(( Art. 7 sexies 
 
 
                 Semplificazioni per i contribuenti 
           che adottano il regime cosiddetto dei «minimi» 
 
  1. Alla lettera e) del comma 58  dell'articolo  1  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
cessioni all'esportazione di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e  72,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,
sono ammesse nei limiti, anche  prevedendo  l'esclusione  per  talune
attivita', e secondo le modalita' stabiliti con apposito decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze.». 
  2. Il decreto di cui all'ultimo periodo della lettera e) del  comma
58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  introdotto
dal comma 1 del presente articolo, e' emanato  entro  novanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo del comma 58  dell'art.  1  della
          citata  legge  n.  190  del  2014,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «58.  Ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  i
          contribuenti di cui al comma 54: 
                a) non esercitano  la  rivalsa  dell'imposta  di  cui
          all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica
          26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le
          operazioni nazionali; 
                b) applicano alle cessioni di  beni  intracomunitarie
          l'articolo 41, comma 2-bis,  del  decreto-legge  30  agosto
          1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
          ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; 
                c) applicano agli acquisti  di  beni  intracomunitari
          l'articolo 38, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30
          agosto 1993, n. 331, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni; 
                d) applicano alle prestazioni di servizi ricevute  da
          soggetti non residenti o  rese  ai  medesimi  gli  articoli
          7-ter  e  seguenti  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  26  ottobre  1972,   n.   633,   e   successive
          modificazioni; 
                e) applicano alle importazioni, alle  esportazioni  e
          alle operazioni ad esse assimilate le disposizioni  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
          n.  633,  e  successive   modificazioni,   ferma   restando
          l'impossibilita' di avvalersi della facolta' di  acquistare
          senza applicazione dell'imposta ai sensi  dell'articolo  8,
          primo comma, lettera c),  e  secondo  comma,  del  medesimo
          decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,  e
          successive modificazioni. Le cessioni  all'esportazione  di
          cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e  72,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  sono
          ammesse  nei  limiti,  anche  prevedendo  l'esclusione  per
          talune attivita', e  secondo  le  modalita'  stabiliti  con
          apposito  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze. 
              Per  le  operazioni  di  cui  al   presente   comma   i
          contribuenti di cui al comma  54  non  hanno  diritto  alla
          detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta
          o addebitata sugli acquisti ai sensi degli  articoli  19  e
          seguenti del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
          ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.».