Art. 7 
 
 
            Registrazione di strutture, esercenti e enti 
 
  1. Le strutture, gli  esercenti  e  gli  enti  presso  i  quali  e'
possibile utilizzare la Carta sono inseriti in  un  apposito  elenco,
consultabile  attraverso  l'applicazione   web   dedicata,   di   cui
all'articolo 2, comma 2. 
  2. Ai fini dell'inserimento  nell'elenco  di  cui  al  comma  1,  i
titolari o i legali  rappresentanti  degli  esercizi  interessati  si
registrano sulla applicazione web. La registrazione, che avviene, per
mezzo di un sistema di cooperazione informatica,  tramite  l'utilizzo
delle  credenziali  fornite  dall'Agenzia  delle   entrate,   prevede
l'indicazione della partita I.V.A., del codice  ATECO  dell'attivita'
prevalentemente svolta, della denominazione e dei luoghi  dove  viene
svolta l'attivita',  della  tipologia  di  beni  e  servizi  offerti,
nonche' la dichiarazione che i buoni saranno accettati esclusivamente
per gli acquisti consentiti ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  121,
della  legge  n.  107  del  2015.  L'avvenuta  registrazione  implica
l'obbligo, da parte dei soggetti  accreditati,  di  accettazione  dei
buoni di spesa secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 
  3. Per  agevolare  la  registrazione  di  specifiche  categorie  di
esercenti o  di  determinate  istituzioni  pubbliche,  il  MIUR  puo'
stipulare apposite convenzioni, senza nuovi o maggiori oneri  per  il
bilancio dello Stato, con Regioni e altri enti territoriali e locali,
nonche' con associazioni di categoria.