Art. 7 
 
Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili  danneggiati
                             o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili   danneggiati   o   distrutti   dall'evento   sismico   sono
finalizzati, sulla base dei danni effettivamente  verificatisi  nelle
zone di classificazione  sismica  1,  2,  e  3  quando  ricorrano  le
condizioni per la concessione del beneficio, a: 
    a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi  quelli  destinati  al  culto,   danneggiati   o   distrutti
dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e
ripristino, per tali immobili, l'intervento  di  miglioramento  o  di
adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello  di  sicurezza
compatibile   in   termini   tecnico-economici   con   la   tipologia
dell'immobile, asseverata  da  un  tecnico  abilitato;  la  capacita'
massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in
base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla  sua
tipologia,  e'   individuata   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del  Consiglio  superiore
dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto; 
    b) riparare, ripristinare  o  ricostruire  gli  immobili  ((  «di
interesse strategico», di cui al decreto del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  della  Presidenza  ))  del  Consiglio  dei
ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  252
del 29  ottobre  2003  e  quelli  ad  uso  scolastico  danneggiati  o
distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  deve
conseguire  l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle  vigenti   norme
tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  e  successive  modificazioni,
danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili,  l'intervento  di
miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza
compatibile con le concomitanti esigenze di  tutela  e  conservazione
dell'identita' culturale del bene stesso.