imposta estera e'  calcolata
          separatamente per ciascuno  dei  soggetti  partecipanti  al
          consolidato, e per ciascuno Stato; 
                c) nelle ipotesi di interruzione della tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione il diritto al riporto in avanti e all'indietro
          dell'eccedenza di cui all'articolo 165, comma 6, compete ai
          soggetti che hanno prodotto i redditi all'estero. 
              (Omissis).». 
              «Art. 139. (Revoca dell'opzione).  -  1.  Nel  caso  di
          revoca dell'opzione si verifica l'effetto di cui al comma 2
          dell'articolo 137.». 
              «Art. 139-bis. (Recupero delle perdite  compensate).  -
          1. Nell'ipotesi di interruzione o di revoca del consolidato
          mondiale,  i  dividendi  o  le  plusvalenze  derivanti  dal
          possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle societa'
          consolidate, percepiti o realizzate  dall'ente  o  societa'
          consolidante dal periodo  d'imposta  successivo  all'ultimo
          periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in
          base  alle  ordinarie  regole,  concorrono  a  formare   il
          reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite
          della societa'  estera  che  si  considerano  dedotte  e  i
          redditi della stessa societa' inclusi nel  consolidato.  La
          stessa  regola   si   applica   durante   il   periodo   di
          consolidamento in caso di riduzione  della  percentuale  di
          possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 4 e 7 dell'art. 115 del
          citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del
          1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 115. (Opzione  per  la  trasparenza  fiscale).  -
          (Omissis). 
              4. L'opzione e' irrevocabile per tre  esercizi  sociali
          della societa' partecipata  e  deve  essere  esercitata  da
          tutte  le   societa'   e   comunicata   all'Amministrazione
          finanziaria, con la dichiarazione  presentata  nel  periodo
          d'imposta a  decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare
          l'opzione. Al termine del  triennio  l'opzione  si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio. 
              (Omissis). 
              7. Nel primo esercizio di  efficacia  dell'opzione  gli
          obblighi  di  acconto  permangono  anche   in   capo   alla
          partecipata.  Per  la  determinazione  degli  obblighi   di
          acconto della partecipata stessa e dei suoi soci  nel  caso
          venga meno  l'efficacia  dell'opzione,  si  applica  quanto
          previsto dall'articolo 124, comma 2.  Nel  caso  di  revoca
          dell'opzione, gli obblighi di acconto si determinano  senza
          considerare gli effetti dell'opzione sia  per  la  societa'
          partecipata, sia per i soci. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dei commi 2-bis e 3 dell'art. 117
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  917
          del 1986, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 117. (Soggetti ammessi alla tassazione di  gruppo
          di imprese controllate residenti). - (Omissis). 
              2-bis. I soggetti di  cui  all'articolo  73,  comma  1,
          lettera d), privi del requisito di cui alla lettera b)  del
          comma 2, residenti in Stati appartenenti all'Unione europea
          ovvero in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico
          europeo con il quale l'Italia abbia  stipulato  un  accordo
          che assicuri un  effettivo  scambio  di  informazioni,  che
          rivestono una forma giuridica  analoga  a  quelle  previste
          dall'articolo  73,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  possono
          designare una societa' residente nel territorio dello Stato
          o non residente di cui al comma 2-ter, controllata ai sensi
          dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del  codice  civile
          con i requisiti di  cui  all'articolo  120,  ad  esercitare
          l'opzione per la tassazione di  gruppo  congiuntamente  con
          ciascuna societa' residente o non residente di cui al comma
          2-ter, su cui parimenti essi  esercitano  il  controllo  ai
          sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero  1),  del  codice
          civile  con  i  requisiti  di  cui  all'articolo  120.   La
          controllata designata non puo' esercitare l'opzione con  le
          societa' da cui e' partecipata. Agli effetti  del  presente
          comma: 
                a)  la  controllata   designata,   in   qualita'   di
          consolidante, acquisisce tutti i diritti, obblighi ed oneri
          previsti dagli articoli da 117 a 127 per le societa' o enti
          controllanti; 
                b) i requisiti del controllo di cui al comma 1 devono
          essere verificati in  capo  al  soggetto  controllante  non
          residente; 
                c)  l'efficacia  dell'opzione  e'  subordinata   alla
          condizione  che  il  soggetto  controllante  non  residente
          designi  la  controllata  residente   assumendo,   in   via
          sussidiaria, le responsabilita' previste dall'articolo  127
          per le societa' o enti controllanti; 
                d) in ipotesi di  interruzione  della  tassazione  di
          gruppo prima  del  compimento  del  triennio  o  di  revoca
          dell'opzione,   le   perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione  di  cui  all'articolo  122  sono  attribuite
          esclusivamente alle controllate che le hanno  prodotte,  al
          netto di quelle utilizzate, e nei cui confronti viene  meno
          il requisito del controllo secondo i criteri stabiliti  dai
          soggetti interessati; 
                e) se il requisito del controllo nei confronti  della
          controllata designata cessa per qualsiasi motivo prima  del
          compimento  del  triennio,  il  soggetto  controllante  non
          residente puo' designare, tra le  controllate  appartenenti
          al medesimo  consolidato,  un'altra  controllata  residente
          avente le caratteristiche di cui al  presente  comma  senza
          che  si  interrompa  la  tassazione  di  gruppo.  La  nuova
          controllata designata assume  le  responsabilita'  previste
          dall'articolo 127  per  le  societa'  o  enti  controllanti
          relativamente ai precedenti periodi d'imposta di  validita'
          della tassazione di  gruppo,  in  solido  con  la  societa'
          designata  nei  cui  confronti  cessa  il   requisito   del
          controllo. 
              3. Permanendo il requisito  del  controllo  di  cui  al
          comma 1, l'opzione ha durata per tre esercizi sociali ed e'
          irrevocabile. Al termine del triennio l'opzione si  intende
          tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che  non
          sia revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per
          la comunicazione dell'opzione. La disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          triennio.  In  caso  di  rinnovo  tacito  dell'opzione   la
          societa' o ente controllante puo'  modificare  il  criterio
          utilizzato,  ai  sensi  dell'articolo  124,  comma  4,  per
          l'eventuale attribuzione delle perdite residue, in caso  di
          interruzione anticipata della tassazione  di  gruppo  o  di
          revoca dell'opzione, alle societa' che le  hanno  prodotte,
          nella dichiarazione  dei  redditi  presentata  nel  periodo
          d'imposta  a  decorrere  dal  quale  si  intende  rinnovare
          l'opzione. Nel caso venga meno il requisito  del  controllo
          di cui al comma 1 si  determinano  le  conseguenze  di  cui
          all'articolo 124.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 124 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 124. (Interruzione  della  tassazione  di  gruppo
          prima del compimento del triennio). - 1.  Se  il  requisito
          del controllo, cosi' come definito dall'articolo 117, cessa
          per qualsiasi motivo prima del compimento del triennio,  il
          reddito della societa' o  dell'ente  controllante,  per  il
          periodo d'imposta in cui viene meno tale  requisito,  viene
          aumentato o diminuito per un importo corrispondente: 
                a) agli interessi passivi dedotti o non  dedotti  nei
          precedenti esercizi del  triennio  per  effetto  di  quanto
          previsto dall'articolo 97, comma 2; 
                b) alla residua differenza tra il valore di  libro  e
          quello fiscale riconosciuto dei beni acquisiti dalla stessa
          societa'  o  ente  controllante   o   da   altra   societa'
          controllata secondo il regime di neutralita' fiscale di cui
          all'articolo 123. Il periodo precedente si applica nel caso
          in cui il requisito del  controllo  venga  meno  anche  nei
          confronti della sola societa' cedente o della sola societa'
          cessionaria. 
              2. Nel caso di cui al comma 1 entro trenta  giorni  dal
          venir meno del requisito del controllo: 
                a) la societa' o l'ente controllante  deve  integrare
          quanto  versato  a  titolo  d'acconto  se   il   versamento
          complessivamente effettuato e' inferiore  a  quello  dovuto
          relativamente  alle  societa'  per  le  quali  continua  la
          validita' dell'opzione; 
                b)  ciascuna  societa'  controllata  deve  effettuare
          l'integrazione di cui alla lettera precedente  riferita  ai
          redditi propri, cosi' come risultanti  dalla  comunicazione
          di cui all'articolo 121. 
              3. Ai fini del comma 2, entro  lo  stesso  termine  ivi
          previsto, con le modalita' stabilite  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 129, la societa' o  l'ente  controllante  puo'
          attribuire,  in  tutto  o  in  parte,  i  versamenti   gia'
          effettuati, per quanto eccedente il proprio  obbligo,  alle
          controllate nei cui confronti e' venuto meno  il  requisito
          del controllo. 
              4. Le perdite fiscali risultanti dalla dichiarazione di
          cui all'articolo 122, i crediti chiesti a rimborso e, salvo
          quanto previsto dal comma 3, le eccedenze riportate a nuovo
          permangono nell'esclusiva disponibilita' della  societa'  o
          ente controllante. In alternativa  a  quanto  previsto  dal
          primo  periodo,  le  perdite   fiscali   risultanti   dalla
          dichiarazione di cui all'articolo 122 sono attribuite  alle
          societa'  che  le  hanno  prodotte  al  netto   di   quelle
          utilizzate e nei cui confronti viene meno il requisito  del
          controllo  secondo  i  criteri   stabiliti   dai   soggetti
          interessati.  Il  criterio   utilizzato   per   l'eventuale
          attribuzione delle perdite residue, in caso di interruzione
          anticipata della tassazione di gruppo, alle societa' che le
          hanno prodotte  e'  comunicato  all'Agenzia  delle  entrate
          all'atto della comunicazione dell'esercizio dell'opzione  o
          in  caso  di  rinnovo  tacito   della   stessa   ai   sensi
          dell'articolo 117, comma 3. 
              4-bis. Entro lo stesso termine previsto dal comma 2, la
          societa' o  l'ente  controllante  e'  tenuto  a  comunicare
          all'Agenzia delle entrate l'importo delle  perdite  residue
          attribuito a ciascun soggetto. 
              5. Le disposizioni dei commi  precedenti  si  applicano
          anche nel caso di fusione di una  societa'  controllata  in
          altra non inclusa nel  consolidato.  Nel  caso  di  fusione
          della societa' o ente controllante con societa' o enti  non
          appartenenti al consolidato, il consolidato puo' continuare
          ove la  societa'  o  ente  controllante  sia  in  grado  di
          dimostrare, anche dopo l'effettuazione di tali  operazioni,
          la  permanenza  di  tutti  i   requisiti   previsti   dalle
          disposizioni di cui agli articoli 117 e  seguenti  ai  fini
          dell'accesso al regime. Ai  fini  della  continuazione  del
          consolidato,  la  societa'   o   ente   controllante   puo'
          interpellare l'amministrazione ai sensi  dell'articolo  11,
          comma 1, lettera b), della legge 27  luglio  2000,  n.  212
          recante lo Statuto dei diritti  del  contribuente.  Con  il
          decreto di  cui  all'articolo  129  sono  disciplinati  gli
          eventuali ulteriori casi  di  interruzione  anticipata  del
          consolidato. 
              5-bis. La societa'  o  ente  controllante  che  intende
          continuare ad avvalersi della tassazione di gruppo  ma  non
          ha presentato l'istanza di interpello prevista dal comma  5
          ovvero,  avendola  presentata,  non  ha  ricevuto  risposta
          positiva   deve   segnalare   detta    circostanza    nella
          dichiarazione dei redditi. 
              6.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' del comma 1 per compensare gli oneri connessi  con
          l'interruzione  della   tassazione   di   gruppo   relativi
          all'imposta sulle societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 125 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 125. (Revoca dell'opzione). - 1. Le  disposizioni
          dell'articolo 124, comma 1, lettera b),  si  applicano  sia
          nel caso di revoca dell'opzione di  cui  all'articolo  117,
          sia nel caso in cui la revoca  riguardi  almeno  una  delle
          societa' di cui alla predetta lettera b). 
              2. Nel caso di revoca  dell'opzione,  gli  obblighi  di
          acconto si  calcolano  relativamente  a  ciascuna  societa'
          singolarmente considerata con riferimento ai redditi propri
          cosi'  come   risultanti   dalle   comunicazioni   di   cui
          all'articolo 121. Si applica la disposizione  dell'articolo
          124, comma 4. La societa' o l'ente controllante e' tenuto a
          comunicare  all'Agenzia  delle  entrate   l'importo   delle
          perdite residue attribuite a ciascun soggetto,  secondo  le
          modalita' e i termini previsti per la  comunicazione  della
          revoca. 
              3.  L'articolo  118,  comma   4,   si   applica   anche
          relativamente  alle  somme  percepite  o  versate  tra   le
          societa' di  cui  al  comma  1  per  compensare  gli  oneri
          connessi con la revoca della tassazione di gruppo  relativi
          all'imposta sulle societa'.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 132 del citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  917  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 132. (Condizioni per l'efficacia dell'opzione). -
          1. Permanendo il requisito  del  controllo,  come  definito
          nell'articolo 133, l'opzione di  cui  all'articolo  131  ha
          durata per cinque esercizi del soggetto controllante ed  e'
          irrevocabile.  Al  termine  del  quinquennio  l'opzione  si
          intende tacitamente rinnovata per il successivo triennio  a
          meno che non sia revocata, secondo le modalita' e i termini
          previsti per la comunicazione dell'opzione. La disposizione
          di cui al periodo  precedente  si  applica  al  termine  di
          ciascun triennio. 
              2. L'efficacia dell'opzione e' altresi' subordinata  al
          verificarsi delle seguenti condizioni: 
                a) il suo esercizio  deve  avvenire  relativamente  a
          tutte le controllate non residenti,  cosi',  come  definite
          dall'articolo 133; 
                b)  identita'  dell'esercizio  sociale  di   ciascuna
          societa' controllata  con  quello  della  societa'  o  ente
          controllante, salvo nel caso in cui questa coincidenza  non
          sia consentita dalle legislazioni locali; 
                c) revisione dei bilanci  del  soggetto  controllante
          residente e delle controllate residenti di cui all'articolo
          131, comma 2, e di quelle non residenti di cui all'articolo
          133,  da  parte  dei  soggetti  iscritti  all'albo   Consob
          previsto dal decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n.  58,
          o, per quanto riguarda le controllate non residenti,  anche
          da altri soggetti a condizione che il revisore del soggetto
          controllante utilizzi gli esiti della  revisione  contabile
          dagli stessi soggetti effettuata ai fini del  giudizio  sul
          bilancio  annuale  o  consolidato.  Nel  caso  in  cui   la
          controllata non abbia l'obbligo della redazione annuale del
          bilancio, redazione a cura dell'organo sociale cui  compete
          l'amministrazione della societa' di un bilancio  volontario
          riferito ad un periodo di tempo corrispondente  al  periodo
          d'imposta  della  controllante,  comunque   soggetto   alla
          revisione di cui al primo periodo; 
                d)  attestazione  rilasciata  da  ciascuna   societa'
          controllata non residente secondo le modalita' previste dal
          decreto di cui all'articolo 142 dalla quale risulti: 
                  1) il consenso alla revisione del proprio  bilancio
          di cui alla lettera c); 
                  2) l'impegno a fornire al soggetto controllante  la
          collaborazione    necessaria    per    la    determinazione
          dell'imponibile  e  per  adempiere  entro  un  periodo  non
          superiore a 60 giorni dalla loro  notifica  alle  richieste
          dell'Amministrazione finanziaria; 
                d-bis). 
              3.  Al  ricorrere  delle  condizioni   previste   dagli
          articoli 130 e seguenti, la societa' controllante accede al
          regime  previsto  dalla  presente  sezione;   la   medesima
          societa' controllante puo'  interpellare  l'amministrazione
          ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge
          27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti  del
          contribuente, al fine  di  verificare  la  sussistenza  dei
          requisiti  per  il  valido   esercizio   dell'opzione.   In
          particolare dall'istanza di interpello dovra' risultare: 
                a)  la   qualificazione   soggettiva   del   soggetto
          controllante   all'esercizio    dell'opzione    ai    sensi
          dell'articolo 130, comma 2; 
                b) la puntuale descrizione della struttura societaria
          estera del gruppo con l'indicazione di  tutte  le  societa'
          controllate; 
                c) la denominazione,  la  sede  sociale,  l'attivita'
          svolta,  l'ultimo  bilancio   disponibile   di   tutte   le
          controllate   non   residenti   nonche'   la    quota    di
          partecipazione agli utili  riferita  alla  controllante  ed
          alle  controllate  di  cui  all'articolo  131,   comma   2,
          l'eventuale diversa  durata  dell'esercizio  sociale  e  le
          ragioni che richiedono tale diversita'; 
                d)  la  denominazione  dei  soggetti  cui  e'   stato
          attribuito l'incarico per la revisione  dei  bilanci  e  le
          conferme dell'avvenuta accettazione di tali incarichi; 
                e) l'elenco delle imposte  relativamente  alle  quali
          verra'  presumibilmente  richiesto  il   credito   di   cui
          all'articolo 165. 
              4. La risposta positiva dell'Agenzia delle entrate puo'
          essere subordinata all'assunzione  da  parte  del  soggetto
          controllante dell'obbligo ad altri adempimenti  finalizzati
          ad una maggiore tutela degli  interessi  erariali.  Con  lo
          stesso  interpello  di  cui  al   comma   3   il   soggetto
          controllante puo' a sua volta richiedere,  oltre  a  quelle
          gia'   previste,   ulteriori   semplificazioni    per    la
          determinazione del reddito imponibile fra  le  quali  anche
          l'esclusione delle societa' controllate di  dimensioni  non
          rilevanti residenti negli  Stati  o  territori  di  cui  al
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  emanato
          ai sensi dell'articolo 168-bis. 
              5. Le variazioni dei dati di cui  al  comma  3  possono
          essere  comunicate  all'Agenzia  delle   entrate   con   le
          modalita' previste dallo  stesso  comma  3  entro  il  mese
          successivo alla fine del periodo d'imposta durante il quale
          si  possono  essere  verificate.   La   societa'   o   ente
          controllante che intende accedere al regime previsto  dalla
          presente  sezione  ma  non  ha  presentato   l'istanza   di
          interpello  prevista   dal   comma   3   ovvero,   avendola
          presentata,  non  ha  ricevuto   risposta   positiva   deve
          segnalare  detta  circostanza   nella   dichiarazione   dei
          redditi.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  155  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  917  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 155. (Ambito soggettivo ed oggettivo).  -  1.  Il
          reddito imponibile dei soggetti  di  cui  all'articolo  73,
          comma 1, lettera a),  derivante  dall'utilizzo  delle  navi
          indicate nell'articolo 8-bis,  comma  1,  lettera  a),  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633, e  successive  modificazioni,  iscritte  nel  registro
          internazionale di cui al decreto-legge 30 dicembre 1997, n.
          457 convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
          1998, n. 30, e dagli  stessi  armate,  nonche'  delle  navi
          noleggiate il cui tonnellaggio non sia superiore al 50  per
          cento di quello complessivamente utilizzato, e' determinato
          ai sensi della presente  sezione  qualora  il  contribuente
          comunichi un'opzione in tal senso all'Agenzia delle entrate
          con la dichiarazione presentata  nel  periodo  d'imposta  a
          decorrere  dal  quale  si  intende  esercitare   l'opzione.
          L'opzione e' irrevocabile per dieci  esercizi  sociali.  Al
          termine  del  decennio  l'opzione  si  intende  tacitamente
          rinnovata  per  un  altro  decennio  a  meno  che  non  sia
          revocata, secondo le modalita' e i termini previsti per  la
          comunicazione  dell'opzione.  La  disposizione  di  cui  al
          periodo  precedente  si  applica  al  termine  di   ciascun
          decennio.  L'opzione  di  cui  al  comma  1   deve   essere
          esercitata relativamente a tutte le navi aventi i requisiti
          indicati nel medesimo comma 1, gestite dallo stesso  gruppo
          di imprese alla cui  composizione  concorrono  la  societa'
          controllante e le controllate ai sensi  dell'articolo  2359
          del codice civile. 
              2. L'opzione consente la determinazione dell'imponibile
          secondo i criteri di cui all'articolo 156 delle navi di cui
          al  comma  1  con  un  tonnellaggio  superiore   alle   100
          tonnellate di stazza netta destinate all'attivita' di: 
                a) trasporto merci; 
                b) trasporto passeggeri; 
                c) soccorso, rimorchio, realizzazione e posa in opera
          di impianti ed altre attivita' di assistenza  marittima  da
          svolgersi in alto mare. 
              3. Sono altresi' incluse nell'imponibile  le  attivita'
          direttamente connesse, strumentali e complementari a quelle
          indicate  nelle  lettere  precedenti  svolte  dal  medesimo
          soggetto e identificate dal  decreto  di  cui  all'articolo
          161.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art.  2,
          del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.  16,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento): 
              «Art. 2. (Comunicazioni e adempimenti formali). - 1. La
          fruizione di benefici  di  natura  fiscale  o  l'accesso  a
          regimi  fiscali  opzionali,  subordinati   all'obbligo   di
          preventiva comunicazione ovvero  ad  altro  adempimento  di
          natura  formale  non  tempestivamente  eseguiti,   non   e'
          preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata
          o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o  altre
          attivita'  amministrative  di  accertamento   delle   quali
          l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza,
          laddove il contribuente: 
                a) abbia  i  requisiti  sostanziali  richiesti  dalle
          norme di riferimento; 
                b)   effettui   la   comunicazione   ovvero    esegua
          l'adempimento richiesto entro il termine  di  presentazione
          della prima dichiarazione utile; 
                c) versi contestualmente l'importo pari  alla  misura
          minima della sanzione stabilita dall'articolo 11, comma  1,
          del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  471,  secondo
          le  modalita'  stabilite  dall'articolo  17   del   decreto
          legislativo  9  luglio   1997,   n.   241,   e   successive
          modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  2  dell'art.  11  del
          decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale), come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 11. (Riduzione dei costi di riscossione fiscale).
          - 1. L'Agenzia delle entrate provvede alla revisione  delle
          condizioni,   incluse   quelle   di   remunerazione   delle
          riscossioni dei versamenti unitari di cui  all'articolo  17
          del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 effettuate da
          parte delle banche e degli altri operatori, del servizio di
          accoglimento  delle  deleghe  di  pagamento,  in  modo   da
          assicurare una riduzione di spesa pari, per l'anno 2014, al
          30 per cento e, per ciascun  anno  successivo,  al  40  per
          cento di quella  sostenuta  nel  2013;  conseguentemente  i
          trasferimenti alla predetta  Agenzia  sono  ridotti  di  75
          milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              2. A decorrere dal 1° ottobre 2014,  fermi  restando  i
          limiti gia'  previsti  da  altre  disposizioni  vigenti  in
          materia, i versamenti di cui all'articolo  17  del  decreto
          legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono eseguiti: 
                a) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
          a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui,
          per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale
          sia di importo pari a zero; 
                b) esclusivamente mediante i servizi telematici messi
          a  disposizione  dall'Agenzia   delle   entrate   e   dagli
          intermediari della riscossione convenzionati con la stessa,
          nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni  e  il
          saldo finale sia di importo positivo; 
                c) (Abrogata).». 
              - Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art.  38-bis
          del citato decreto del Presidente della Repubblica  n.  633
          del 1972, come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 38-bis. (Esecuzione dei rimborsi). - (Omissis). 
              3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i  rimborsi
          di ammontare superiore a 30.000 euro sono  eseguiti  previa
          presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui
          emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto  di
          conformita'  o  la  sottoscrizione   alternativa   di   cui
          all'articolo 10, comma 7,  primo  e  secondo  periodo,  del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102.  Alla
          dichiarazione  o  istanza  e'  allegata  una  dichiarazione
          sostitutiva di atto di notorieta', a norma dell'articolo 47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445, che attesti  la  sussistenza  delle  seguenti
          condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del
          contribuente: 
                a) il patrimonio netto  non  e'  diminuito,  rispetto
          alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di
          oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si
          e' ridotta, rispetto alle risultanze contabili  dell'ultimo
          periodo d'imposta, di oltre il 40 per  cento  per  cessioni
          non  effettuate  nella  normale   gestione   dell'attivita'
          esercitata; l'attivita' stessa non e'  cessata  ne'  si  e'
          ridotta per effetto  di  cessioni  di  aziende  o  rami  di
          aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; 
                b) non risultano cedute, se la richiesta di  rimborso
          e' presentata da  societa'  di  capitali  non  quotate  nei
          mercati regolamentati, nell'anno precedente  la  richiesta,
          azioni o quote  della  societa'  stessa  per  un  ammontare
          superiore al 50 per cento del capitale sociale; 
                c) sono stati eseguiti i  versamenti  dei  contributi
          previdenziali e assicurativi. 
              4. Sono eseguiti previa prestazione della  garanzia  di
          cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore  a  30.000
          euro quando richiesti: 
                a) da soggetti passivi  che  esercitano  un'attivita'
          d'impresa  da  meno  di  due  anni  diversi  dalle  imprese
          start-up   innovative   di   cui   all'articolo   25    del
          decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
                b)  da  soggetti  passivi  ai  quali,  nei  due  anni
          antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati
          avvisi di accertamento o di rettifica da cui  risulti,  per
          ciascun anno, una differenza tra gli  importi  accertati  e
          quelli  dell'imposta  dovuta  o  del   credito   dichiarato
          superiore: 
                  1) al 10 per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi non superano 150.000 euro; 
                  2) al 5  per  cento  degli  importi  dichiarati  se
          questi superano 150.000  euro  ma  non  superano  1.500.000
          euro; 
                  3) all'1 per  cento  degli  importi  dichiarati,  o
          comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano
          1.500.000 euro; 
                c) da soggetti passivi che nelle ipotesi  di  cui  al
          comma 3, presentano  la  dichiarazione  o  istanza  da  cui
          emerge il credito richiesto a rimborso priva del  visto  di
          conformita'  o  della  sottoscrizione  alternativa,  o  non
          presentano  la  dichiarazione  sostitutiva   di   atto   di
          notorieta'; 
                d) da soggetti passivi  che  richiedono  il  rimborso
          dell'eccedenza   detraibile   risultante   all'atto   della
          cessazione dell'attivita'. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto  del
          Presidente della  Repubblica  23  settembre  1973,  n.  601
          (Disciplina delle agevolazioni tributarie), come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  20.  (Dichiarazione  e  pagamento   dell'imposta
          sostitutiva). - 1. Gli enti che  effettuano  le  operazioni
          indicate  dagli  articoli  15  e  16  presentano,  in   via
          telematica,   entro    quattro    mesi    dalla    chiusura
          dell'esercizio, una dichiarazione relativa alle  operazioni
          effettuate nel corso dell'esercizio stesso, utilizzando  il
          modello   approvato   con   provvedimento   del   direttore
          dell'Agenzia delle entrate. 
              2. Gli enti di cui al primo comma  liquidano  l'imposta
          dovuta ed effettuano, entro  il  termine  di  presentazione
          della dichiarazione, il  versamento  a  saldo  dell'imposta
          liquidata. Gli stessi enti provvedono a versare,  a  titolo
          di acconto, una somma pari al  95  per  cento  dell'imposta
          sostitutiva che risulta dovuta sulle operazioni  effettuate
          nell'esercizio precedente.  L'acconto  e'  versato  in  due
          rate, la prima nella misura del 45 per cento e  la  seconda
          per il restante importo, rispettivamente entro  il  termine
          di presentazione della dichiarazione ed entro il sesto mese
          successivo a detto termine. 
              3. Se l'ammontare dei versamenti effettuati a titolo di
          acconto ai sensi del secondo comma e'  superiore  a  quello
          dell'imposta sostitutiva che risulta dovuta  in  base  alla
          dichiarazione,  l'eccedenza  puo'   essere   computata   in
          diminuzione dal versamento dell'imposta dovuta, a  saldo  o
          in acconto, ovvero puo' essere chiesta a rimborso. 
              4. L'ufficio dell'Agenzia delle  entrate  competente  a
          recuperare le maggiori imposte sull'atto  di  compravendita
          della casa di abitazione, acquistata con i benefici di  cui
          all'articolo 1, quinto periodo,  della  tariffa,  parte  I,
          annessa  al  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti
          l'imposta di registro, di cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  e  successive
          modificazioni, in caso di decadenza dai benefici stessi per
          dichiarazione mendace o trasferimento  per  atto  a  titolo
          oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici
          prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del
          loro acquisto, provvede, nel termine  decadenziale  di  tre
          anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei
          benefici  medesimi,  a   recuperare   nei   confronti   del
          mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva  di  cui
          al terzo comma dell'articolo 18 e quella di  cui  al  primo
          comma dello stesso articolo, nonche' a irrogare la sanzione
          amministrativa  nella  misura  del  30  per   cento   della
          differenza medesima. 
              5. Per la rettifica dell'imponibile, per l'accertamento
          d'ufficio dei cespiti omessi, per le sanzioni relative alla
          omissione  o  infedelta'  della   dichiarazione,   per   la
          riscossione, per il contenzioso e per quanto altro riguarda
          l'applicazione dell'imposta sostitutiva  valgono  le  norme
          sull'imposta di  registro.  L'amministrazione  finanziaria,
          avvalendosi  di   procedure   automatizzate,   procede   al
          controllo della  regolarita'  dell'autoliquidazione  e  dei
          versamenti  dell'imposta  e,  qualora,  sulla  base   degli
          elementi desumibili dalla dichiarazione e  dai  versamenti,
          risulti dovuta una maggiore imposta o risultino  versamenti
          in tutto o in parte non eseguiti o tardivi, notifica, entro
          tre  anni  dalla  scadenza  del  termine  previsto  per  la
          presentazione  della  dichiarazione,  apposito  avviso   di
          liquidazione con l'applicazione  degli  interessi  e  delle
          sanzioni di cui  all'articolo  13,  comma  1,  del  decreto
          legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 
              6. Con decreto del  Ministro  per  le  finanze  saranno
          stabilite le modalita' di applicazione  delle  disposizioni
          dei commi precedenti.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 20-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  601  del  1973,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.    20-bis.    (Operazioni    di     finanziamento
          strutturate). - 1. Gli articoli da 15  a  20  si  applicano
          anche alle garanzie di qualunque tipo,  da  chiunque  e  in
          qualsiasi momento prestate in relazione alle operazioni  di
          finanziamento strutturate come emissioni di obbligazioni  o
          titoli similari alle obbligazioni di cui  all'articolo  44,
          comma 2, lettera c), del  Testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi, approvato con  il  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  22  dicembre  1986,   n.   917,   da   chiunque
          sottoscritte, alle loro eventuali  surroghe,  sostituzioni,
          postergazioni,   frazionamenti   e   cancellazioni    anche
          parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate  in
          relazione alle stesse, nonche' ai trasferimenti di garanzie
          anche   conseguenti   alla    cessione    delle    predette
          obbligazioni, nonche' alla modificazione  o  estinzione  di
          tali operazioni. 
              2. L'opzione di cui all'articolo 17,  primo  comma,  e'
          esercitata nella deliberazione di emissione  o  in  analogo
          provvedimento autorizzativo. 
              3. L'imposta sostitutiva e' dovuta  dagli  intermediari
          finanziari incaricati, ai sensi del decreto legislativo  24
          febbraio 1998, n.  58,  delle  attivita'  di  promozione  e
          collocamento delle operazioni di cui al  comma  1,  ovvero,
          nel caso in cui tali intermediari non  intervengano,  dalle
          societa' che emettono le obbligazioni o titoli similari con
          riferimento ai quali  e'  stata  esercitata  l'opzione.  Il
          soggetto finanziato  risponde  in  solido  con  i  predetti
          intermediari per il pagamento dell'imposta. 
              4. Gli intermediari finanziari e le societa'  emittenti
          tenute al pagamento  dell'imposta  sostitutiva  dichiarano,
          secondo le modalita' previste dall'articolo 20 del presente
          decreto e dall'articolo 8, comma 4,  del  decreto-legge  27
          aprile 1990, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge  26  giugno   1990,   n.   165,   l'ammontare   delle
          obbligazioni collocate. 
              5. Alle operazioni di cui al presente articolo  non  si
          applicano le disposizioni di cui all'articolo  20,  secondo
          comma, secondo e terzo periodo.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  6  del  decreto
          legislativo  9  luglio  1997,  n.   237   (Modifica   della
          disciplina in materia di servizi autonomi  di  cassa  degli
          uffici finanziari), come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 6. (Riscossione di particolari entrate). - 1.  La
          riscossione delle tasse sulle concessioni  governative,  da
          corrispondere in modo ordinario,  ai  sensi  della  vigente
          normativa, e' effettuata mediante  versamento  su  apposito
          conto corrente postale  intestato  all'ufficio  concessioni
          governative di Roma, vincolato a favore  della  sezione  di
          tesoreria provinciale dello Stato di Roma. 
              2.  La  riscossione  dei  canoni  di  abbonamento  alla
          radiotelevisione,  delle  relative  tasse  di   concessione
          governativa,  imposta  sul   valore   aggiunto,   sanzioni,
          interessi e diritti  e'  effettuata  tramite  l'Ente  poste
          italiane mediante versamento  su  apposito  conto  corrente
          postale  intestato  all'ufficio  del  registro  abbonamenti
          radio e televisione di Torino,  vincolato  a  favore  della
          sezione di tesoreria provinciale  dello  Stato  di  Torino.
          Alla riscossione coattiva provvede il medesimo ufficio  del
          registro abbonamenti radio  e  televisione  di  Torino,  ai
          sensi del testo unico delle disposizioni di legge  relative
          alla procedura coattiva per la  riscossione  delle  entrate
          patrimoniali dello Stato e degli altri enti  pubblici,  dei
          proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e  delle
          tasse sugli affari, approvato con regio decreto  14  aprile
          1910, n. 639. 
              3. A decorrere dal 1° luglio 2017, la riscossione delle
          tasse ipotecarie e dei tributi speciali di cui all'articolo
          2, comma 1, lettere h) e i), da corrispondere  agli  uffici
          provinciali -  territorio  dell'Agenzia  delle  entrate  e'
          effettuata mediante: 
              a) versamento unitario, ai sensi dell'articolo  17  del
          decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 
              b) contrassegni sostitutivi; 
              c) carte di debito o prepagate; 
              d) modalita' telematiche; 
                e) altri strumenti di pagamento elettronico. 
              3-bis. Nel caso di  pagamento  contestuale  di  imposte
          ipotecarie o di bollo e di tasse ipotecarie, queste  ultime
          possono essere riscosse e versate con le modalita'  di  cui
          all'articolo 4. 
              3-ter. Con decreto  del  Ministero  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e  della
          programmazione economica, sono stabilite le  modalita'  per
          il versamento in tesoreria provinciale  dello  Stato  delle
          somme riscosse ai sensi del comma 3, e  sono  approvate  le
          convenzioni che determinano i compensi  agli  intermediari.
          Gli intermediari provvedono comunque al versamento  diretto
          alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro  il
          terzo   giorno   lavorativo   successivo   a   quello    di
          riscossione.». 
              -  La  legge  25  luglio  1971,  n.  545   (Norme   sul
          riordinamento  delle  circoscrizioni   territoriali   delle
          Conservatorie  dei  registri  immobiliari  e   disposizioni
          connesse) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  7  agosto
          1971, n. 199. 
              - Il Libro VI (Della tutela  dei  diritti)  del  codice
          civile comprende gli articoli da 2643 a 2969. 
              - Si riporta il testo vigente  degli  articoli  2673  e
          seguenti del codice civile: 
              «Art.  2673.  (Obblighi   del   conservatore).   -   Il
          conservatore dei registri  immobiliari  deve  rilasciare  a
          chiunque ne fa richiesta copia  delle  trascrizioni,  delle
          iscrizioni e delle annotazioni, o il certificato che non ve
          ne e' alcuna. 
              Deve altresi' permettere l'ispezione dei suoi  registri
          nei modi e nelle ore fissati dalla legge. 
              Il  conservatore  deve  anche  rilasciare   copia   dei
          documenti che sono depositati presso di lui in originale  o
          i cui originali sono depositati negli atti di un  notaio  o
          in  pubblico  archivio  fuori  della   circoscrizione   del
          tribunale nella quale ha sede il suo ufficio.». 
              «Art. 2674. (Divieto di rifiutare gli atti del  proprio
          ufficio). - Il conservatore puo' ricusare  di  ricevere  le
          note e i titoli, se non sono in carattere  intelligibile  e
          non puo' riceverli quando il  titolo  non  ha  i  requisiti
          stabiliti dagli articoli 2657,  2660,  primo  comma,  2821,
          2835 e 2837 o non e' presentato con le  modalita'  previste
          dall'articolo  2658  e  quando  la  nota  non  contiene  le
          indicazioni prescritte dagli articoli 2659,  2660  e  2839,
          numeri 1), 3), 4) e 7). 
              In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare  o
          ritardare di ricevere la consegna dei titoli  presentati  e
          di  eseguire  le  trascrizioni,  iscrizioni  o  annotazioni
          richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati.  Le
          parti  possono  far  stendere  immediatamente  verbale  del
          rifiuto o del ritardo  da  un  notaio  o  da  un  ufficiale
          giudiziario assistito da due testimoni.». 
              «Art. 2674-bis. (Trascrizione e iscrizione con  riserva
          e  impugnazione).  -  Al  di  fuori  dei  casi  di  cui  al
          precedente articolo, qualora emergano gravi e fondati dubbi
          sulla trascrivibilita' di un atto o sulla iscrivibilita' di
          una  ipoteca,  il  conservatore,  su  istanza  della  parte
          richiedente, esegue la formalita' con riserva. 
              La parte a favore della  quale  e'  stata  eseguita  la
          formalita' con riserva deve proporre reclamo  all'autorita'
          giudiziaria.». 
              «Art. 2675. (Responsabilita' del  conservatore).  -  Il
          conservatore e' responsabile dei danni derivati: 
                1)   dall'omissione,   nei   suoi   registri,   delle
          trascrizioni,   delle   iscrizioni   e    delle    relative
          annotazioni,  come  pure  dagli  errori  incorsi  in   tali
          operazioni; 
                2)  dall'omissione,  nei  suoi   certificati,   delle
          trascrizioni, iscrizioni o  annotazioni,  come  pure  dagli
          errori  incorsi  nei  medesimi,  salvo  che  l'omissione  o
          l'errore provenga da indicazioni insufficienti  a  lui  non
          imputabili; 
                3) dalle cancellazioni indebitamente operate.». 
              «Art.  2676.  (Diversita'   tra   registri,   copie   e
          certificati). - Nel caso di diversita' tra i risultati  dei
          registri e quelli delle copie o dei certificati  rilasciati
          dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che
          risulta dai registri.». 
              «Art. 2677. (Orario per le domande di trascrizione o di
          iscrizione). - Il conservatore  non  puo'  ricevere  alcuna
          domanda di trascrizione o di iscrizione fuorche' nelle ore,
          determinate dalla legge, nelle quali l'ufficio e' aperto al
          pubblico.». 
              «Art. 2678. (Registro generale). - Il  conservatore  e'
          obbligato a tenere un registro  generale  d'ordine  in  cui
          giornalmente   deve   annotare,   secondo    l'ordine    di
          presentazione, ogni titolo che gli e' rimesso  perche'  sia
          trascritto, iscritto o annotato. 
              Questo registro deve indicare il  numero  d'ordine,  il
          giorno  della  richiesta   ed   il   relativo   numero   di
          presentazione, la persona dell'esibitore e le  persone  per
          cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota,
          l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e'  fatta  per
          trascrizione,  per  iscrizione  o  per  annotazione,  e  le
          persone riguardo alle quali la trascrizione, la  iscrizione
          o l'annotazione si deve eseguire. 
              Appena avvenuta l'accettazione del titolo e della nota,
          il conservatore ne  deve  dare  ricevuta  in  carta  libera
          all'esibitore,   senza   spesa;   la   ricevuta    contiene
          l'indicazione del numero di presentazione.». 
              «Art.   2679.   (Altri   registri   da   tenersi    dal
          conservatore).   -   Oltre   al   registro   generale,   il
          conservatore deve tenere, nei modi  previsti  dall'articolo
          2664, i registri particolari: 
                1) per le trascrizioni; 
                2) per le iscrizioni; 
                3) per le annotazioni. 
              Deve  inoltre  tenere  gli  altri  registri  che   sono
          ordinati dalla legge.». 
              «Art. 2680. (Tenuta del registro generale d'ordine).  -
          Il registro generale deve essere vidimato  in  ogni  foglio
          dal presidente o da un  giudice  del  tribunale  nella  cui
          circoscrizione  e'  stabilito  l'ufficio,   indicando   nel
          relativo processo verbale il numero dei fogli e  il  giorno
          in cui sono stati vidimati. 
              Questo registro deve essere scritto di  seguito,  senza
          spazi  in  bianco  o  interlinee  e  senza   aggiunte.   Le
          cancellature  di  parole  devono   essere   approvate   dal
          conservatore in fine di ciascun foglio con la sua  firma  e
          con l'indicazione del numero delle parole cancellate. 
              Il registro, alla fine di ciascun giorno,  deve  essere
          chiuso con l'indicazione del numero dei titoli  annotati  e
          firmato dal conservatore. 
              In esso si deve rigorosamente osservare la serie  delle
          date, dei fogli e dei numeri d'ordine.». 
              «Art. 2681. (Divieto di rimozione dei  registri).  -  I
          registri  sopra  indicati  non   possono   essere   rimossi
          dall'ufficio del conservatore, fuorche' per ordine  di  una
          corte d'appello, qualora ne sia riconosciuta la necessita',
          e mediante le cautele determinate dalla stessa corte.». 
              «Art. 2682. (Sanzioni contro  il  conservatore).  -  Il
          conservatore nell'esercizio delle sue incombenze e'  tenuto
          a conformarsi a tutte le  disposizioni  di  questo  titolo,
          nonche'  alle  altre  disposizioni  delle  leggi   che   lo
          riguardano e, in caso di inosservanza, e'  soggetto  a  una
          pena pecuniaria fino a lire diecimila.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  73  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di  spese  di  giustizia),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 73. (Procedura per la  registrazione  degli  atti
          giudiziari). -  1.  In  adempimento  dell'obbligo  previsto
          dall'articolo 10, comma 1,  lettera  c),  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26  aprile  1986,  n.  131,  il
          funzionario  addetto  all'ufficio   trasmette   all'ufficio
          finanziario  le  sentenze,  i  decreti  e  gli  altri  atti
          giudiziari soggetti ad imposta di registro  ai  fini  della
          registrazione. L'ufficio finanziario comunica  gli  estremi
          di protocollo e di registrazione entro dieci giorni,  dalla
          ricezione nei casi  di  imposta  prenotata  a  debito,  dal
          pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in
          calce all'originale degli atti. 
              2. La trasmissione dei  documenti  avviene  secondo  le
          regole   tecniche   telematiche   stabilite   con   decreto
          dirigenziale del Ministero dell'economia e  delle  finanze,
          di concerto con il Ministero della giustizia, nel  rispetto
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e delle relative norme di attuazione. 
              2-bis. I provvedimenti della Corte di  cassazione  sono
          esenti dall'obbligo della registrazione. 
              2-ter. La registrazione delle sentenze  e  degli  altri
          atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da
          fatti costituenti reato deve essere richiesta entro  trenta
          giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. 
              2-quater.  Le  parti   in   causa   possono   segnalare
          all'ufficio giudiziario, anche per il tramite  del  proprio
          difensore, la sussistenza dei presupposti previsti  per  la
          registrazione,  con  prenotazione  a  debito,  degli   atti
          giudiziari di cui al comma  2-ter,  nel  termine  di  dieci
          giorni dalla data di pubblicazione  o  emanazione.  In  tal
          caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla
          prenotazione a debito  deve  essere  motivata  dall'ufficio
          giudiziario con apposito atto, da  trasmettere  all'ufficio
          finanziario unitamente alla richiesta di registrazione.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  73-bis  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  115  del  2002,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   73-bis.   (Termini   per   la   richiesta    di
          registrazione).- 1.  La  registrazione  della  sentenza  di
          condanna  al  risarcimento  del  danno  prodotto  da  fatti
          costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni
          dal passaggio in giudicato. 
              1-bis. Si applicano le disposizioni del comma  2-quater
          dell'articolo 73.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  13  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26  aprile  1986,   n.   131
          (Approvazione   del   Testo   unico   delle    disposizioni
          concernenti l'imposta di registro), come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 13. (Termini per la richiesta di  registrazione).
          - 1. La registrazione degli atti che vi  sono  soggetti  in
          termine fisso deve essere richiesta, salvo quanto  disposto
          dall'articolo 17, comma 3-bis,  entro  venti  giorni  dalla
          data dell'atto se formato in Italia, entro sessanta  giorni
          se formato all'estero. 
              1-bis. Per i decreti di trasferimento  e  gli  atti  da
          essi  ricevuti,  i   cancellieri   devono   richiedere   la
          registrazione entro sessanta giorni da  quello  in  cui  il
          provvedimento e' stato emanato. 
              2. Per gli inventari, le ricognizioni  dello  stato  di
          cose o di luoghi e in genere per tutti  gli  atti  che  non
          sono stati formati in un solo  giorno  il  termine  decorre
          dalla data di chiusura dell'atto; per le scritture  private
          autenticate  il  termine  decorre  dalla  data  dell'ultima
          autenticazione e per i contratti verbali dall'inizio  della
          loro esecuzione, salvo quanto  disposto  dall'articolo  17,
          comma 3-bis. 
              3. Per i provvedimenti e gli atti di  cui  all'articolo
          10,  comma  1,  lettera  c),   diversi   dai   decreti   di
          trasferimento e dagli atti da essi ricevuti, i  cancellieri
          devono richiedere la registrazione decorsi dieci giorni  ed
          entro trenta giorni da quello in cui  il  provvedimento  e'
          stato  pubblicato  o  emanato   quando   dagli   atti   del
          procedimento sono  desumibili  gli  elementi  previsti  dal
          comma  4-bis  dell'articolo  67  o,  in  mancanza  di  tali
          elementi, entro trenta giorni dalla  data  di  acquisizione
          degli stessi. 
              4. Nei casi di cui al comma  secondo  dell'art.  12  la
          registrazione deve  essere  richiesta  entro  venti  giorni
          dalla iscrizione nel registro delle imprese, prevista dagli
          artt. 2505 e segg. del Codice civile, e in  ogni  caso  non
          oltre sessanta giorni dalla istituzione o dal trasferimento
          della  sede  amministrativa,  legale   o   secondaria   nel
          territorio dello Stato, o dalle  altre  operazioni  di  cui
          all'art. 4.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  59  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica n.  131  del  1986,
          come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 59. (Registrazione a debito). - 1. Si  registrano
          a debito, cioe' senza contemporaneo pagamento delle imposte
          dovute: 
                a) le  sentenze,  i  provvedimenti  e  gli  atti  che
          occorrono  nei  procedimenti  contenziosi  nei  quali  sono
          interessate le amministrazioni dello Stato e le  persone  o
          gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese
          dello Stato quando essi  vengono  formati  d'ufficio  o  ad
          istanza   o   nell'interesse   dei   detti   soggetti;   la
          registrazione a debito  non  e'  ammessa  per  le  sentenze
          portanti trasferimento  di  beni  e  diritti  di  qualsiasi
          natura; 
                b) gli atti formati nell'interesse  dei  soggetti  di
          cui alla lettera a) dopo che sia iniziato  il  procedimento
          contenzioso  e  necessari   per   l'ulteriore   corso   del
          procedimento stesso o per la sua definizione; 
                c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; 
                d)  le  sentenze  e  gli  altri  atti  degli   organi
          giurisdizionali che condannano al  risarcimento  del  danno
          prodotto da fatti costituenti reato.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 60 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  131  del  1986,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 60. (Modalita' per la registrazione a debito).  -
          1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16
          a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di
          ciascun atto sia indicato che questo e' compilato o emanato
          ad  istanza  o  nell'interesse  dell'amministrazione  dello
          Stato  o  della  persona  o  dell'ente  morale  ammesso  al
          gratuito  patrocinio,  facendosi   in   quest'ultimo   caso
          menzione  della  data   del   decreto   di   ammissione   e
          dell'autorita'  giudiziaria  che  lo  ha  emanato.  Per   i
          provvedimenti  emessi  d'ufficio  si  deve   inoltre   fare
          menzione di questa circostanza e indicare la parte  ammessa
          al gratuito patrocinio. 
              2. Nelle sentenze  e  negli  altri  atti  degli  organi
          giurisdizionali di cui alla lettera d)  dell'art.  59  deve
          essere indicata la  parte  obbligata  al  risarcimento  del
          danno, nei cui confronti deve essere  recuperata  l'imposta
          prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora  ravvisi
          elementi   che   consentano   la    riconducibilita'    dei
          provvedimenti   giurisdizionali   all'ambito    applicativo
          dell'articolo 59, comma 1, lettera d), puo' sospenderne  la
          liquidazione e segnalare la sussistenza  di  tali  elementi
          all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta  giorni  dal
          ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario  deve
          fornire  il   proprio   parere   all'ufficio   finanziario,
          motivando,   con   apposito   atto,   l'eventuale   mancata
          ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 35 del  citato  decreto
          del Presidente della  Repubblica  n.  633  del  1972,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 35. (Disposizione  regolamentare  concernente  le
          dichiarazioni   di   inizio,   variazione   e    cessazione
          attivita'). - 1. I soggetti che  intraprendono  l'esercizio
          di un'impresa, arte  o  professione  nel  territorio  dello
          Stato, o vi istituiscono una stabile organizzazione, devono
          farne dichiarazione entro trenta giorni ad uno degli uffici
          locali dell'Agenzia delle  entrate  ovvero  ad  un  ufficio
          provinciale dell'imposta sul valore aggiunto della medesima
          Agenzia; la dichiarazione e' redatta, a pena  di  nullita',
          su modelli conformi a quelli  approvati  con  provvedimento
          del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   L'ufficio
          attribuisce al contribuente un numero di partita I.V.A. che
          restera' invariato anche nelle  ipotesi  di  variazioni  di
          domicilio  fiscale  fino  al   momento   della   cessazione
          dell'attivita'   e   che   deve   essere   indicato   nelle
          dichiarazioni, nella home-page dell'eventuale sito web e in
          ogni altro documento ove richiesto. 
              2.  Dalla  dichiarazione  di  inizio  attivita'  devono
          risultare: 
                a) per le persone fisiche,  il  cognome  e  nome,  il
          luogo  e  la  data  di  nascita,  il  codice  fiscale,   la
          residenza, il domicilio fiscale e l'eventuale ditta; 
                b) per i soggetti diversi dalle persone  fisiche,  la
          natura  giuridica,  la  denominazione,  ragione  sociale  o
          ditta, la sede legale, o in mancanza quella amministrativa,
          e il domicilio fiscale e deve essere  inoltre  indicato  il
          codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la
          rappresentanza; 
                c)  per  i  soggetti  residenti   all'estero,   anche
          l'ubicazione della stabile organizzazione; 
                d) il tipo e l'oggetto dell'attivita' e il luogo o  i
          luoghi in cui  viene  esercitata  anche  a  mezzo  di  sedi
          secondarie,  filiali,  stabilimenti,  succursali,   negozi,
          depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e
          conservati i libri, i registri, le scritture e i  documenti
          prescritti dal presente decreto e da altre disposizioni; 
                e) per i soggetti che svolgono attivita' di commercio
          elettronico,  l'indirizzo  del   sito   web   ed   i   dati
          identificativi dell'internet service provider; 
                e-bis)  per  i  soggetti  che  intendono   effettuare
          operazioni intracomunitarie di cui al Titolo  II,  Capo  II
          del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29  ottobre  1993,  n.  427,  la
          volonta' di effettuare dette operazioni; 
                f) ogni  altro  elemento  richiesto  dal  modello  ad
          esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate e' in grado
          di acquisire autonomamente. 
              3. In caso di variazione di alcuno  degli  elementi  di
          cui  al  comma  2  o  di  cessazione   dell'attivita',   il
          contribuente deve entro trenta giorni  farne  dichiarazione
          ad uno degli  uffici  indicati  dal  comma  1,  utilizzando
          modelli conformi a quelli approvati con  provvedimento  del
          direttore dell'Agenzia  delle  entrate.  Se  la  variazione
          comporta il trasferimento del  domicilio  fiscale  essa  ha
          effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui
          si  e'  verificata.  In   caso   di   fusione,   scissione,
          conferimenti  di  aziende   o   di   altre   trasformazioni
          sostanziali  che  comportano  l'estinzione   del   soggetto
          d'imposta, la dichiarazione e'  presentata  unicamente  dal
          soggetto risultante dalla trasformazione. 
              4. In caso di cessazione dell'attivita' il termine  per
          la presentazione della dichiarazione  di  cui  al  comma  3
          decorre dalla data di ultimazione delle operazioni relative
          alla liquidazione  dell'azienda,  per  le  quali  rimangono
          ferme le disposizioni relative al versamento  dell'imposta,
          alla   fatturazione,    registrazione,    liquidazione    e
          dichiarazione.  Nell'ultima  dichiarazione   annuale   deve
          tenersi conto anche dell'imposta dovuta ai sensi del n.  5)
          dell'articolo  2,  da  determinare  computando   anche   le
          operazioni indicate nel quinto comma dell'articolo  6,  per
          le  quali  non  si  e'  ancora  verificata   l'esigibilita'
          dell'imposta. 
              5.  I  soggetti  che   intraprendono   l'esercizio   di
          un'impresa, arte o professione, se ritengono di  realizzare
          un  volume  d'affari   che   comporti   l'applicazione   di
          disposizioni  speciali   ad   esso   connesse   concernenti
          l'osservanza  di  adempimenti  o  di  criteri  speciali  di
          determinazione   dell'imposta,   devono   indicarlo   nella
          dichiarazione di inizio attivita' da presentare a norma del
          presente  articolo  e  devono   osservare   la   disciplina
          stabilita in relazione al volume d'affari dichiarato. 
              6. Le dichiarazioni previste dal presente articolo sono
          presentate in via telematica secondo le disposizioni di cui
          ai commi  10  e  seguenti  ovvero,  in  duplice  esemplare,
          direttamente ad uno degli uffici di  cui  al  comma  1.  Le
          dichiarazioni  medesime  possono,  in  alternativa,  essere
          inoltrate in  unico  esemplare  a  mezzo  servizio  postale
          mediante   raccomandata,   con   l'obbligo   di   garantire
          l'identita' del soggetto dichiarante  mediante  allegazione
          di  idonea  documentazione;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in cui risultano spedite. 
              7.  L'ufficio  rilascia   o   invia   al   contribuente
          certificato   di   attribuzione   della   partita   IVA   o
          dell'avvenuta variazione o cessazione dell'attivita' e  nel
          caso di  presentazione  diretta  consegna  la  copia  della
          dichiarazione al contribuente debitamente timbrata. 
              7-bis. L'opzione di cui al  comma  2,  lettera  e-bis),
          determina  l'immediata  inclusione  nella  banca  dati  dei
          soggetti     passivi     che     effettuano      operazioni
          intracomunitarie, di cui all'articolo  17  del  regolamento
          (CE) n. 904/2010, del Consiglio, del 7 ottobre 2010;  fatto
          salvo quanto disposto dal comma 15-bis, si presume  che  un
          soggetto passivo non  intende  piu'  effettuare  operazioni
          intracomunitarie qualora non abbia presentato alcun  elenco
          riepilogativo per quattro trimestri consecutivi, successivi
          alla data di inclusione nella suddetta banca  dati.  A  tal
          fine l'Agenzia delle entrate procede  all'esclusione  della
          partita IVA dalla banca dati di cui al periodo  precedente,
          previo invio di apposita comunicazione al soggetto passivo. 
              7-ter. 
              8. I soggetti tenuti all'iscrizione nel registro  delle
          imprese ovvero alla denuncia al  repertorio  delle  notizie
          economiche    e    amministrative    (REA)    ai     sensi,
          rispettivamente, degli articoli  7  e  9  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  7  dicembre  1995,  n.  581,
          concernente il regolamento di attuazione  dell'articolo  8,
          della legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  in  materia  di
          istituzione del registro delle imprese,  possono  assolvere
          gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui al
          presente  articolo  presentando  le  dichiarazioni   stesse
          all'ufficio del registro delle imprese, il quale  trasmette
          i dati  in  via  telematica  all'Agenzia  delle  entrate  e
          rilascia apposita certificazione dell'avvenuta  operazione.
          Nel caso di inizio dell'attivita'  l'ufficio  del  registro
          delle imprese comunica al contribuente il numero di partita
          IVA  attribuito  in  via  telematica   dall'Agenzia   delle
          entrate. 
              9. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate puo' essere stabilita la  data  a  decorrere  dalla
          quale le dichiarazioni di inizio, variazione  e  cessazione
          attivita' sono presentate  esclusivamente  all'ufficio  del
          registro delle imprese ovvero in via telematica secondo  le
          disposizioni di cui ai commi successivi. 
              10. Le dichiarazioni  previste  dal  presente  articolo
          possono essere presentate in  via  telematica  direttamente
          dai contribuenti o tramite i soggetti di  cui  all'articolo
          3, commi 2-bis  e  3,  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica n. 322 del 1998;  in  tal  caso  si  considerano
          presentate nel giorno in  cui  sono  trasmesse  all'Agenzia
          delle entrate  in  via  telematica  e  il  procedimento  di
          trasmissione si considera concluso nel  giorno  in  cui  e'
          completata  la  ricezione  da  parte   dell'Agenzia   delle
          entrate. La prova della presentazione  delle  dichiarazioni
          e' data  dalla  comunicazione  dell'Agenzia  delle  entrate
          attestante  l'avvenuto  ricevimento   delle   dichiarazioni
          stesse. 
              11. I soggetti incaricati di cui all'articolo 3,  commi
          2-bis e 3, del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
          322 del 1998, restituiscono al contribuente una copia della
          dichiarazione attestante la data di consegna con  l'impegno
          alla  trasmissione  in  via  telematica  e  rilasciano   la
          certificazione  restituita   dall'Agenzia   delle   entrate
          attestante l'avvenuta operazione e contenente, in  caso  di
          inizio attivita', il numero di partita  IVA  attribuito  al
          contribuente. 
              12. In caso di presentazione delle dichiarazioni in via
          telematica si applicano ai  fini  della  sottoscrizione  le
          disposizioni di cui all'articolo 1, comma  6,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. 
              13. I soggetti di cui al comma 3  dell'articolo  3  del
          decreto del Presidente della Repubblica n.  322  del  1998,
          incaricati  della   predisposizione   delle   dichiarazioni
          previste  dal  presente  articolo,  sono   obbligati   alla
          trasmissione in via telematica delle stesse. 
              14. Ai fini della conservazione delle dichiarazioni  si
          applicano le disposizioni  previste  per  la  conservazione
          delle dichiarazioni  annuali  dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica n. 322 del 1998. 
              15.  Le  modalita'  tecniche  di  trasmissione  in  via
          telematica  delle  dichiarazioni  previste   dal   presente
          articolo  ed  i  tempi  di  attivazione  del  servizio   di
          trasmissione telematica sono  stabiliti  con  provvedimento
          del direttore  dell'Agenzia  delle  entrate  da  pubblicare
          nella Gazzetta Ufficiale. 
              15-bis.  L'attribuzione  del  numero  di  partita   IVA
          determina la esecuzione di riscontri automatizzati  per  la
          individuazione di elementi di rischio connessi al  rilascio
          dello stesso nonche' l'eventuale effettuazione  di  accessi
          nel luogo  di  esercizio  dell'attivita',  avvalendosi  dei
          poteri  previsti  dal   presente   decreto.   Gli   Uffici,
          avvalendosi  dei  poteri  di  cui  al   presente   decreto,
          verificano che i dati  forniti  da  soggetti  per  la  loro
          identificazione ai fini dell'IVA, siano completi ed esatti.
          In caso di esito negativo, l'Ufficio emana provvedimento di
          cessazione della  partiva  IVA  e  provvede  all'esclusione
          della stessa dalla banca  dati  dei  soggetti  passivi  che
          effettuano operazioni intracomunitarie.  Con  Provvedimento
          del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti  le
          modalita' operative  per  l'inclusione  delle  partite  IVA
          nella  banca  dati  dei  soggetti  passivi  che  effettuano
          operazioni  intracomunitarie,  nonche'  i  criteri   e   le
          modalita' di cessazione della partita IVA e dell'esclusione
          della stessa dalla banca dati medesima. 
              15-ter. Con provvedimento  del  Direttore  dell'Agenzia
          delle entrate sono individuate: 
                a) specifiche  informazioni  da  richiedere  all'atto
          della dichiarazione di inizio di attivita'; 
                b)   tipologie   di   contribuenti   per   i    quali
          l'attribuzione del  numero  di  partita  IVA  determina  la
          possibilita' di effettuare gli acquisti di cui all'articolo
          38 del decreto-legge 30 agosto 1993,  n.  331,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.  427,  e
          successive modificazioni, a condizione che  sia  rilasciata
          polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la  durata
          di tre anni dalla  data  del  rilascio  e  per  un  importo
          rapportato al  volume  d'affari  presunto  e  comunque  non
          inferiore a 50.000 euro. 
              15-quater. 
              15-quinquies. L'Agenzia delle entrate procede d'ufficio
          alla chiusura delle partite IVA  dei  soggetti  che,  sulla
          base dei dati e degli elementi in suo  possesso,  risultano
          non  aver  esercitato  nelle  tre   annualita'   precedenti
          attivita'  di  impresa  ovvero   attivita'   artistiche   o
          professionali. Sono fatti salvi i  poteri  di  controllo  e
          accertamento    dell'amministrazione    finanziaria.    Con
          provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono
          stabiliti i criteri e  le  modalita'  di  applicazione  del
          presente   comma,   prevedendo   forme   di   comunicazione
          preventiva al contribuente.». 
              - Si riporta il testo  del  comma  6  dell'art.  5  del
          citato decreto legislativo n. 471 del 1997, come modificato
          dalla presente legge: 
              «(Omissis). 
              6. Chiunque,  essendovi  obbligato,  non  presenta  una
          delle dichiarazioni di inizio o  variazione  di  attivita',
          previste  dagli  articoli  35  e  35-ter  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  o  la
          presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'  o  in  cui  sono  conservati
          libri,  registri,  scritture  e  documenti  e'  punito  con
          sanzione da euro  500  a  euro  2.000.  E'  punito  con  la
          medesima   sanzione   chi   presenta   la   richiesta    di
          registrazione  o  le  comunicazioni  di  cui   all'articolo
          74-quinquies, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della
          Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  con   indicazioni
          incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di
          posta elettronica e all'URL  del  sito  web,  tali  da  non
          consentire l'individuazione del contribuente o  dei  luoghi
          ove e' esercitata l'attivita'. La sanzione e' ridotta ad un
          quinto   del   minimo   se   l'obbligato   provvede    alla
          regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine
          di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  16  del  decreto  del
          Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164  (Regolamento
          recante norme per l'assistenza fiscale resa dai  Centri  di
          assistenza fiscale per le imprese e per i  dipendenti,  dai
          sostituti  d'imposta  e   dai   professionisti   ai   sensi
          dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.   16.   (Assistenza    fiscale    prestata    dai
          CAF-dipendenti). - 1. I CAF-dipendenti,  nell'ambito  delle
          attivita' di assistenza fiscale  di  cui  all'articolo  34,
          comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.  241,  e
          successive modificazioni, provvedono a: 
                a)  comunicare  all'Agenzia  delle  entrate,  in  via
          telematica, entro il 7 luglio di ciascun anno, il risultato
          finale delle dichiarazioni; 
                b)   consegnare   al   contribuente,   prima    della
          trasmissione della dichiarazione  e  comunque  entro  il  7
          luglio, copia della dichiarazione dei redditi  elaborata  e
          il relativo prospetto di liquidazione; 
                c) trasmettere in via  telematica  all'Agenzia  delle
          entrate,  entro  il  7   luglio   di   ciascun   anno,   le
          dichiarazioni  predisposte  e,   entro   il   10   novembre
          successivo,   le   dichiarazioni   integrative    di    cui
          all'articolo 14; 
                d) conservare le schede relative alle scelte  per  la
          destinazione dell'otto e del cinque per mille  dell'imposta
          sul reddito delle persone fisiche fino al 31  dicembre  del
          secondo anno successivo a quello di presentazione; 
                d-bis) conservare copia  delle  dichiarazioni  e  dei
          relativi   prospetti   di   liquidazione   nonche'    della
          documentazione a base del visto di conformita' fino  al  31
          dicembre  del  quarto   anno   successivo   a   quello   di
          presentazione. 
              1-bis. I CAF-dipendenti e i  professionisti  abilitati,
          fermo  restando  il  termine  del  10   novembre   per   la
          trasmissione  delle  dichiarazioni   integrative   di   cui
          all'articolo 14, possono tuttavia completare  le  attivita'
          di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1  del  presente
          articolo entro il 23 luglio di ciascun anno,  a  condizione
          che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano  effettuato
          la trasmissione di almeno l'80  per  cento  delle  medesime
          dichiarazioni. 
              2. Per le dichiarazioni integrative di cui all'articolo
          14, le comunicazioni e le consegne di cui alle lettere a) e
          b) del comma 1, sono effettuate entro  il  10  novembre  di
          ciascun anno. 
              3. Nel  prospetto  di  liquidazione,  sottoscritto  dal
          responsabile dell'assistenza fiscale, oltre  agli  elementi
          di calcolo ed al risultato  del  conguaglio  fiscale,  sono
          evidenziate le eventuali variazioni intervenute rispetto ai
          dati   indicati   nella   dichiarazione   presentata    dal
          contribuente a seguito  dei  controlli  effettuati,  tenuto
          conto delle risultanze della documentazione esibita e delle
          disposizioni  che  disciplinano  gli  oneri  deducibili   e
          detraibili, le detrazioni d'imposta  e  lo  scomputo  delle
          ritenute d'acconto. 
              4. Le operazioni  di  raccolta  delle  dichiarazioni  e
          della relativa documentazione e di consegna ai contribuenti
          delle  dichiarazioni   elaborate   e   dei   prospetti   di
          liquidazione possono essere effettuate  dai  CAF-dipendenti
          tramite i propri soci od associati. 
              4-bis. Sulla base delle comunicazioni di cui  al  comma
          1, lettera a), l'Agenzia delle entrate provvede a: 
                a)   fornire   ai   CAF,   entro    cinque    giorni,
          l'attestazione   di    ricezione    delle    comunicazioni.
          L'attestazione riporta le motivazioni di  eventuali  scarti
          dovuti  all'impossibilita'  da  parte  dell'Agenzia   delle
          entrate  di  rendere  disponibili   le   comunicazioni   al
          sostituto  d'imposta;  in  tali  casi  i   CAF   provvedono
          autonomamente e con i mezzi  piu'  idonei  all'invio  delle
          comunicazioni ai sostituti d'imposta; 
                b) rendere disponibili ai sostituti d'imposta, in via
          telematica,  entro  dieci  giorni   dalla   ricezione,   le
          comunicazioni. Per i sostituti d'imposta  che  non  abbiano
          richiesto   l'abilitazione   alla   trasmissione   in   via
          telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono  rese
          disponibili per il tramite di un soggetto incaricato  della
          trasmissione delle dichiarazioni in via telematica, di  cui
          al comma 3, dell'articolo 3,  del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,  e  successive
          modificazioni,  preventivamente  indicato   dal   sostituto
          d'imposta  all'Agenzia  delle  entrate.  Tale  facolta'  e'
          riconosciuta anche ai sostituti  d'imposta  abilitati  alla
          trasmissione telematica. La scelta da parte  del  sostituto
          del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili
          le comunicazioni del risultato finale  delle  dichiarazioni
          deve essere trasmessa in via telematica, entro il  7  marzo
          dell'anno di invio delle comunicazioni  da  parte  dei  CAF
          unitamente alle certificazioni di cui all'articolo 4, comma
          6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica  del  22
          luglio  1998,  n.  322.  Con  provvedimento  del  Direttore
          dell'Agenzia delle entrate sono individuati i termini e  le
          modalita' per la  variazione  delle  scelte  da  parte  dei
          sostituti d'imposta; 
                c)  fornire  ai  CAF,  entro  quindici  giorni  dalla
          ricezione   delle    comunicazioni,    l'attestazione    di
          disponibilita' dei dati ai sostituti d'imposta.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.   4   del   decreto
          legislativo  21  novembre  2014,  n.  175  (Semplificazione
          fiscale e dichiarazione  dei  redditi  precompilata),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 4. (Accettazione e modifica  della  dichiarazione
          precompilata). - 1. La dichiarazione precompilata  relativa
          al  periodo  d'imposta  precedente  puo'  essere  accettata
          ovvero modificata dal contribuente. 
              2. Al decreto del  Ministro  delle  finanze  31  maggio
          1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 13, comma 1: 
                  1) alla lettera a), le parole: "entro  il  mese  di
          aprile"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il   7
          luglio"; 
                  2) alla lettera b), le parole: "entro  il  mese  di
          maggio"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "entro  il   7
          luglio"; 
                b) all'articolo 16, comma 1: 
                  1) alla lettera a) e alla lettera  c),  le  parole:
          "entro il 30 giugno" sono sostituite dalle seguenti: "entro
          il 7 luglio"; 
                  2) alla lettera b), le parole: "entro il 15  giugno
          di ciascun anno" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prima
          della trasmissione della dichiarazione e comunque entro  il
          7 luglio"; 
                c) all'articolo 17, comma 1: 
                  1) alla lettera b), le parole: "entro il 31  maggio
          di ciascun anno" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "prima
          della trasmissione della dichiarazione e comunque entro  il
          7 luglio"; 
                  2) alla lettera c) le parole: "entro il 30  giugno"
          sono sostituite dalle seguenti: "entro il 7 luglio". 
              3. La dichiarazione precompilata e' presentata entro il
          termine di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a)  e  b),
          del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio  1999,  n.
          164: 
                a) all'Agenzia  delle  entrate  direttamente  in  via
          telematica; 
                b)  al  sostituto  d'imposta  che  presta  assistenza
          fiscale; 
                c)  a  un  CAF  o  a   un   professionista   indicati
          nell'articolo   1,   presentando    anche    la    relativa
          documentazione. L'attivita' di verifica di  conformita'  e'
          effettuata,  ai  sensi  della  lettera  c)  del   comma   3
          dell'articolo 34 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
          241, sui dati della dichiarazione compresi  quelli  forniti
          con la dichiarazione precompilata e comporta assunzione  di
          responsabilita' ai fini di quanto previsto dall'articolo 6,
          comma 1. 
              3-bis. Il contribuente puo' avvalersi della facolta' di
          inviare  all'Agenzia  delle  entrate  direttamente  in  via
          telematica la dichiarazione precompilata entro il 23 luglio
          di ciascun anno senza che questo  determini  la  tardivita'
          della presentazione. 
              4. La dichiarazione precompilata  relativa  al  periodo
          d'imposta precedente e'  presentata  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9  agosto  2013,
          n. 98, entro il 7 luglio, con le  modalita'  indicate  alle
          lettere a) e c) del comma 3. Se dalla dichiarazione  emerge
          un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con
          le modalita' ed entro i termini previsti per il  versamento
          dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 
              5. In presenza dei requisiti indicati nell'articolo 13,
          comma 4, del decreto del Ministro delle finanze  31  maggio
          1999, n. 164, i  coniugi  possono  congiungere  le  proprie
          dichiarazioni in sede di accettazione o modifica.  In  caso
          di dichiarazione precompilata messa a disposizione  di  uno
          solo dei  coniugi,  puo'  essere  presentata  dichiarazione
          congiunta  a  un  CAF  o  a  un  professionista  ovvero  al
          sostituto d'imposta indicati nell'articolo 1. 
              6. Con provvedimento del Direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate   sono   individuati   sistemi    alternativi    di
          accettazione o modifica da  parte  del  contribuente  della
          dichiarazione precompilata. 
              7. I termini di cui all'articolo 2,  comma  2,  nonche'
          quelli di cui al presente articolo, commi da 2 a 4, possono
          essere modificati con decreto del Ministro dell'economia  e
          delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              8. I commi 103 e 104 dell'articolo 1,  della  legge  27
          dicembre 2006, n. 296, sono abrogati  con  effetto  per  le
          dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere  dall'anno
          2015, relative al periodo d'imposta 2014.". 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  39  del
          citato decreto legislativo n. 241 del 1997, come modificato
          dalla presente legge: 
              «Art.  39.  (Sanzioni).  -  1.  Salvo  che   il   fatto
          costituisca reato  e  ferma  restando  l'irrogazione  delle
          sanzioni per le violazioni di norme tributarie: 
                a) ai soggetti indicati nell'Art. 35  che  rilasciano
          il visto di conformita', ovvero  l'asseverazione,  infedele
          si applica, la sanzione amministrativa da euro 258 ad  euro
          2.582. Salvo il  caso  di  presentazione  di  dichiarazione
          rettificativa,  se  il  visto  infedele  e'  relativo  alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13, del  decreto  ministeriale  31  maggio
          1999, n. 164, i soggetti  indicati  nell'articolo  35  sono
          tenuti  nei  confronti  dello  Stato  o  del  diverso  ente
          impositore al  pagamento  di  una  somma  pari  all'importo
          dell'imposta,  della  sanzione  e   degli   interessi   che
          sarebbero  stati  richiesti  al   contribuente   ai   sensi
          dell'articolo  36-ter  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sempre che  il  visto
          infedele non sia stato  indotto  dalla  condotta  dolosa  o
          gravemente colposa del contribuente.  Costituiscono  titolo
          per la riscossione mediante ruolo di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  602,  le
          comunicazioni con le quali sono richieste le somme  di  cui
          al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute
          alla giurisdizione tributaria. Sempreche' l'infedelta'  del
          visto non sia gia' stata contestata con la comunicazione di
          cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al
          decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n.  164,
          il Centro di assistenza fiscale o  il  professionista  puo'
          trasmettere    una    dichiarazione    rettificativa    del
          contribuente,  ovvero,  se  il  contribuente  non   intende
          presentare la nuova  dichiarazione,  puo'  trasmettere  una
          comunicazione dei  dati  relativi  alla  rettifica  il  cui
          contenuto  e'  definito  con  provvedimento  del  direttore
          dell'Agenzia delle entrate; in tal caso la somma dovuta  e'
          pari all'importo della sola sanzione  riducibile  ai  sensi
          dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
          n. 472. La violazione e' punibile in caso  di  liquidazione
          delle imposte, dei contributi, dei  premi  e  dei  rimborsi
          dovuti in base alle dichiarazioni, di cui  all'Art.  36-bis
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973, n. 600,  e  in  caso  di  controllo  ai  sensi  degli
          articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonche' in
          caso di  liquidazione  dell'imposta  dovuta  in  base  alle
          dichiarazioni e di controllo di  cui  agli  articoli  54  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre  1972,  n.  633.  La  violazione  e'   punibile   a
          condizione che non trovi  applicazione  l'Art.  12-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n.  602.  In  caso  di  ripetute  violazioni,   ovvero   di
          violazioni particolarmente gravi, e' disposta a carico  dei
          predetti  soggetti  la  sospensione   dalla   facolta'   di
          rilasciare il visto di conformita' e  l'asseverazione,  per
          un  periodo  da  uno  a  tre  anni.  In  caso  di  ripetute
          violazioni   commesse   successivamente   al   periodo   di
          sospensione, e' disposta  l'inibizione  dalla  facolta'  di
          rilasciare il visto di conformita'  e  l'asseverazione.  Si
          considera  violazione  particolarmente  grave  il   mancato
          pagamento della suddetta sanzione; 
                a-bis)  se  il  visto  infedele  e'   relativo   alla
          dichiarazione dei redditi presentata con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 13, del  decreto  ministeriale  31  maggio
          1999, n. 164, non si applica la sanzione amministrativa  di
          cui al primo periodo della lettera a); 
                a-ter) nell'ipotesi di dichiarazione rettificativa di
          cui al comma 1, lettera a), il contribuente  e'  tenuto  al
          versamento della maggiore imposta  dovuta  e  dei  relativi
          interessi; 
                b) al professionista che rilascia una  certificazione
          tributaria di cui  all'Art.  36  infedele,  si  applica  la
          sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In  caso
          di accertamento di tre  distinte  violazioni  commesse  nel
          corso di un  biennio,  e'  disposta  la  sospensione  dalla
          facolta' di rilasciare la certificazione tributaria per  un
          periodo da uno a tre anni. La medesima facolta' e'  inibita
          in caso di accertamento di ulteriori violazioni  ovvero  di
          violazioni di particolare gravita'; si considera violazione
          particolarmente grave il mancato pagamento  della  suddetta
          sanzione. 
              1-bis. Nei casi di violazioni  commesse  ai  sensi  dei
          commi 1 e  3  del  presente  Art.  e  dell'Art.  7-bis,  si
          applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  del
          decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il centro  di
          assistenza  fiscale  per  il   quale   abbia   operato   il
          trasgressore e' obbligato solidalmente con il  trasgressore
          stesso al  pagamento  di  un  importo  pari  alla  sanzione
          irrogata e alle altre somme indicate al comma 1. 
              (Omissis).».