(( Art. 7 septies 
 
 
        Accesso al Fondo di garanzia per le imprese operanti 
                     nel settore della geotermia 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98, dopo il numero 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. la concessione  della  garanzia  del  Fondo  su  operazioni
finanziarie  comunque  finalizzate  all'attivita'  d'impresa  di  cui
all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto  legislativo  11  febbraio
2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5
del decreto del Ministro dello sviluppo  economico  26  giugno  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del  20  agosto  2012;  la
garanzia copre fino al 70 per cento  dell'ammontare  dell'esposizione
per  capitale,  interessi,  contrattuali  e  di  mora.  A  tal  fine,
nell'ambito delle risorse disponibili sul  Fondo  e'  costituita  una
riserva fino a 100 milioni di euro, in relazione alla  quale  non  si
applica il limite di cui  al  comma  4  del  presente  articolo;  per
l'accesso a tale riserva, le imprese beneficiarie  devono  comprovare
di  essere  piccole  e  medie  imprese  e  il  rilascio  del   titolo
concessorio». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo  del  comma  1  dell'art.  1  del
          decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge   9   agosto   2013,   n.   98
          (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia),  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 1. (Rafforzamento del Fondo di  garanzia  per  le
          piccole e medie  imprese).  -  1.  Al  fine  di  migliorare
          l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia  per  le
          piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,  comma  100,
          lettera a), della legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  con
          decreto del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
          adottate,  entro  30  giorni  dall'entrata  in  vigore  del
          presente decreto e nel rispetto degli equilibri di  finanza
          pubblica, specifiche disposizioni volte a: 
                a) assicurare un piu' ampio  accesso  al  credito  da
          parte delle piccole e medie imprese, anche tramite: 
                  1. l'aggiornamento, in funzione del ciclo economico
          e dell'andamento del mercato finanziario e creditizio,  dei
          criteri di valutazione delle imprese ai  fini  dell'accesso
          alla garanzia del Fondo e della misura  dell'accantonamento
          a titolo di coefficiente di rischio; 
                  2. l'incremento, sull'intero territorio  nazionale,
          della misura massima della garanzia  diretta  concessa  dal
          Fondo fino all'80 per cento dell'ammontare  dell'operazione
          finanziaria,   con   riferimento   alle   "operazioni    di
          anticipazione di  credito,  senza  cessione  dello  stesso,
          verso  imprese  che  vantano  crediti  nei   confronti   di
          pubbliche amministrazioni" e alle  "operazioni  finanziarie
          di durata non inferiore a 36 mesi" di cui, rispettivamente,
          agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo
          economico, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, 26 giugno 2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 20  agosto  2012,  n.  193,  fermi  restando  gli
          ulteriori  limiti  nonche'  i  requisiti  e  le   procedure
          previsti  dai  medesimi  articoli;  la  misura  massima  di
          copertura della garanzia diretta di cui al presente  numero
          si applica anche  alle  operazioni  in  favore  di  imprese
          ubicate in aree di  crisi  definite  dall'articolo  27  del
          decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  nonche'
          alle operazioni garantite a valere sulla  sezione  speciale
          di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto  del  Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  27  luglio  2009,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233  del  7  ottobre
          2009. 
                  2-bis. la concessione della garanzia del  Fondo  su
          operazioni finanziarie comunque  finalizzate  all'attivita'
          d'impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis,  del  decreto
          legislativo  11  febbraio  2010,  n.?22,  di   durata   non
          inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto  del
          Ministro  dello  sviluppo   economico   26   giugno   2012,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.?193  del  20  agosto
          2012; la garanzia copre fino al 70 per cento dell'ammontare
          dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di
          mora. A tal fine, nell'ambito delle risorse disponibili sul
          Fondo e' costituita una riserva fino a 100 milioni di euro,
          in relazione alla quale non si applica il limite di cui  al
          comma  4  del  presente  articolo;  per  l'accesso  a  tale
          riserva,  le  imprese  beneficiarie  devono  comprovare  di
          essere piccole e medie imprese e  il  rilascio  del  titolo
          concessorio. 
                  3.  la  semplificazione  delle  procedure  e  delle
          modalita' di presentazione delle  richieste  attraverso  un
          maggior ricorso a modalita' telematiche di ammissione  alla
          garanzia e di gestione delle relative pratiche; 
                  4.   misure   volte   a    garantire    l'effettivo
          trasferimento dei vantaggi  della  garanzia  pubblica  alle
          piccole e medie imprese beneficiarie dell'intervento; 
                b) limitare il rilascio della  garanzia  diretta,  ai
          sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del
          Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
          31 maggio 1999, n.  248,  e  successive  modificazioni,  da
          parte  del  Fondo  alle  operazioni  finanziarie  di  nuova
          concessione ed erogazione, escludendo  la  possibilita'  di
          garantire  operazioni  finanziarie  gia'   deliberate   dai
          soggetti finanziatori  alla  data  di  presentazione  della
          richiesta di  garanzia,  salvo  che  le  stesse  non  siano
          condizionate,  nella  loro  esecutivita',  all'acquisizione
          della garanzia da parte del Fondo; 
                b-bis) prevedere specifici criteri di valutazione  ai
          fini dell'ammissione alla garanzia del Fondo da parte delle
          imprese sociali di cui  al  decreto  legislativo  24  marzo
          2006, n. 155, nonche' delle cooperative sociali di cui alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381. 
              (Omissis).».