Art. 7 
 
              Autorizzazione successiva del superamento 
                       dei limiti dimensionali 
 
  1. In caso di superamento dei limiti dimensionali  non  autorizzato
preventivamente ai sensi dell'art. 6, per gravi e giustificati motivi
il giudice, su istanza della parte interessata, puo'  successivamente
autorizzare, in tutto o in parte, l'avvenuto superamento  dei  limiti
dimensionali; e' in ogni caso fatta salva la facolta' della parte  di
indicare gli argomenti o i motivi cui intende rinunciare.