Art. 7 Registrazione di strutture, esercenti e enti 1. Le strutture, gli esercenti e gli enti presso i quali e' possibile utilizzare la Carta sono inseriti in un apposito elenco, consultabile attraverso l'applicazione web dedicata, di cui all'articolo 2, comma 2. 2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, i titolari o i legali rappresentanti degli esercizi interessati si registrano sulla applicazione web. La registrazione, che avviene, per mezzo di un sistema di cooperazione informatica, tramite l'utilizzo delle credenziali fornite dall'Agenzia delle entrate, prevede l'indicazione della partita I.V.A., del codice ATECO dell'attivita' prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia di beni e servizi offerti, nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente per gli acquisti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. L'avvenuta registrazione implica l'obbligo, da parte dei soggetti accreditati, di accettazione dei buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 3. Per agevolare la registrazione di specifiche categorie di esercenti o di determinate istituzioni pubbliche, il MIUR puo' stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, con Regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con associazioni di categoria.