Art. 7 Compilazione del memorandum 1. Per ciascun rifornimento e' compilato un memorandum, numerato progressivamente, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da un suo delegato e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo delegato. Nel memorandum, redatto conformemente all'allegato 1 del presente regolamento, sono indicati: a) le generalita' dell'esercente; b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita; c) il quantitativo di prodotto rifornito espresso in litri, con indicazione delle relative densita' e temperatura reali, ovvero il quantitativo in volume di prodotto espresso a 15°C, nonche' delle numerazioni iniziale e finale del contalitri totalizzatore; d) dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni sul libretto di controllo dell'imbarcazione. 2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri, il rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione di bordo dell'imbarcazione, comprovante l'utilizzo della medesima per scopi diversi dal diporto, i cui dati identificativi sono riportati nel memorandum d'imbarco. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per i rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti di cui al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato o da un suo delegato, mentre le informazioni di cui alla lettera a) dello stesso comma 1 sono riferite al deposito fiscale speditore. Per i medesimi rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi' la targa dell'autocisterna o l'identificativo della bettolina utilizzata; al memorandum e' allegato altresi' lo scontrino rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.