Art. 7 
 
 
                     Compilazione del memorandum 
 
  1. Per ciascun rifornimento e' compilato  un  memorandum,  numerato
progressivamente, datato e firmato dall'esercente l'impianto o da  un
suo delegato e dal comandante dell'imbarcazione rifornita o da un suo
delegato. Nel memorandum, redatto conformemente  all'allegato  1  del
presente regolamento, sono indicati: 
  a) le generalita' dell'esercente; 
  b) gli estremi dell'imbarcazione rifornita; 
  c) il quantitativo di prodotto rifornito  espresso  in  litri,  con
indicazione delle relative densita' e temperatura  reali,  ovvero  il
quantitativo in volume di prodotto espresso  a  15°C,  nonche'  delle
numerazioni iniziale e finale del contalitri totalizzatore; 
  d) dichiarazione di avere effettuato le prescritte annotazioni  sul
libretto di controllo dell'imbarcazione. 
  2. Per le imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri,  il
rifornimento e' effettuato previa esibizione della documentazione  di
bordo dell'imbarcazione, comprovante l'utilizzo  della  medesima  per
scopi diversi dal diporto, i cui dati identificativi  sono  riportati
nel memorandum d'imbarco. 
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche  per  i
rifornimenti diretti. Per tali rifornimenti, gli adempimenti  di  cui
al comma 1 sono espletati dal depositario autorizzato  o  da  un  suo
delegato, mentre le informazioni di cui alla lettera a) dello  stesso
comma 1 sono riferite al deposito fiscale speditore. Per  i  medesimi
rifornimenti nel memorandum di cui al comma 1 e' indicata altresi' la
targa   dell'autocisterna   o   l'identificativo   della    bettolina
utilizzata;  al  memorandum  e'  allegato   altresi'   lo   scontrino
rilasciato dai misuratori installati sul medesimo veicolo.